Sul portale Inps è disponibile la piattaforma telematica per l’invio delle domande di accesso all’incentivo introdotto con Decreto – Legge 7 maggio 2024 numero 60 (DL Coesione) a beneficio delle nuove imprese avviate da under 35.
La misura, disciplinata dall’articolo 21, comma 3, si concretizza in un contributo economico di 500 euro mensili corrisposti dall’INPS per un massimo di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.
Possono accedere all’incentivo i soli soggetti che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 un’attività imprenditoriale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.
Analizziamo la novità in dettaglio, alla luce del Decreto interministeriale attuativo del 3 aprile 2025 e dei chiarimenti INPS forniti con Circolare numero 148 del 28 novembre 2025 e Messaggio numero 3633 del 1° dicembre 2025.
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Indice
Chi può chiedere l’incentivo imprese under 35
Possono ottenere l’incentivo economico i soggetti che abbiano avviato un’impresa dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, nei settori indicati al paragrafo 3 della Circolare INPS numero 148/2025, e che, alla data di avvio dell’attività imprenditoriale, posseggono contestualmente i seguenti requisiti:
- età anagrafica inferiore a 35 anni;
- stato di disoccupazione.
Stato di disoccupazione
Ai sensi del Decreto Legislativo numero 150/2015 sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego.
Sono altresì considerati disoccupati i soggetti con reddito da lavoro dipendente o autonomo cui corrisponde un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR.
Attività svolte
I settori ammessi all’incentivo (indicati nel citato paragrafo 3 della circolare INPS) sono identificati nel decreto attuativo assumendo a riferimento i codici ATECO a 2 o 3 digit in vigore fino al 31 dicembre 2024.
Si ricorda, tuttavia, che dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025 che, in quanto tale, differisce dai codici precedentemente in uso.
Pertanto, afferma INPS, al fine di attualizzare l’applicazione dei criteri classificatori previsti dal D.M. attuativo per l’ammissione al beneficio, in allegato alla Circolare del 28 novembre è presente l’elenco che individua i corrispondenti codici ATECO 2025 (Allegato n. 1).
Misura e decorrenza dell’incentivo
L’incentivo è costituito da un contributo economico di 500,00 euro mensili corrisposto dall’INPS per la durata massima di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.
La somma spetta a decorrere dal mese successivo quello di presentazione della domanda all’Istituto ed è erogato annualmente, in forma anticipata, per il numero di mesi interessati dall’attività imprenditoriale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.
L’erogazione del contributo è in ogni caso subordinata alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva dell’attività imprenditoriale avviata.
Esclusivamente in fase di prima applicazione dell’incentivo, nella sola ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente alla data di pubblicazione della Circolare numero 148/2025, il contributo è riconosciuto con decorrenza dal mese successivo alla data del 15 maggio 2025 (data di pubblicazione del decreto attuativo) sempre che l’istanza sia presentata all’INPS nei termini previsti.
Natura delle somme percepite
Il contributo INPS non concorre alla formazione del reddito rilevante ai fini fiscali, ai sensi del TUIR.
Al pari delle altre prestazioni che non concorrono al calcolo dell’IRPEF, l’Istituto ne indica il relativo importo nella Certificazione Unica – Redditi esenti con l’apposito codice identificativo.
Come si ottiene l’incentivo
I soggetti interessati devono inoltrare all’Istituto, in modalità esclusivamente telematica, un’istanza contenente le seguenti informazioni:
- Dati identificati dell’impresa, con indicazione della data di costituzione della stessa, quella di invio all’Ufficio del regime delle imprese della comunicazione unica per la nascita delle imprese;
- appartenenza alle categorie di attività ammesse al contributo (paragrafo 3 della Circolare numero 148/2025);
- dati anagrafici e stato occupazionale del soggetto richiedente, aggiornati alla data di avvio dell’attività imprenditoriale.
La domanda è inviata all’Istituto collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche – Utilizza lo strumento” (necessario il possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS).
A seguire, una volta effettuato l’accesso, l’utente seleziona la voce “Incentivo Decreto Coesione”.
Per coloro che non sono in possesso di un’identità digitale (utenza SPID, CIE o CNS) l’istanza può essere trasmessa, in alternativa:
- avvalendosi dei servizi offerti dagli Istituti di patronato;
- chiamando il Contact center INPS, disponibile al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) ovvero allo 06.164.164 (da rete mobile, a pagamento).
Entro quando presentare le domande all’INPS
L’articolo 6, comma 5 del decreto attuativo impone la trasmissione della domanda telematica, a pena di decadenza, entro:
- 30 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale;
- in alternativa, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto attuativo, se successivo al punto precedente.
Ai fini della decorrenza del termine si assume a riferimento la data “di invio all’Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese di cui al decreto – legge n. 7/2007” (Circolare INPS).
In fase di prima applicazione della norma INPS precisa che “nell’ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente alla data di pubblicazione della presente circolare, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre da quest’ultima data”.
Al contrario, per le attività imprenditoriali avviate in data successiva alla pubblicazione della circolare, il termine di “30 giorni per la presentazione della domanda decorre, in via ordinaria, dalla data di avvio dell’attività imprenditoriale, come sopra specificata”.
Come ulteriormente precisato dall’INPS con Messaggio numero 3633 del 1° dicembre 2025 nell’ipotesi di avvio dell’attività imprenditoriale “antecedente” alla data “del 28 novembre 2025, data di pubblicazione della circolare n. 148/2025, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre da quest’ultima data”.
Normativa sugli aiuti di Stato
Il contributo in parola, a norma dell’articolo 21, comma 3 del Decreto Coesione, costituisce “aiuto di Stato rientrante nelle previsioni di compatibilità di cui al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, per il quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha effettuato la relativa comunicazione in esenzione da notifica alla Commissione europea”, chiarisce la Circolare numero 148/2025.
Foto istock/DisobeyArt