Contributi figurativi 2020: quali sono e come usarli per la pensione anticipata

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Contributi figurativi 2020: tipologie e utilizzo ai fini della pensione anticipata. Vi siete mai chiesti se le interruzioni temporanee durante il rapporto di lavoro, come ad esempio la malattia, l’infortunio, piuttosto che i periodi di disoccupazione NASpI, sono coperti da contribuzione? La domanda è piuttosto lecita visto che un mancato accredito contributivo allontana inesorabilmente la pensione, incidendo anche sul montante contributivo, e dunque sull’assegno pensionistico mensile che si andrà a percepire. Ebbene, la risposta ai tuoi dubbi si chiama “contribuzione figurativa”: si tratta di periodi nei quali, nonostante non si abbia prestato la propria attività lavorativa per vari motivi, si ha comunque diritto alla copertura previdenziale.

A questo punto è lecito chiedersi chi riconosce i contributi figurativi? Certamente non il datore di lavoro, bensì l’INPS che si fa carico di tutto l’onere. Dunque, qualora un lavoratore dovesse ammalarsi ovvero infortunarsi, o comunque restare senza lavoro e percepire la NASpI, non perderà assolutamente nulla dal punto di vista previdenziale. Ma quali sono i contributi figurativi 2020 e come incidono sulla pensione anticipata? Ecco una breve guida su tutti i casi nei quali spetta la contribuzione figurativa.

Contributi figurativi 2020: a cosa servono

Per rendere il concetto di “contribuzione figurativa” ancora più comprensibile, è possibile estremizzare nel senso che si tratta di una copertura previdenziale “fittizia”, ossia non versata dal datore di lavoro o dal lavoratore, per l’intero arco temporale di interruzione o riduzione del rapporto di lavoro.

Perché esistono i contributi figurativi? La risposta è molto semplice: poiché il lavoratore si trova in una situazione di svantaggio, meritevole di tutela, la legge dispone che questi ultimi non debbano subire penalizzazioni dal punto di vista previdenziale. In caso contrario, si rischierebbe che la pensione si allontani proporzionalmente al periodo di assenza dal lavoro.

Come detto, tali periodi vengono accreditati dall’INPS senza alcun esborso, ossia gratuitamente, e vale sia per chi presta lavoro nella Pubblica Amministrazione, e quindi nel settore pubblico, sia per chi lavora per datori di lavoro privati.

Riepilogando, quindi, i contributi figurativi servono per garantire una linearità della storia lavorativa del dipendente, senza causare buchi contributivi, non producendo alcun effetto sulla data di pensionamento.

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Contributi figurativi 2020: quali vantaggi

I vantaggi dei contributi figurativi sono principalmente due:

  • non si verifica un ritardo nell’accesso alla pensione;
  • l’assegno mensile pensionistico non subisce alcuna variazione economica, essendo il lavoratore coperto anche da questo punto di vista.

Per dovizia d’informazione, si fa presente che i contributi figurativi si differenziano totalmente dai contributi da riscatto o da quelli volontari. Sebbene il fine sia piuttosto simile, questi ultimi richiedono da parte del lavoratore un esborso economico per vedersi riconoscere i periodi non lavoratori e dunque rimasti scoperti dal punto di vista previdenziale.

Contributi figurativi 2020: tipologie 

Non tutti i contributi figurativi sono uguali. Infatti, in base ai motivi per i quali si richiedono è possibile distinguere vari tipi di contributi. In particolare, essi possono essere a coperturaa integrazione e a incremento.

Il primo caso, si verifica allorquando l’evento è completamente privo di copertura contributiva. Il secondo caso, invece, si realizza laddove durante l’evento è stata corrisposta una retribuzione ridotta che ha determinato l’obbligo del versamento contributivo. Infine, la fattispecie dell’incremento è tipico del settore agricolo.

Contributi figurativi 2020: quali periodi si possono accreditare

Compreso il meccanismo di funzionamento della contribuzione figurativa, pare opportuno specificare quali sono i periodi che si possono accreditare. Per fare chiarezza su questo punto bisogna innanzitutto sottolineare che esistono attualmente due modi per l’accreditamento dei contributi figurativi, poiché essi possono essere:

  • a domanda, ossia richieste telematicamente sul sito INPS;
  • d’ufficio, vale a dire riconosciuti direttamente senza alcuna espressione di volontà da parte del lavoratore.

Pertanto, esistono periodi per i quali non serve presentare alcuna domanda e periodi dove bisogna attivarsi direttamente per vedersi riconosciuti tali periodi.

A titolo esemplificativo, rientrano nella prima fattispecie, ossia accreditati d’ufficio, i periodi durante i quali il lavoratore è stato:

  • in cassa integrazione guadagni straordinaria;
  • beneficiario di misure di accompagnamento alla pensione (isopensione e assegno straordinario al reddito);
  • assunto con contratto di solidarietà;
  • impegnato in lavori socialmente utili (LSU), ovvero di pubblica utilità (LPU).

Fanno parte, sempre del primo caso, i lavoratori che hanno beneficiato di:

  • indennità di mobilità;
  • indennità di disoccupazione;
  • assistenza antitubercolare a carico dell’INPS.

