Il Consiglio dei ministri numero 141 riunitosi giovedì 11 settembre 2025 ha approvato su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio un disegno di legge di delega all’Esecutivo per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.
Il testo, si legge nel comunicato stampa diffuso a margine del CDM sul portale di Palazzo Chigi, ha l’obiettivo di riorganizzare le attività professionali e valorizzare i profili multidisciplinari della categoria dei commercialisti ed esperti contabili, al fine di rispondere in modo più efficace alle esigenze del mercato.
Tra le novità, riporta sempre il comunicato stampa, figura la revisione della disciplina del tirocinio, con la possibilità di svolgerlo interamente durante il corso di studi, triennale per gli esperti contabili e magistrale per i commercialisti, al fine di ridurre i tempi per l’abilitazione e favorire un accesso più rapido al mondo del lavoro.
Analizziamo le principali riforme in dettaglio.
Iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi
Indice
La delega
Stando alla bozza di disegno di legge approvato in Consiglio dei ministri il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della norma, un decreto legislativo recante la disciplina di riforma dell’ordinamento della professione di commercialista e di esperto contabile, anche al fine di “adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali” oltre a “razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente”.
Incompatibilità e compensi
Lo schema di disegno di legge delega l’Esecutivo a riordinare la disciplina in materia di incompatibilità nell’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, anche individuando ipotesi di deroga temporanea in casi specifici.
Fermo restando quanto disposto dalla Legge numero 49/2023, il decreto legislativo è chiamato a prevedere che:
- la pattuizione del compenso tra le parti del contratto d’opera sia libera ma comunque proporzionata alla quantità, alla qualità nonché al contenuto specifico ed alle caratteristiche delle prestazioni professionali e garantisca comunque un equo compenso;
- siano aggiornati, con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale, specifici parametri per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali, anche svolte in forma associata o societaria.
Accesso alle cariche elettive
Il provvedimento adottato in CDM si impegna a ridefinire la disciplina in materia di accesso alle cariche elettive del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del Consiglio dell’ordine territoriale:
- mediante la previsione di disposizioni volte a ridurre l’anzianità di iscrizione all’albo per l’assunzione della singola carica elettiva;
- valorizzando l’equilibrio generazionale e prevedendo che i regolamenti dei Consigli nazionali garantiscano la parità di genere attraverso specifiche misure, quali le quote di genere, la doppia preferenza di genere ovvero l’alternanza di generi nella composizione della lista, o altre misure idonee.
Elezione degli organi rappresentativi
Il disegno di legge delega intende ritoccare le modalità di svolgimento delle elezioni del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del Consiglio dell’ordine territoriale “in linea con l’obiettivo della transizione digitale”.
Nello specifico si prevede l’utilizzo della modalità telematica a distanza per l’espressione del voto, secondo forme che garantiscano l’uniformità delle procedure nel rispetto dei principi di segretezza e libertà di voto.
Altro aspetto toccato dal DDL è la revisione e razionalizzazione della disciplina in materia di:
- cause di incompatibilità e di sostituzione dei componenti del Consiglio dell’ordine territoriale e di componente del Consiglio nazionale;
- decadenza e sospensione dalla carica di componente dei Consigli dell’ordine territoriale e di componente del Consiglio nazionale.
Durata dei mandati
La bozza di decreto si concentra sulla durata del mandato dei Consigli degli ordini, del Consiglio nazionale e degli altri organi territoriali e nazionali, da prevedere in misura pari a quattro anni, mantenendo “la disciplina del limite dei due mandati consecutivi”.
Responsabilità disciplinare
L’Esecutivo è delegato alla “revisione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia disciplinare” con particolare riguardo anche alle regole per il funzionamento del Consiglio di disciplina territoriale, dei Collegi di disciplina e del Consiglio di disciplina nazionale, ivi compreso lo svolgimento dei relativi procedimenti, nel rispetto dei principi generali fissati dal regolamento di cui al D.P.R. numero 137/2012 e dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa nonché del rispetto del principio del contraddittorio.
La delega contempla altresì la “previsione della disciplina delle ipotesi di cancellazione”dall’albo professionale.
Revisione dei tirocini
Il decreto legislativo non manca di intervenire sulla disciplina del tirocinio per l’iscrizione nelle Sezioni A e B dell’Albo e l’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.
Nello specifico si prevede lo svolgimento del tirocinio, interamente, anche durante il corso di studi universitari, così da ridurre, si legge nella bozza, i tempi “per conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione e incentivare le nuove generazioni all’esercizio della stessa”.
Forme collettive di assicurazione
Tra gli ultimi aspetti affrontati dal DDL figura l’eventuale introduzione di forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività di dottore commercialista e di esperto contabile, uniformi per tutti gli iscritti all’Albo con oneri a carico del Consiglio nazionale.
L’obiettivo dichiarato è “accrescere la tutela della clientela” fermo restando l’eventuale “obbligo assicurativo individuale per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio di attività professionali, se non coperti dalla polizza collettiva, e per l’adeguamento dei massimali all’attività concretamente svolta”.
Iscriviti alla Newsletter LeggiOggi per restare aggiornato in tema di lavoro e professioni.