Congedo parentale facoltativo 2023: nuova retribuzione, periodi, novità

Paolo Ballanti 11/01/23
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Congedo parentale facoltativo: cosa cambia con la Legge di Bilancio 2023? Il Decreto legislativo 26 marzo 2001 numero 151 disciplina il diritto dei genitori ad assentarsi per periodi ulteriori rispetto a quelli spettanti a titolo di congedo obbligatorio di maternità o paternità. L’istituto in questione prende il nome di congedo parentale e spetta ai genitori di figli fino ai dodici anni di età, nel rispetto di determinati limiti di durata.

Una parte dei periodi di assenza è peraltro economicamente coperta dall’Inps grazie ad un’indennità pari al 30% della retribuzione.

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La Legge di bilancio 2023, approvata lo scorso 29 dicembre, non manca di intervenire proprio su quest’ultimo aspetto, introducendo, in deroga alla disciplina ordinaria, un mese di assenza retribuito dall’Inps all’80% della retribuzione.

Analizziamo la novità in dettaglio.

Indice

Congedo parentale facoltativo: indennità Inps e Legge di Bilancio

Nel corso dei periodi di assenza per congedo parentale, il lavoratore ha diritto alla copertura economica garantita da un’apposita indennità a carico dell’Inps, di norma anticipata in busta paga dal datore di lavoro, salvo poi essere dallo stesso recuperata sui contributi da versare all’Istituto con modello F24.

L’indennità, entro determinati limiti di durata, spetta a condizione che, all’inizio dell’assenza, il dipendente abbia in corso un regolare rapporto di lavoro e che il rapporto stesso non sia interessato da sospensioni di qualsiasi natura.

Durata
La prestazione economica è garantita fino al compimento dei dodici anni di età del bambino, per un periodo di tre mesi a beneficio di ciascun genitore (sei mesi complessivi). I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo economicamente a carico dell’Inps, non eccedente (complessivamente) i tre mesi.

Per l’intera durata dei nove mesi di congedo l’indennità economica è calcolata in misura pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera. Nelle ipotesi di genitore unico spetta un congedo indennizzato pari a nove mesi complessivi.

Novità Legge di bilancio 2023
In deroga a quanto appena anticipato, la Legge di bilancio (articolo 1, comma 359) nel modificare l’articolo 34, comma 1, primo periodo del Decreto legislativo numero 151/2001, aumenta l’indennità Inps, spettante per i periodi di congedo parentale, dal 30 all’80% della retribuzione media globale giornaliera:

  • In alternativa tra i genitori;
  • Per la durata massima di un mese (in caso di godimento del congedo in forma frazionata, i periodi con indennità all’80% non devono essere complessivamente superiori ad un mese);
  • Fino al sesto anno di vita del bambino ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore, nelle ipotesi di adozione o affidamento.

Congedo parentale facoltativo: a chi spetta la retribuzione all’80%

In presenza delle altre condizioni citate, l’indennità Inps all’80% spetta a coloro che terminano il periodo di congedo di maternità (capo III del D.lgs. numero 151/2001) o, in alternativa, di paternità (capo IV del D.lgs. numero 151/2001) successivamente al 31 dicembre 2022.

Congedo parentale facoltativo: come si calcola l’indennità Inps

L’indennità Inps per i periodi di congedo parentale facoltativo è pari al 30% (o all’80% in base a quanto disposto dalla Manovra 2023) della retribuzione media globale giornaliera. Il risultato dev’essere poi moltiplicato per le giornate indennizzabili.

Retribuzione media globale giornaliera
Il primo passaggio per ottenere l’indennità Inps prevede il calcolo della retribuzione media globale giornaliera (RMG). Quest’ultima si determina con riferimento alla retribuzione percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.

Se il lavoratore non può far valere un mese di lavoro si considera la retribuzione spettante per il periodo di lavoro prestato. In assenza di giornate retribuite, si assume il periodo più recente in cui esiste retribuzione.
Unta volta individuato il valore mensile di riferimento lo stesso dev’essere diviso per:

  • 30, nel caso degli impiegati;
  • 26 per gli operai retribuiti in misura fissa mensile;
  • Numero delle giornate lavorate o comunque retribuite nel periodo preso a riferimento per la retribuzione.

Il risultato della divisione rappresenta la retribuzione media globale giornaliera.

Quali giornate sono indennizzabili?
Sono indennizzabili dall’Inps tutte le giornate comprese nel periodo di assenza, eccezion fatta per:

  • Le festività e le domeniche (per gli operai);
  • Le sole festività cadenti di domenica (per gli impiegati).

Indennità Inps
L’indennità Inps per congedo parentale è il risultato del 30 o dell’80% della retribuzione media globale giornaliera moltiplicato per il numero di giornate indennizzabili. La somma in questione, evidenziata in busta paga, è esente dal punto di vista contributivo ma soggetta a trattenute fiscali.

Congedo parentale facoltativo: periodi aggiuntivi

L’articolo 34 comma 3 prevede la copertura economica da parte dell’Inps anche per i periodi di assenza (fino al dodicesimo anno di vita del bambino) aggiuntivi rispetto ai nove mesi sopra citati. In tal caso l’indennità spetta a patto che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Congedo parentale facoltativo: quanto spetta

Come anticipato, una parte dei periodi di assenza per congedo parentale è economicamente coperta dall’Inps, attraverso un’apposita indennità. A meno che non si rispettino determinate soglie reddituali, i congedi aggiuntivi ai nove mesi non sono indennizzabili. A questo punto resta da chiedersi: quanto spetta complessivamente ai genitori tra assenze retribuite e non retribuite?

I dipendenti, sino ai dodici anni di vita del figlio, hanno diritto ai mesi di seguito descritti in tabella.

GenitoriFruizione del congedoPeriodo massimo di congedo
Entrambi i genitori presentiMadreSei mesi
 PadreSette mesi
 EntrambiUndici mesi totali, nel rispetto dei limiti individuali (sei mesi per la madre, sette mesi per il padre)
Un solo genitore/Undici mesi
Un solo genitore con successivo ingresso del secondo/Dieci mesi (elevati a undici se il padre si assenta per almeno tre mesi)

Congedo parentale facoltativo: fruizione ad ore

Il congedo parentale può essere fruito ad ore (anziché per intere giornate), secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva (anche aziendale) o, in mancanza, in base ai criteri di legge. In quest’ultima ipotesi il congedo ad ore è ammesso in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile o quadrisettimanale immediatamente precedente quello nel corso del quale ha avuto inizio l’assenza.
Se, ad esempio, l’orario medio giornaliero è di otto ore, il congedo parentale può essere fruito per quattro ore.

Congedo parentale facoltativo: come richiederlo

Tanto per i periodi indennizzati dall’Inps quanto per quelli economicamente scoperti, il dipendente è tenuto a:

  • Comunicare al datore l’inizio e la fine del periodo di congedo, secondo le modalità e i criteri definiti dai singoli contratti collettivi, con un preavviso comunque non inferiore a cinque giorni;
  • Presentare apposita domanda telematica all’Inps, prima dell’inizio del congedo (nei casi in cui il congedo è richiesto per un periodo frazionato, la domanda dev’essere ripetuta ogni volta).

Al contrario, nelle ipotesi di fruizione oraria dell’assenza la richiesta dev’essere trasmessa:

  • Al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a due giorni;
  • All’Inps prima dell’inizio del congedo, se non addirittura il giorno stesso.

Paolo Ballanti

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