Lo scorso 15 aprile 2025 le sigle sindacali FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL e l’associazione datoriale CONFAPI ANIEM hanno sottoscritto il nuovo CCNL PMI edilizia per il periodo 2025-2028. Lo step finale di aprile è arrivato dopo una prima intesa sulla parte dei salari, siglata ancora prima, il 24 marzo scorso. Circa 80mila addetti del settore sono coinvolti dalle novità in vigore, aumenti di stipendio compresi.
Il 24 marzo 2025 CONFAPI ANIEM e le sigle sindacali FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL hanno sottoscritto il verbale di accordo che rinnova la parte salariale del CCNL PMI edilizia (il contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti delle piccole e medie industrie edili e affini) datato 11 ottobre 2022.
Il nuovo CCNL avrà decorrenza dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2028 e, stando al volantino diffuso dalle sigle sindacali firmatarie dell’accordo, comporta un aumento salariale che recupera “l’inflazione del 18% circa sui minimi retributivi, tutelando il potere di acquisto dei lavoratori edili”.
Indice
Aumenti stipendio nel CCNL PMI edilizia 2025/28
L’ipotesi di accordo che rinnova la parte salariale del CCNL Edilizia – PMI CONFAPI genera un aumento salariale di 175 euro lordi complessivi.
Al pari di altri accordi di rinnovo l’aumento è spalmato in 2 rate.
Il primo scatto di 100 euro decorre dal 1° aprile 2025 mentre il secondo, pari a 75 euro, dal 1° marzo 2027.
Inoltre, dopo la prima intesa sulla parte salariale, i sindacati e l’associazione datoriale Confapi Aniem hanno rinnovato il 15 aprile 2025 l’intero Contratto, sottoscrivendo quindi tutti gli altri aspetti legati al settore:
- denuncia unica edile e F24;
- trasferta nazionale;
- premialità per imprese e lavoratori;
- sorveglianza sanitaria espletata dagli Enti Bilaterali di Formazione e Sicurezza;
- revisione e aggiornamento della classificazione dei lavoratori.
Aumenti per ogni livello
Prendendo come riferimento l’aumento retributivo di 175 euro per l’operaio comune (livello I), ecco in tabella gli incrementi salariali per gli altri livelli di inquadramento (fonte accordo del 15 aprile 2025):
Livello | Parametro | Aumenti (in euro) | ||
Totali | Dal 1° aprile 2025 | Dal 1° marzo 2027 | ||
VII | 200 | 350,00 | 200,00 | 150,00 |
VI | 180 | 315,00 | 180,00 | 135,00 |
V | 150 | 262,50 | 150,00 | 112,50 |
IV | 140 | 245,00 | 140,00 | 105,00 |
III | 130 | 227,50 | 130,00 | 97,50 |
II | 117 | 204,75 | 117,00 | 87,75 |
I | 100 | 175,00 | 100,00 | 75,00 |
I minimi retributivi pre-accordo
I minimi retributivi pre-accordo di rinnovo, quali risultano dal CCNL dell’11 ottobre 2022 hanno conosciuto due distinti aumenti, rispettivamente dal 1° ottobre 2022 e dal 1° gennaio 2023.
Livelli | Minimi (in euro) dal | |
1° ottobre 2022 | 1° gennaio 2023 | |
VII | 1.911,96 | 1.975,96 |
VI | 1.720,76 | 1.778,36 |
V | 1.433,98 | 1.481,98 |
IV | 1.338,37 | 1.383,17 |
III | 1.242,78 | 1.284,38 |
II | 1.118,50 | 1.155,94 |
I | 955,99 | 987,99 |
Nuovi minimi retributivi
Il rinnovo della parte salariale del CCNL Edilizia – PMI CONFAPI incrementa i minimi retributivi da ultimo ritoccati a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Ecco di seguito le nuove tabelle retributive:
Livelli | Minimi (in euro) dal | ||
1° gennaio 2023 | 1° aprile 2025 (accordo di rinnovo) | 1° marzo 2027 (accordo di rinnovo) | |
VII | 1.975,96 | 2.175,96 | 2.325,96 |
VI | 1.778,36 | 1.958,36 | 2.093,36 |
V | 1.481,98 | 1.631,98 | 1.744,48 |
IV | 1.383,17 | 1.523,17 | 1.628,17 |
III | 1.284,38 | 1.414,38 | 1.511,88 |
II | 1.155,94 | 1.272,94 | 1.360,69 |
I | 987,99 | 1.087,99 | 1.162,99 |
Le altre novità
Nell’accordo del 15 aprile 2025 (sempre nell’ottica del rinnovo del CCNL dell’11 ottobre 2022) CONFAPI ANIEM e le sigle sindacali hanno formalizzato l’intesa per istituire e attivare le seguenti commissioni tecniche, le quali dovranno concludere entro il 30 giugno 2025 i lavori riguardanti:
- classificazione dei lavoratori;
- coordinamento delle norme contrattuali vigenti nell’ottica di una riscrittura integrale del CCNL.
Sempre in questa seconda intesa sono state inserite queste modifiche:
- Nuova disciplina per i lavoratori in trasferta, a valere dal 1° ottobre 2025;
- Nuovo Modello di Denuncia Unica in edilizia in vigore dal 1° ottobre 2025;
- Necessità di azioni congiunte all’interno del sistema produttivo CONFAPI (aziende e lavoratori) per incentivare la conoscenza di FONDAPI, nonché dei meccanismi e benefici relativi all’adesione al Fondo e, in generale, alla previdenza complementare;
- Avvio di un progetto sperimentale di sorveglianza sanitaria, di durata annuale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, con l’obiettivo di rafforzare il sistema di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni nel settore delle costruzioni (le parti sottoscriventi concordano di mettere a disposizione risorse complessivamente pari a 3 milioni di euro).
Da ultimo (Allegato 7 all’accordo del 15 aprile 2025) le parti stipulanti hanno definito l’applicazione del nuovo CCNL dal 1° aprile 2025 ai rapporti di lavoro in corso a tale data o instaurati successivamente.
L’accordo avrà durata fino al 30 giugno 2028 e, qualora non sia disdetto da una delle Parti stipulanti, con lettera raccomandata A/R, almeno sei mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.
Le Parti dichiarano da ultimo la “non sovrapponibilità nell’anno dei cicli negoziali e delle relative erogazioni iniziali” (Allegato all’accordo del 15 aprile 2025). Pertanto, i contratti integrativi territoriali da rinnovare negli anni 2024 e 2025 avranno “efficacia non anteriore all’1.4.2026, salvo diversa intesa tra le organizzazioni di rappresentanza territoriale”.
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