Cassazione: inadeguati all’adozione gli aspiranti genitori con pregiudizi

Redazione 11/01/12
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Bimbi rom? Meglio di no, carattere troppo difficile.

Di religione diversa da quella cattolica? Dio mio, no.

Figli di pazienti psichiatrici? Ma siamo matti?!

Bambini dalla pelle nera? Non è che puzzano, è che hanno un odore diverso….

Troppe preclusioni, troppi pregiudizi, per poter essere coppia di genitori idonea per l’adozione di un minore straniero.

Erano infatti richieste chiare e ben precise quelle manifestate da una coppia di aspiranti genitori durante l’audizione davanti al Tribunale dei minorenni. E altrettanto chiaro e preciso è stato il verdetto dei giudici: totale mancanza dei requisiti necessari per l’adozione internazionale, che impone un atteggiamento di accettazione totale in quanto «presupposto necessario per un buon incontro adottivo».

Una valutazione di merito, quella del Tribunale per i minorenni di Bologna e della Corte d’appello, confermata dalla seste sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza 29424/2011.

Per la Suprema Corte i due aspiranti genitori mostravano troppi preconcetti che lasciavano trapelare un atteggiamento «spaventato e difensivo» di fronte, ad esempio, all’ipotesi, che il bambino sia di religione diversa da quella cattolica, ipotesi altamente probabile nel settore delle adozioni internazionali. O ancora, troppo esplicite le riserve mostrate dalla coppia emiliana nei confronti dei rom «per le difficoltà di carattere che renderebbero difficile imporsi e assumere posizioni diverse». Quando invece l’idoneità all’adozione di un minore straniero prevede come requisito indefettibile l’accettazione senza riserve.

La statuizione del Tribunale dei minori sull’adeguatezza degli aspiranti genitori a farsi carico dei minori, non può infatti prescindere dall’idoneità a educare e istruire, oltre che mantenere, l’adottando.

Pertanto, secondo la Cassazione, risulta del tutto generico il ricorso del Procuratore Generale: è ampiamente esauriente infatti la motivazione sull’inidoneità del nucleo familiare degli adottanti per le preclusioni manifestate su determinate caratteristiche dell’eventuale adottando.

Un principio, quello affermato dagli Ermellini, che potrebbe sembrare scontato, ma evidentemente non lo è, o non per tutti. Due coniugi che chiedono l’idoneità all’adozione internazionale non possono mettere paletti, vincoli e barriere etnico-razziali e religiose. Dovrebbero invece essere pronti e disponibili ad accettare il piccolo straniero che viene loro assegnato, indipendentemente dai loro desideri più intimi.

Un atteggiamento che i giudici non hanno rinvenuto nella coppia in questione, che invece aveva espresso chiaramente le proprie aspettative riguardo alle caratteristiche del bambino.

Ciononostante nei provvedimenti dei magistrati, sia di merito che di legittimità, non si parla mai di “razzismo“.

A testimonianza del fatto che alcune persone, prima di aprir bocca, riflettono.

Qui il testo integrale della sentenza della Corte di Cassazione.

 

Redazione

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