Come disdire i contratti di luce e gas

Redazione 25/10/18
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A tutela dei consumatori l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ha stipulato, già dal 2007, il Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica o del gas naturale ai clienti finali.

Si tratta di un codice che considera tutta una serie di norme compreso il diritto dell’utente di esercitare il recesso da un contratto sottoscritto con un gestore del mercato dell’energia.

Parliamo di un diritto legittimo, come la disdetta, nel caso in cui l’utente intenda fare scelte diverse magari per risparmiare, oppure perché il gestore non ha garantito quanto promesso.

Come disdire i contratti di luce e gas

È bene sottolineare che esiste una differenza di fondo tra recesso e disdetta del contratto.

Il diritto di recesso da un contratto, che garantisce la fornitura di luce e gas, prevede l’annullamento dell’accordo scritto, firmato dalle parti, e può essere richiesto dall’utente in qualsiasi momento, indipendentemente dal contratto stesso. Di norma il recesso considera la chiusura definitiva dell’utenza, nel caso in cui ad esempio si lasci l’abitazione.

La disdetta invece può essere richiesta nel caso si desideri cambiare il fornitore energetico, magari per fruire di un piano energetico diverso.

Sono sempre più frequenti le disdette del contratto a fronte di un’offerta più conveniente, che l’utente non intende farsi sfuggire per poter risparmiare sulla bolletta di luce e gas.

Nella stragrande maggioranza dei casi è infatti l’aver individuato un’offerta tariffaria più conveniente a far propendere l’utente verso un cambio del gestore.

E’ un’operazione come il confronto tariffe luce e gas di tutti i gestori a fare la differenza. Operazione che si può portare a termine grazie ad un alleato affidabile come ComparaSemplice.it, il comparatore tariffario che vi aiuta a trovare i migliori servizi al prezzo più conveniente nel settore energetico così come in quello della telefonia, assicurativo o nel noleggio a lungo termine.

L’utente che dà disdetta del contratto luce e gas per passare a un altro fornitore non deve inviare una comunicazione di recesso al fornitore, e neppure pagare penali, come nel caso del recesso.

Spetta al nuovo gestore occuparsi di dare disdetta al precedente.

I tempi previsti per il cambio di gestore oggi sono stati ridotti a tre settimane, come garantito dalladelibera 302/2016/R/COM varata a gennaio 2017 dall’ARERA.

Dal canto suo il nuovo fornitore deve trasmettere la comunicazione di disdetta a chi lo ha preceduto entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente l’avvio della nuova fornitura.

Per garantirsi una nuova fornitura è sufficiente attivare un nuovo contratto, utilizzando il telefono o recandosi presso uno sportello disponendo di alcuni documenti ed informazioni quali:

. il codice POD per l’energia elettrica o il codice PDR per il gas;

. i dati anagrafici dell’intestatario delle bollette;

. l’indirizzo di fornitura;

. il consumo annuo di luce e gas.

Il passaggio dal vecchio al nuovo contratto è un’operazione semplice quindi e non implica alcun iter burocratico né l’invio di comunicazioni al fornitore, come nel caso si proceda al recesso.

È lecito, da parte del fornitore che si abbandona, chiedere il pagamento del conguaglio dei consumi.

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