La compensazione dei crediti fiscali con i debiti previdenziali

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Secondo l’art. 17 del d.lgs. 9.7.1997, n. 241, i contribuenti “eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche”.

La disposizione non aveva suscitato alcun problema tanto che l’INPS (circolare 18.12.1998, n. 259) aveva precisato che dal 1.1.1999 il sistema “di versamento unitario e di compensazione di imposte e contributi” è esteso anche all’INAIL.

La c.d. “compensazione orizzontale suddetta” era stata accettata tranquillamente. Ed era stata confermata anche dall’INPS con le istruzioni alla compilazione del modello F24 (circolare 9.6.1999, n. 127). La c.d. “compensazione verticale dei tributi” (ad es., il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale portato in compensazione del debito emerso nelle liquidazioni periodiche dell’anno successivo, il credito Irpef compensato per il pagamento dell’acconto dovuto per l’anno successivo, ecc.) non hanno mai suscitato perplessità.

La compensazione semplifica gli obblighi dei contribuenti, sussistendo i presupposti, l’eventuale  visto di conformità e il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa, cioè i limiti massimi di importo.  Tuttavia, secondo il Tribunale di Milano (sentenza 29.12.022, n. 7823) non sarebbe possibile applicare tale regola, oramai consolidata, in quanto l’art. 17 può essere applicato soltanto se i versamenti possono essere compensati con crediti vantati “nei confronti dei medesimi soggetti”.

Secondo tale interpretazione, non conforme allo spirito della norma, la compensazione orizzontale è legittima soltanto se i debiti fiscali sono gestiti dall’Agenzia delle entrate o se i debiti nei confronti dell’INPS sono compensati con i crediti vantati verso l’INPS, ecc., negando, quindi, la possibilità di compensazione orizzontale con il modello F24 in base alla cui evidenza avviene l’attribuzione delle somme tra l’Agenzia delle entrate e l’INPS.

Per effetto dell’art. 2-quater del d.l. 16.2.2023, n. 11, tutti i dubbi sono dissipati: la compensazione orizzontale fisco-contributi (ma anche altri tributi e contributi ammessi alla presentazione del modello F24, quali IMU, premi INAIL, ecc.) è pienamente legittima. Secondo il citato art. 2-quater, l’art. 17 del d.lgs. 9.7.1997, n. 241, “si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle norme vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all’art. 121 del d.l. 19.5.2020, n. 34, nei confronti di enti impositivi diversi”.

La compensazione può anche venire meno qualora a posteriori risulti che il credito sia inesistente o non spettante.

Se il credito è stato utilizzato in misura superiore a quanto è previsto la regolarizzazione comporta il versamento di una somma pari all’eccedenza utilizzata, maggiorata degli interessi e con il, versamento delle sanzioni (pari al 30% del credito eccedente) in misura ridotta così come prevede l’art. 13 del d.lgs. 18.12.1997, n. 471” (risoluzione 27.11.2008, n. 452/E).

Sergio Mogorovich