Certificazione Unica 2023: cosa fare in caso di errori, omissioni, presentazione in ritardo

Paolo Ballanti 23/03/23
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Sono ormai scaduti i termini per l’invio della Certificazione Unica 2023. Cosa fare in caso di errori? Ogni anno i sostituti d’imposta hanno l’obbligo di trasmettere all’Agenzia entrate un’attestazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve, riconosciuti ai singoli contribuenti.

Il modello, chiamato Certificazione Unica (CU), dev’essere altresì rilasciato al percettore delle somme, a mezzo consegna di una versione sintetica nel rispetto della stessa scadenza prevista per l’invio all’AE. Una scadenza diversa è invece prevista per le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante il 730 precompilato.

Può accadere che il sostituto d’imposta o l’intermediario delegato dallo stesso ad occuparsi dell’invio incorra in errori, omissioni o semplicemente si accorga di non aver inviato la CU nei termini di legge.

In questi casi come comportarsi e quali sanzioni si rischiano? Analizziamo la questione in dettaglio, avvalendoci anche delle istruzioni AE sulla Certificazione Unica reperibili collegandosi al portale “agenziaentrate.gov.it – Schede informative e servizi – Dichiarazioni – Certificazione Unica 2023”.

Indice

Certificazione Unica 2023: le scadenze

16 marzo 2023
I sostituti d’imposta sono tenuti a trasmettere le Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi diversi per il periodo d’imposta 2022, in via telematica all’Agenzia entrate, entro il 16 marzo 2023.

Nel rispetto della stessa data le CU devono essere rilasciate ai soggetti percipienti i redditi certificati.
Da precisare (ma non è il caso del 2023) che i termini scadenti di sabato o in un giorno festivo slittano al primo giorno feriale successivo.


31 ottobre 2023
La scadenza del 16 marzo è figlia del fatto che le Certificazioni Uniche contengono una serie di dati essenziali per permettere all’AE di elaborare le dichiarazioni dei redditi precompilate. Pertanto, come ricordano le istruzioni dell’Agenzia, le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata possono essere trasmesse entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) ossia entro il 31 ottobre 2023.

Certificazione Unica 2023: invio all’Agenzia delle Entrate

Il flusso telematico contenente le CU può essere trasmesso:

  • Direttamente dal sostituto d’imposta;
  • In alternativa, avvalendosi di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998 numero 322 e successive modificazioni.

Il tracciato si considera presentato, precisano le istruzioni AE, nel “giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate”. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.

Un elemento di attenzione è rappresentato dal fatto che il servizio telematico, immediatamente dopo l’invio, restituisce un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file.
Soltanto in seguito sarà fornita all’utente una ricevuta attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti che, in assenza di errori, confermerà l’avvenuta presentazione della comunicazione. Di conseguenza, ricorda l’Agenzia, soltanto “quest’ultima ricevuta costituisce la prova dell’avvenuta presentazione della comunicazione”.

La comunicazione attestante l’avvenuta presentazione del flusso per via telematica è trasmessa stesso mezzo al soggetto che ha effettuato l’invio. Il documento in parola è comunque consultabile nella sezione “Ricevute” del sito dell’Agenzia entrate.

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Certificazione Unica 2023: annullamento o sostituzione

In caso di errori o omissioni nelle Certificazioni Uniche trasmesse all’AE è possibile procedere all’annullamento o alla sostituzione delle stesse.   In tal caso sarà necessario barrare le apposite caselle poste nel frontespizio della comunicazione.

Nelle istruzioni alla compilazione delle CU l’Agenzia entrate precisa che qualora “si proceda alla sostituzione o all’annullamento di una certificazione già validamente trasmessa, è necessario predisporre una nuova Comunicazione contenete esclusivamente le sole certificazioni da annullare o da sostituire”. Pertanto, nel medesimo invio, non potranno essere presenti Certificazioni Uniche ordinarie e Certificazioni Uniche da sostituire o annullare.


Annullamento
Il sostituto d’imposta ha la possibilità, prima della scadenza del termine, di annullare una certificazione già presentata. In tal caso è necessario compilare una nuova certificazione barrando la casella “Annullamento” posta nel frontespizio.

Sostituzione
Oltre all’annullamento è possibile sostituire, prima della scadenza del termine di presentazione, una certificazione unica già presentata, compilandone una nuova comprensiva delle modifiche. In tal caso sarà necessario barrare la casella “Sostituzione” posta nel frontespizio.

