Concorso Magistratura 2014, contrordine: confermati gli scritti

Redazione 10/06/14
Concorso magistratura 2014, colpo di scena: il Consiglio di Stato annulla lo stop del Tar del Lazio. Dunque, le prove in programma per la fine del mese di giugno sono momentaneamente confermate.

Il Tribunale amministrativo aveva sospeso lo svolgimento delle prove per il concorso relativo agli ingressi in magistratura indetto con il decreto ministeriale del 30 ottobre 2013, a seguito del ricorso presentato da un candidato disabile, il quale chiedeva che le date delle prove non fossero organizzate in tre giornate consecutive. Il calendario delle prove, infatti, ha fissato le convocazioni per il 25, 26 e 27 giugno prossimi. 

A sorpresa, le lamentele del ricorrente hanno trovato ascolto nella Corte del Tar, la quale si era affrettata a riconoscere che “la difesa erariale si è limitata ad addurre ragioni giustificatrici della scelta predetta, connesse a profili di spesa o di organizzazione del lavoro degli addetti alla procedura concorsuale (spese di affitto dei locali, attività di custodia del materiale delle prove ecc.), che devono considerarsi recessive rispetto alla primaria esigenza di garanzia della possibilità di accesso del ricorrente alle prove in parità di condizioni con gli altri concorrenti”.

Fin qui, il primo tempo della vicenda. Ora, nuovo intervento a sorpresa da parte del Consiglio di Stato che, in secondo grado alle decisioni del Tar, ha emanato un decreto firmato dal presidente della Quarta Sezione *****************, cancellando di fatto il pronunciamento del Tribunale amministrativo, avvenuto pochissimi giorni fa.

A tempo di record, dunque, il Consiglio di Stato ha sconfessato quanto sostenuto dal Tar, confermando in questo modo lo svolgimento delle prove scritte nelle giornate predefinite. Resta, comunque, necessaria la conferma del decreto per opera del Collegio, che non arriverà prima del primo luglio prossimo, cioè quando le prove scritte si saranno già tenute in stato di semi regolarità.

Qualora il provvedimento non venisse confermato, dunque, potrebbe anche verificarsi la situazione di annullamento delle prove sostenute.

Di seguito il testo dei due dispositivi

Tar del Lazio, depositata il 6 giugno

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

Ordinanza del 6 giugno 2014 numero 2563

(presidente *************, estensore *******************) 

(…)

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto ministeriale del 7 marzo 2014 con cui, previo rigetto dell’istanza tesa ad ottenere lo svolgimento in giorni non consecutivi delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con d.m. 30.10.2013, ha disposto lo svolgimento di tali prove nei giorni 25, 26 e 27 giugno 2014; degli atti connessi.

(…)

Premesso che, ai sensi dell’art. 16 della legge 12.3.1999 n. 68, deve essere garantita ai disabili la possibilità di partecipazione a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, in parità di condizioni con tutti gli altri concorrenti, mediante la previsione di speciali modalità di svolgimento delle prove di esame;

Ritenuto che l’esigenza di garanzia di accesso al pubblico impiego da parte dei cittadini disabili, attraverso la necessaria modulazione delle modalità di svolgimento delle prove, assume particolare e specifica rilevanza in relazione al concorso per l’ammissione alla magistratura ordinaria che costituisce lo strumento esclusivo per l’accesso dei cittadini all’esercizio del potere giurisdizionale dello Stato;

Considerato che la previsione di cui all’art. 20 della legge n. 104/1992, relativa al diritto del disabile ammesso alla partecipazione a concorsi pubblici, di chiedere l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap , nonché la concessione di tempi aggiuntivi, non esaurisce l’ambito degli strumenti di modulazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali ipotizzabili per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla successiva generale disposizione normativa di cui al citato art. 16 della legge 12.3.1999 n. 68;

Ritenuto, peraltro, che la previsione del menzionato art. 16 non può valere a legittimare l’introduzione di modalità di svolgimento delle prove concorsuali incompatibili con quelle espressamente previste dalla legge in relazione ad esigenze generali parimenti rilevanti, come quelle finalizzate a garanzia dell’anonimato o del buon andamento della procedura;

Ritenuto, in questa prospettiva, che la domanda del ricorrente di articolazione dello svolgimento delle prove scritte in tre giorni non consecutivi non contrasta con nessuna disposizione precettiva di legge , considerato che il r.d. 1860/1925 e successive modificazioni e integrazioni non impone che le prove scritte si svolgano in tre giorni consecutivi; e ciò a differenza della subordinata richiesta di svolgimento di una sola prova scritta e di differimento delle ulteriori prove all’esito della correzione della prima, che contrasta con la regolamentazione normativa generale di cui alle disposizioni di legge richiamate;

Ritenuto, peraltro, che non sembra al Collegio che la scelta dell’Amministrazione, di articolazione dello svolgimento delle prove scritte in tre giorni continuativi, risponda ad esigenze indefettibili di garanzia dell’anonimato e del buon andamento della procedura, sotto i profili della trasparenza, linearità e selezione dei migliori;

Ritenuto anche che la difesa erariale si è limitata ad addurre ragioni giustificatrici della scelta predetta, connesse a profili di spesa o di organizzazione del lavoro degli addetti alla procedura concorsuale (spese di affitto dei locali, attività di custodia del materiale delle prove ecc.), che devono considerarsi recessive rispetto alla primaria esigenza di garanzia della possibilità di accesso del ricorrente alle prove in parità di condizioni con gli altri concorrenti;

Ritenuto, pertanto, che, in accoglimento della domanda cautelare, va disposta la sospensione del decreto impugnato nella parte in cui fissa lo svolgimento delle prove scritte del concorso in tre giorni consecutivi, ordinando all’amministrazione resistente l’individuazione di una diversa articolazione temporale delle prove secondo le esigenze rappresentate dal ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe e per l’effetto sospende in parte qua il provvedimento impugnato secondo quanto indicato in parte motiva.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014. Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:

*************, Pr*******************************, ***********, Estensore

************, Co*********************** in segreteria il 6 giugno 2014

Consiglio di Stato depositata il 9 giugno

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Il Presidente (*****************)

ha pronunciato il presente

Decreto

sul ricorso numero di registro generale 4783 del 2014, proposto da:

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro G.N.;

per la riforma dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I QUA n. 02563/2014, resa tra le parti, concernente rigetto istanza tesa ad ottenere lo svolgimento in giorni non consecutivi delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario – mcp

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.; Ritenuto che l’adozione del provvedimento cautelare d’urgenza presuppone l’esistenza di una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da non consentir neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile che nella fattispecie è calendarizzata per il prossimo 1 luglio 2014; che tale pregiudizio acquista nell’intervallo anzidetto i caratteri della irreversibilità e della irreparabilità;

che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all’art. 56 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di cui sopra.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 1 luglio 2014.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 9 giugno 2014.

Il Presidente (*****************)

Depositato in segreteria il 9 giugno 2014

Redazione

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