L’esecutivo Monti, sebbene tale principio fosse stato già in precedenza affermato dal giudice delle leggi, ha deciso ugualmente di opporvi ricorso in due distinte circostanze. La prima di queste, risalente al dicembre 2011, prevedeva con l’articolo 23 del Salva-Italia la trasformazione delle Province in organismi di secondo livello, eletti dai consigli comunali e non dotati di giunta, circoscrivendo notevolmente le rispettive funzioni. La seconda, poi, nel luglio 2012, tramite la previsione dell’articolo 17 della manovra di spending review decretava l’abrogazione di una cinquantina di enti su un totale complessivo di centosette, e cioè quelli con meno di 350mila abitanti e con un’estensione inferiore ai 2.500 metri quadrati, ad eccezione dei capoluoghi regionali.
Ed è proprio su queste due previsioni normative che ieri la Consulta ha pronunciato il suo no in relazione all’inosservanza dell’articolo 77 del testo costituzionale, con riferimento agli articoli “117, 2° comma lett. p) e 133, 1° comma Cost.”. Sulla base delle medesime motivazioni la Corte ha sancito l’incostituzionalità anche dell’articolo 18 della spendign review sull’istituzione delle città metropolitane. Per capire, tuttavia, se la bocciatura avrà effettivamente una valenza di merito e non soltanto di metodo bisognerà attendere la deposizione delle motivazioni del pronunciamento che giungeranno entro una decina di giorni al massimo.
Una volta apprese le motivazioni della sentenza di ‘censura’ spetterà all’esecutivo Letta ripristinare una nuova strategia, la quale sembra già delinearsi su due distinti fronti: un Ddl costituzionale e una legge ordinamentale. Destino completamente opposto invece è stato riservato dalla Consulta alla razionalizzazione, sempre varata dal Governo Monti, dei cosiddetti“tribunalini”. La Corte Costituzionale infatti ha valutato come infondate le questioni sollevate dai tribunali di Pinerolo, Sala Consilina, Alba, Montepulciano e Sulmona, convalidando le rispettive soppressioni. La Corte, infine, tramite medesima pronuncia, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Friuli Venezia Giulia, salvando invece dai tagli soltanto il tribunale di Urbino perché capoluogo di Provincia.
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