Certificazione Unica 2023: quando inviare la CU rettificativa

La Certificazione Unica sostitutiva o di annullamento si considera trasmessa nei termini se inviata entro i 5 giorni successivi alla scadenza ordinaria del 16 marzo 2023. Il termine coincide di conseguenza con lo scorso 21 marzo.

La Circolare AE numero 10/E/2015 ha precisato infatti che i sostituti d’imposta “possono correggere eventuali errori nella trasmissione delle certificazioni uniche” senza incorrere in sanzioni “trasmettendo una nuova certificazione, corretta, entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista”.

Resta fermo l’obbligo di trasmettere comunque la Certificazione Unica corretta anche dopo la scadenza citata, senza che sia prevista la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento. Non a caso la tempistica prevista per l’invio delle Certificazioni Uniche e il loro utilizzo per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, non sono compatibili con i tempi normativamente previsti per il ravvedimento.


Come precisato dalla Circolare del 24 settembre 1999 numero 195 del Ministero delle Finanze in caso di scarto della comunicazione i 5 giorni per l’invio della CU rettificativa decorrono “dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto”.

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Certificazione Unica 2023: sanzioni per CU omessa, tardiva o errata

Al di fuori delle CU rettificative entro il termine dei 5 giorni sopra descritto, per ogni certificazione “omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro” con un massimo di “euro 50.000 per sostituto d’imposta”. A prevederlo l’articolo 4, comma 6-quinquies, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998 numero 322.


La sanzione citata beneficia di una riduzione nel caso in cui la Certificazione Unica venga ritrasmessa entro 60 giorni dalla scadenza ordinaria del 16 marzo. A prevederlo l’articolo 4, comma 6-quinquies del D.P.R. numero 322/1998.

Di conseguenza, in caso di nuovo invio della CU entro 60 giorni, la sanzione è ridotta di un terzo. Per ogni Certificazione Unica è pertanto dovuta una sanzione pari a 33,33 euro, nel limite di un importo massimo di sanzione, applicata al sostituto d’imposta, corrispondente a 20 mila euro. La riduzione in parola è riservata ai soli modelli regolarmente trasmessi entro la scadenza del 16 marzo.

Certificazione Unica 2023: come pagare le sanzioni

Le sanzioni pecuniarie legate alla Certificazione Unica devono essere versate con modello F24, utilizzando il codice tributo 8906 “Sanzione pecuniaria sostituti di imposta” e riportando:

  • Il mese di riferimento nel campo “rateazione / regione / prov / mese rif”;
  • L’anno di riferimento nell’apposito campo;
  • La somma da versare nel campo “importi a debito versati”.

FORMATO CARTACEO

Pace fiscale 2023

Con l’avvio delle riforme del sistema fiscale trova nuovamente spazio una misura straordinaria di “tregua” fiscale, una sorta di “condono” con possibilità di chiudere le liti potenziali, attuali o passate, con il pagamento delle imposte (ma non delle sanzioni). L’ambito di operatività delle disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio 2023 è vasto, e parte dall’ opportunità di definire gli avvisi bonari sino alla riapertura dei termini per la rottamazione, senza trascurare il rafforzamento della conciliazione giudiziale e la possibilità di definire le liti pendenti; particolarmente importante è poi l’innovativo strumento del “ravvedimento speciale”, che si affianca alla sanatoria delle violazioni formali e al saldo e stralcio per i debiti fino a 1.000 euro. Le misure presentate dal legislatore sono naturalmente da valutare all’interno della sfera di ogni singolo soggetto, alla luce della situazione personale e della necessità di considerare tutte le opportunità fornite dalla normativa, tenendo presente peraltro che riguardano tutti i contribuenti, dalla persona fisica alla grande impresa. In questo contesto, il libro si propone di fornire uno strumento di rapida consultazione e una “bussola” per orientare il professionista nell’interpretazione della legislazione e soprattutto della prassi rilevanti in materia. Alessandro AlbanoAvvocato cassazionista, collabora stabilmente con Studio Gnudi. Dottore di ricerca in Diritto tributario europeo, è autore di diversi capitoli in opere collettanee e di numerosi articoli, anche in lingua inglese, pubblicati sulle principali riviste tributarie. Professore a contratto in Diritto tributario e processuale nell’Università degli Studi di Bologna, docente in Master post lauream organizzati da Atenei universitari. È relatore a seminari e convegni organizzati dagli Ordini professionali, oltre che componente di commissioni di studio. È tra l’altro socio IFA- sezione italiana, dell’ANTI, Sezione Emilia-Romagna e della Camera degli Avvocati tributaristi di Bologna.

Alessandro Albano | Maggioli Editore 2023

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