Certificato di infortunio Inail: istruzioni sul nuovo sistema di invio

Paolo Ballanti 15/06/22
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A partire dal 28 aprile scorso medici e strutture sanitarie possono utilizzare un nuovo applicativo per l’invio del certificato di infortunio sul lavoro all’INAIL. A rendere noto il rilascio del nuovo servizio era stato lo stesso Istituto con una news dello scorso 21 febbraio. Con la Circolare INAIL numero 25 del 14 giugno 2022, invece, sono arrivate le istruzioni per il nuovo applicativo.

La novità investe tutte le forme di trasmissione dei certificati: online, offline ed in cooperazione applicativa / interoperabilità.

Nulla cambia invece per aziende e lavoratori, anch’essi interessati da una serie di obblighi e adempimenti nelle ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

L’attività di medici, datori di lavoro e dipendenti si rende necessaria al fine di attivare l’assicurazione INAIL, operante attraverso una serie di prestazioni economiche (inabilità temporanea assoluta, indennizzo per danno biologico, rendita diretta, morte ed altre prestazioni) e sanitarie (cure mediche – chirurgiche – termali, soccorsi di urgenza, accertamenti clinici e fornitura di protesi), finanziate attraverso il pagamento di un premio assicurativo (cosiddetta “autoliquidazione annuale”).

Analizziamo la novità in dettaglio.

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Certificato di infortunio INAIL: attiva la nuova procedura

Dal 28 aprile 2022 è operativo il nuovo sistema di trasmissione dei certificati di infortunio, che coinvolge le tre modalità di invio dei documenti:

  • Online;
  • Offline;
  • Cooperazione applicativa / interoperabilità.

Per i dettagli sulla compilazione dei certificati medici di infortunio, si rinvia al relativo Manuale disponibile sul portale istituzionale e raggiungibile a questo indirizzo.

Le novità riguardano i contenuti del certificato presenti nel file da inviare:

  • In modalità offline in formato “.xml”;
  • Nell’interfaccia utente del servizio online (aggiornata in base alle nuove linee guida dell’Istituto);
  • Nell’architettura tecnologica e nella modalità di interoperabilità, adeguata alle linee guida Agid, in sostituzione della cooperazione applicativa.

L’Inail ha precisato, nella Circolare numero 25 del 14 giugno 2022, che l’attuale servizio in cooperazione applicativa tramite Porta di Dominio sarà fruibile per il solo 2022, in quanto, a partire dal 1° gennaio 2023, sarà operativo esclusivamente il nuovo servizio “Rest”. Per adeguarsi al nuovo sistema è necessario consultare la documentazione tecnica disponibile agli indirizzi:

  • inail.it/api/docs/home”;
  • inail.it/onecatalog/#!/pdd/prod” (servizio “API Certificati Medici Infortunio > CMI-CertificatoMedicoInfortunio”).

Per l’utilizzo del servizio “Rest”, prosegue l’INAIL, sia “le regioni già cooperanti sia quelle non già cooperanti devono aderire al nuovo accordo, in corso di definizione”.

Infine, l’Istituto informa che ii certificati in lavorazione non completati e/o trasmessi alla suddetta data del 28 aprile 2022 non sono visualizzabili nel nuovo servizio e i certificati inviati precedentemente al rilascio del nuovo servizio possono essere richiesti all’Istituto
attraverso il servizio “Inail risponde” presente nel portale istituzionale. Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi al Contact center Inail al numero 06.6001.

Scarica la Circolare INAIL numero 25 del 14 giugno 2022

Certificato di infortunio INAIL: cosa dice la legge

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965 numero 1124 “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” prevede agli articoli 53 e 251 l’obbligo di invio telematico all’INAIL dei certificati di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, a carico del medico o della struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla loro compilazione.

In tal senso, la competenza spetta a:

  • Medici di famiglia;
  • Medici generici e specialisti, operanti in regime libero professionale;
  • Medici generici e specialisti all’interno delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

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Certificato di infortunio INAIL: cosa deve fare l’azienda

Il debutto del nuovo certificato di infortunio Inail non comporta alcun cambiamento per i datori di lavoro, investiti, ricordiamolo, dei seguenti obblighi di comunicazione:

  • Per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni, effettuare una denuncia all’INAIL esclusivamente in via telematica entro due giorni (ventiquattro ore in caso di morte o pericolo di morte) da quello di ricezione dei riferimenti del certificato medico, questi ultimi peraltro da inserire all’interno della comunicazione;
  • Per gli infortuni che comportano l’assenza del lavoratore di almeno un giorno (escluso quello dell’evento) e fino a tre giorni, obbligo di comunicare in via telematica all’INAIL e, per il suo tramite, al SINP (acronimo di Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione) i dati e le informazioni relative all’evento, ai fini statistici ed informativi, nel rispetto della scadenza di quarantotto ore dalla ricezione del certificato medico;
  • Denuncia all’INAIL in via telematica della malattia professionale, entro il termine di cinque giorni successivi alla comunicazione della manifestazione della malattia da parte del dipendente, oltre ai riferimenti del certificato medico già trasmesso all’Istituto dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Certificato di infortunio INAIL: cosa deve fare il lavoratore

Al pari delle aziende, l’introduzione del nuovo certificato di infortunio Inail non modifica gli adempimenti richiesti al lavoratore, in particolare:

  • Informare immediatamente il datore di lavoro di qualsiasi evento di infortunio (anche se di lieve entità) oltre a fornire il numero identificativo e la data di rilascio del certificato (da inserire nella denuncia telematica) inclusi i giorni di prognosi indicati nello stesso;
  • Sottoporsi (salvo giustificato motivo) alle cure mediche e chirurgiche giudicate necessarie dall’INAIL;
  • Essere reperibile nelle medesime fasce orarie utilizzate per le assenze per malattia.

Per gli eventi di malattia professionale il lavoratore è tenuto a:

  • Dare notizia della malattia al proprio datore di lavoro entro quindici giorni dal manifestarsi della stessa;
  • Produrre la documentazione necessaria nelle ipotesi di riconoscimento delle malattie “non tabellate” quelle, per intenderci, in cui l’interessato è tenuto a dimostrare l’esistenza della malattia, le caratteristiche morbigene della lavorazione ed il nesso causale tra la malattia stessa e l’attività concretamente svolta, a differenza delle malattie “tabellate” (individuate dalla legge) per cui opera una presunzione di origine professionale (in tal caso è sufficiente dimostrare lo svolgimento delle mansioni rientranti nell’ambito delle lavorazioni tabellate e l’esistenza della malattia contemplata).

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Paolo Ballanti

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