Congedo vittime di violenza, domande online al via: ecco come fare

Redazione 01/02/19
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Per consentire un più facile recupero psicologico delle donne vittime di violenza di genere tra le mura domestiche, l’art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 prevede che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato dispongano della possibilità di avvalersi di un congedo retribuito per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi, fruibili nell’arco di tre anni, al fine di svolgere i percorsi di protezione certificati.

A tal proposito l’Inps ha emanato una circolare (la numero 3 del 25 gennaio 2019) ad hoc, con cui ha dato il via al procedimento online per la presentazione delle domande.

Scarica qui la circolare 

Vediamo nello specifico a chi spetta, a quanto ammonta l’indennità e come presentare la domanda data l’introduzione del regime telematico.

Congedo vittime di violenza: a chi spetta

La possibilità di ottenere il congedo indennizzato è propria di diverse categorie di lavoratrici, quali:

  • Lavoratrici dipendenti a tempo determinato e indeterminato del settore pubblico e privato;
  • Lavoratrici autonome;
  • Lavoratrici del settore domestico;
  • Collaboratrici coordinate e continuative.

Il congedo è concesso a condizione che le beneficiarie siano inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio. Per fruire del congedo, la lavoratrice dovrà allertare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, salvi casi di oggettiva impossibilità, indicare l’inizio e la fine del periodo di congedo e consegnare lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione intrapreso.

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Congedo vittime di violenza: la retribuzione

Durante il periodo di congedo:

  • Alle lavoratrici dipendenti viene riconosciuta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, quindi quella percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Per individuare l‘importo giornaliero dell’indennità da corrispondere per le giornate di congedo fruite, si procede secondo le indicazioni previste per l’indennità di maternità (art. 23 Decreto Legislativo 151/2001), e in caso di fruizione oraria la lavoratrice ha diritto a percepire una retribuzione pari alla metà dell’indennità giornaliera.
  • Le lavoratrici autonome hanno invece diritto a percepire un‘indennità giornaliera pari all’80% del salario minimo giornaliero stabilito per la qualifica di impiegato;
  • Le collaboratrici coordinate o continuative hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione.

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Congedo vittime di violenza: come fare domanda

L’Inps ha comunicato, con la circolare 3 2019, l’applicazione del regime telematico per la presentazione delle domande di congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere, quindi la richiesta andrà effettuata avvalendosi dei seguenti canali, messi a disposizione dall’Inps:

  • Servizio on-line dedicato, accessibile dal sito Internet dell’Istituto sotto la voce “Indennità a titolo di congedo per lavoratrici vittime di violenza di genere”;
  • Contact Center Multicanale, che predispone due linee di cui una riservata all’utenza da linea fisso (803.164) e una abilitata a ricevere chiamate da cellulari ai quali è addebitata la tariffazione (06164164).
  • Patronati; quest’ultimo canale prevede la necessità di possedere il PIN.

La certificazione medico/amministrativa dovrà essere consegnata separatamente in un plico chiuso; il sistema permette di allegare in formato elettronico ogni altra documentazione necessaria.

È previsto un periodo transitorio fino al 31 marzo 2019, durante il quale le domande potranno essere presentate sia attraverso il formato cartaceo già assodato, sia nella modalità telematica. La presentazione delle domande in via telematica diverrà esclusiva a partire dal 1 aprile 2019.

Articolo di Francesca Conti

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