Contratti a termine, le nuove regole: come cambiano nel 2023

Paolo Ballanti 05/07/23
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Sulla Gazzetta ufficiale dello scorso 3 luglio 2023 è stata pubblicata la Legge di conversione del Decreto Lavoro (D.L. 4 maggio 2023 numero 48). In vigore dal giorno successivo la pubblicazione (4 luglio) la legge prevede una serie di modifiche alla disciplina dei contratti a termine, tra cui l’utilizzo delle causali.

Altre novità, come il ricorso a proroghe e rinnovi entro i 12 mesi di rapporto, sono figlie degli emendamenti approvati nell’iter parlamentare di conversione in legge.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

Contratti a termine: le causali

La prima importante modifica disposta dal Decreto Lavoro riguarda il meccanismo delle cosiddette causali, da intendersi come quelle motivazioni che consentono di estendere i contratti a termine oltre i 12 mesi, in ogni caso nel rispetto del limite complessivo di durata di 24 mesi.
Causali soppresse
Innanzitutto vengono soppresse le causali rappresentate da:

  • Esigenze temporanee ed oggettive dell’azienda, estranee all’ordinaria attività;
  • Esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.

Causale mantenuta
Rispetto alla disciplina ante Decreto Lavoro viene mantenuta come motivazione per oltrepassare i dodici mesi l’esigenza di sostituire altri lavoratori assenti.

Nuove causali
Tra le causali di nuova introduzione la prima, in realtà, è una vecchia conoscenza dal momento che era già stata applicata come norma transitoria, operante fino al 30 settembre 2022. Stiamo parlando della causale costituita da fattispecie previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del D.Lgs. numero 81/2015. Come tali si intendono i “contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria” (articolo 51, Decreto legislativo 15 giugno 2015 numero 81).

Viene poi introdotta una causale residuale in quanto, in mancanza delle previsioni contrattuali, il superamento del tetto dei 12 mesi è ammesso nelle ipotesi previste dai contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti.

Come precisato nel dossier di Camera e Senato del 22 giugno 2023 la causale appena citata è “applicabile solo con atti (tra datore di lavoro e dipendente) stipulati entro il 30 aprile 2024 e solo in assenza delle suddette previsioni da parte dei contratti collettivi applicati in azienda, di esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti”.

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Contratti a termine: settori esclusi dal sistema della causali

Le disposizioni riguardanti l’applicazione delle causali non operano con riferimento ai contratti stipulati da:

  • Pubbliche amministrazioni;
  • Università private, incluse le filiazioni di università straniere;
  • Istituti pubblici di ricerca;
  • Società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione;
  • Enti privati di ricerca;
  • Lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della medesima;

ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto – legge 12 luglio 2018 numero 87, convertito in Legge 9 agosto 2018 numero 96.

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Contratti a termine: cambiano le regole per proroghe e rinnovi

In sede di conversione in legge del Decreto Lavoro è stato modificato l’articolo 21, comma 01, primo periodo, del Decreto legislativo numero 81/2015, in materia di proroghe e rinnovi. Nello specifico si dispone che il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle causali sopra citate.

Rispetto alla disciplina precedente, pertanto, si esclude anche per i rinnovi l’esigenza delle causali qualora la durata complessiva del rapporto non superi i 12 mesi. A tal proposito, nel computo dei 12 mesi citati, sia per le proroghe che per i rinnovi, si tiene conto esclusivamente dei contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del Decreto Lavoro.

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Contratti a termine: trasformazione a tempo indeterminato

In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle causali di legge, il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato a partire dalla data di superamento del termine di 12 mesi.

Conseguenze identiche (trasformazione a tempo indeterminato) in caso di proroga o rinnovo, oltre i 12 mesi, senza il rispetto delle causali.

Contratti a termine: abrogazioni

Il Decreto Lavoro (articolo 24, comma 1, lettera b) si è preoccupato di abrogare la disposizione che consentiva di oltrepassare il termine di 12 mesi di contratto a termine, sempre nel rispetto dei 24 mesi di durata complessiva, al ricorrere di specifiche esigenze previste dai contratti collettivi (di cui all’articolo 51 Decreto legislativo numero 81/2015) fino al 30 settembre 2022.

Contratti a termine: resta il termine dei 24 mesi

Come in parte anticipato, pur alla luce di tutte le modifiche intervenute con il Decreto Lavoro, resta ferma la durata complessiva pari a 24 mesi, con riferimento ai rapporti intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, a prescindere dai periodi di interruzione tra un rapporto e l’altro.

Nel computo del suddetto limite si tiene altresì conto dei periodi di missione nell’ambito delle somministrazioni di lavoro a tempo determinato, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti.

Qualora il limite dei 24 mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
La normativa consente infine di concludere un ulteriore contratto a tempo determinato, della durata massima di 12 mesi, stipulato presso gli uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro competenti per territorio.

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