Diversamente, ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa, è assolutamente necessario presentare apposita domanda all’INPS – sempre a titolo puramente esemplificativo – per i seguenti periodi:

  • servizio militare;
  • malattia e infortunio;
  • assenza dal lavoro per donazione sangue;
  • congedo per maternità durante il rapporto di lavoro (ex astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio);
  • maternità al di fuori del rapporto di lavoro corrispondente al congedo per maternità;
  • congedo parentale durante il rapporto di lavoro  (ex assenza facoltativa post partum);
  • riposi giornalieri (ex per messi per allattamento);
  • assenze dal lavoro per malattia del bambino;
  • congedo per gravi motivi familiari;
  • permesso retribuito ai sensi della Legge 104/92 (handicap grave);
  • congedo straordinario ai sensi della Legge 388/2000 (handicap grave);
  • periodi di aspettativa per lo svolgimento di funzioni pubbliche elettive o per l’assunzione di cariche sindacali.

Essendo tali periodi accreditabili solamente a domanda, spetta al lavoratore decidere se richiederne l’accredito o meno. In alcuni casi, infatti, potrebbe risultare penalizzante richiederne l’accredito, in quanto potrebbe tradursi in una diminuzione dell’assegno pensionistico finale. Per questo motivo è possibile escludere parte di tali periodi dall’estratto conto e non chiederne il riconoscimento ai fini previdenziali.

È chiaro che la facoltà di “rinuncia” vige esclusivamente per i contributi richiedibili a domanda, non essendo possibile “evitare” contributi figurativi riconosciuti d’ufficio.

Contributi figurativi 2020: come incidono sulla pensione anticipata 

I contributi figurativi possono essere utilizzati anche per maturare la pensione anticipata che, per quest’anno, è raggiungibile a:

  • 43 anni e 10 mesi per gli uomini;
  • 42 anni e 10 mesi per le donne;

a prescindere dal requisito anagrafico.

Pertanto, i contributi figurativi sono utili a tutti gli effetti e concorrono a determinare sia il diritto che la misura della pensione.

Contributi figurativi 2020: i limiti di accreditamento

Ma quanti contributi figurativi possono essere accreditati dall’INPS? La legge, in tali casi, non prevede alcun limite massimo; tuttavia, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 503/1992, per chi non ha neanche un contributo accreditato alla data del 31 dicembre 1992, ai soli fini della pensione anticipata, è possibile accreditare al massimo 5 anni di contributi figurativi.

Pertanto, i periodi figurativi eccedenti potranno essere utilizzati per calcolare la misura della prestazione di questi lavoratori, ma non il diritto alla pensione.

Con riferimento, invece, ai limiti di utilizzo dei periodi di malattia, il riconoscimento d’ufficio è fissato in 96 settimane nella vita assicurativa.

Contributi figurativi 2020: gestione di accreditamento

In presenza di contribuzione versata e/o accreditata in più gestioni pensionistiche (FPLD, Gestioni autonome, Fondi speciali, ecc.) ovvero in corrispondenza di periodi di  occupazione in diversi settori di attività (lavoro agricolo, lavoro domestico, apprendistato, pescatore autonomo, ecc.), prima di procedere alla valorizzazione del periodo figurativo va individuata la gestione/categoria a cui attribuire l’evento, verificandone la relativa riconoscibilità sulla base della normativa di riferimento e l’esistenza del requisito amministrativo necessario a convalidare l’accredito.

Qualora l’accredito figurativo sia richiesto per eventi verificatisi fuori dal rapporto di lavoro e i requisiti per il relativo riconoscimento risultino perfezionati in più gestioni, l’accredito sarà subordinato alla scelta formalizzata dall’interessato. Qualunque sia l’ordinamento pensionistico in cui avviene l’accredito – il periodo riconosciuto figurativamente deve essere in ogni caso privo di altra copertura assicurativa, non solo nella gestione interessata ma anche in tutte le gestioni nelle quali il soggetto risulta titolare di contribuzione.

Contributi figurativi 2020: il caso della maternità

Per poter beneficiare della copertura figurativa durante i periodi di assenza in seguito a maternità non sono richiesti particolari requisiti di anzianità contributiva: è sufficiente la sola iscrizione all’INPS.

In particolare, oltre al periodo di astensione obbligatoria, anche il periodo di astensione facoltativa sino a sei mesi è coperto da contribuzione figurativa, con valore pari alla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell’anno solare in cui si colloca l’assenza dal lavoro. Se si superano i 6 mesi, la quota eccedente è coperta anch’essa da contribuzione figurativa, ma in misura ridotta: il valore retributivo è pari al 200% dell’assegno sociale (nel 2020 ogni settimana è coperta da un valore pari a circa 230 euro).

La contribuzione figurativa vale anche per le mamme, e i papà, che devono seguire i figli malati di età inferiore a 8 anni.  Nello specifico:

  • fino al compimento del terzo anno di vita del figlio, è previsto l’accredito della contribuzione figurativa;
  • successivamente, e fino al compimento dell’ottavo anno, la copertura può avvenire, a richiesta dell’interessata, con riscatto (cioè a pagamento, come previsto per il recupero degli anni di università), oppure con il versamento di contributi volontari.

 

Daniele Bonaddio

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