Certificazione Unica Forfettari: addio dal 2024. Tutte le novità da gennaio

Paolo Ballanti 15/12/23
Scarica PDF Stampa

Certificazione Unica forfettari addio nel 2024. Lo scorso 23 ottobre il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della Legge 9 agosto 2023 numero 111 di delega al Governo per la revisione del sistema tributario. 

In particolare, il decreto diretto alla razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (ribattezzato Decreto semplificazioni fiscali) elimina, si legge nel comunicato stampa diffuso sul sito istituzionale del governo, la “Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio”. 

Analizziamo la novità in dettaglio. 

Indice

Certificazione Unica Forfettari addio dal 2024: la norma


L’articolo 3 del Decreto semplificazioni fiscali “Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggioha inserito il comma 6-septies all’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 numero 322

Nel citato comma si prevede, a decorrere dall’anno d’imposta 2024, un esonero dagli adempimenti previsti dai precedenti commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies a beneficio dei soggetti che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano:

  • Il regime forfettario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, Legge 23 dicembre 2014 numero 190;
  • Il regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del Decreto – legge 6 luglio 2011 numero 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011 numero 111. 

Libro utile

FORMATO CARTACEO

Il regime forfetario dalla A alla Z

Il regime forfetario, oltre ad essere noto per l’agevolato carico fiscale in capo al contribuente, si rivela vantaggioso anche grazie alle semplificazioni che la sua adozione comporta su una serie di adempimenti che risultano essere obbligatori per gli altri regimi fiscali ordinari. Per quanto semplice, il regime forfetario porta con sé un insieme di peculiarità che, in un quadro normativo generale non strutturato interamente su tale regime ma rivolto principalmente ai “contribuenti IRPEF ed IRES”, comporta innumerevoli dubbi interpretativi ed operativi che spesso mettono in difficoltà il Professionista. In questo contesto il libro si pone l’obiettivo di fornire risposte alle tante piccole perplessità degli operatori del settore e lo fa attraverso una trattazione organizzata in ordine alfabetico, affinché sia di immediata e semplice consultazione. L’esposizione dei vari adempimenti è condotta con taglio operativo, grazie all’inserimento di continui esempi di calcolo e casi concreti, che agevolano il lettore nel comprendere le applicazioni pratiche dell’intera disciplina. Il testo è aggiornato con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate pubblicati nel corso del 2022, le modifiche all’obbligo di fatturazione elettronica e le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023. Salvatore GiordanoDottore Commercialista, svolge la propria attività professionale a Salerno. Ha maturato specifiche competenze, oltre che in materia di diritto societario e finanza aziendale, in diritto tributario e contabilità fiscale delle imprese.

Salvatore Giordano | Maggioli Editore 2023

Esonero dalla presentazione della Certificazione Unica forfettari

L’esonero previsto dall’articolo 3 del Decreto semplificazioni fiscali riguarda il rilascio della Certificazione Unica (anche ai fini dei contributi dovuti all’Inps) attestante:

  • L’ammontare complessivo delle dette somme e valori;
  • L’ammontare delle ritenute operate;
  • L’ammontare delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali;
  • Gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrazione di approvazione dello schema di Certificazione Unica. 

Esonero dalla consegna delle CU ai percipienti
A cascata, l’esonero coinvolge anche l’obbligo (previsto dal comma 6-quater dell’articolo 4) di consegnare le CU agli interessati entro il 16 marzo dell’anno successivo quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. 

Esonero dall’invio delle CU all’Agenzia entrate
L’esonero in argomento interessa altresì il comma 6-quinquies, articolo 4, D.P.R. 322/1998. La norma prevede l’obbligo di trasmettere le CU in via telematica all’Agenzia entrate, direttamente o tramite intermediari, entro il 16 marzo dell’anno successivo quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.  Entro la stessa data sono altresì trasmessi in via telematica gli “ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale” (articolo 4, comma 6-quinquies). 

Certificazione Unica forfettari: soggetti esonerati

Non sono tenuti a adempiere agli obblighi poc’anzi citati i soggetti: 

  • Di cui al comma 1, articolo 4, D.P.R. numero 322/1998; 
  • Che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario o il regime fiscale di vantaggio. 

Con riguardo al primo punto, ci si riferisce ai soggetti “indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 numero 600”: 

  • Obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte;
  • Intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative. 

Certificazione Unica forfettari: da quando opera l’esonero

I soggetti in argomento sono esonerati dagli obblighi legati alla presentazione delle Certificazioni Uniche a partire dall’anno d’imposta 2024

Certificazione Unica forfettari: contribuenti coinvolti

Come anticipato, l’esonero riguarda la certificazione dei compensi, comunque denominati, riconosciuti a due categorie di contribuenti:

  • Quanti applicano il regime forfettario;
  • Quanti applicano il regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011 numero 98. 

Regime forfettario
Il regime forfettario, introdotto dalla Manovra 2015 (Legge 23 dicembre 2014 numero 190) rappresenta il regime naturale per i contribuenti di piccole dimensioni, in quanto risponde all’obiettivo di ridurre e semplificare gli adempimenti fiscali, contabili ed Iva. 

Lo stesso regime, esteso anche ai soggetti già in attività, permette di calcolare le imposte dovute applicando al reddito imponibile un’aliquota sostitutiva di Irpef, addizionali regionali / comunali ed Irap pari:

  • Al 5% per i primi cinque anni di attività, a beneficio delle nuove realtà (trascorsi cinque anni l’aliquota passa al 15%);
  • Al 15% per i contribuenti già in attività.

Da notare che possono accedere al regime forfettario le persone fisiche che avviano o hanno in corso un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, in possesso dei seguenti requisiti in termini di ricavi e costi

  • Ricavi o compensi non superiori ad 85 mila euro;
  • Spese non superiori a 20 mila euro per lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, prestazioni di lavoro accessorio, titolari di borse di studio, di assegno o sussidio, di addestramento professionale, utili da partecipazione erogati agli associati che apportano solo lavoro (per i contratti in essere al 25 giugno 2015), prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari. 

Regime fiscale di vantaggio
Con riguardo al regime fiscale di vantaggio è bene ricordare che la norma è stata abrogata dalla Legge 23 dicembre 2014 numero 190, la quale ha altresì disposto (articolo 1, comma 88) che i soggetti “che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98” possono “continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età”. 

L’abrogazione ha comunque avuto effetto dal periodo di imposta successivo quello in corso al 31 dicembre 2014. 

Per restare aggiornato in tema di fisco puoi iscriverti gratis alla Newsletter di LeggiOggi, compilando il form qui sotto:

Iscriviti alla newsletter aoqzlwlnnk1v21gh
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Paolo Ballanti

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento