Il Consiglio dei ministri riunitosi giovedì 11 dicembre 2025 ha approvato il consueto decreto legge annuale contenente “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”.
La bozza del provvedimento, ribattezzato decreto Milleproroghe, prevede, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per la successiva entrata in vigore, il riconoscimento degli sgravi contributivi per le assunzioni di under 35, donne svantaggiate e nella ZES unica effettuate sino al 31 dicembre 2026.
Senza l’intervento del Milleproroghe le tre misure, introdotte con Decreto 7 maggio 2024, numero 60 (DL Coesione), stando alla normativa vigente, non avrebbero più avuto efficacia per le assunzioni successive al 31 dicembre 2025.
Analizziamo la novità in dettaglio.
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Bonus giovani
A norma dell’articolo 22 del Decreto Coesione hanno diritto ad un esonero contributivo i datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato giovani che, alla data dell’evento incentivato:
- hanno un’età fino a 34 anni (35 anni non compiuti);
- non sono mai stati occupati in precedenza a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro (l’agevolazione spetta anche a fronte di periodi di apprendistato presso il medesimo o altro datore di lavoro, non proseguiti in un rapporto a tempo indeterminato).
L’incentivo è altresì riconosciuto per le ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine.
Sono invece esclusi i rapporti di apprendistato, lavoro dirigenziale e lavoro domestico.
A quanto ammonta lo sgravio?
Previa domanda telematica all’INPS (inviata collegandosi al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” del sito “inps.it”) il datore di lavoro beneficia, per un periodo di 24 mesi a partire dalla data dell’evento incentivato di assunzione / trasformazione, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali ed assistenziali a carico azienda, nel limite massimo di 500,00 euro mensili per singolo lavoratore.
Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia dev’essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (equivalenti a 500,00 euro / 31 giorni) per ogni giorno di fruizione dell’esonero.
Sono in ogni caso esclusi dall’operatività dello sgravio i premi e contributi dovuti all’INAIL che, pertanto, restano dovuti in misura intera.
Sgravio maggiorato
Per i lavoratori assunti dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 in una sede o unità produttiva effettiva (dove il dipendente presta fisicamente servizio) ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (dal 20 novembre 2025 sono incluse anche Marche e Umbria) l’esonero spetta in misura pari al 100% dei contributi carico azienda, nel rispetto della soglia massima maggiorata di 650,00 euro mensili.
Misura estesa fino al 31 dicembre 2026
Lo sgravio, secondo la normativa attualmente in vigore, opera per le assunzioni – trasformazioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 (per i datori di lavoro della ZES unica la misura decorre dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025).
Per effetto di quanto previsto dalla bozza del decreto Milleproroghe la scadenza del 31 dicembre 2025 slitta di un anno.
Pertanto, lo sgravio spetterà per gli eventi incentivati che si verificano dal 1° settembre 2024 / 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.
Resta fermo che, effettuando ad esempio l’assunzione a tempo indeterminato in data 31 dicembre 2026, l’azienda avrà diritto allo sgravio per tutti e 24 i mesi previsti dalla normativa.
Bonus donne
L’articolo 23 del Decreto Coesione intende favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro e, di conseguenza, riconosce un esonero contributivo a beneficio dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato donne cosiddette svantaggiate di qualsiasi età, nel rispetto delle seguenti condizioni:
| Periodo in cui si verifica l’evento incentivato | Lavoratrici assunte | Durata dell’esonero contributivo |
| Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 | Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti | 24 mesi dalla data dell’assunzione |
| Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e operanti nelle professioni e nei settori con un’accentuata disparità occupazionale di genere, ovunque residenti | 12 mesi dalla data dell’assunzione | |
| Dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 | Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica, comprensiva di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e, dal 20 novembre 2025, Marche e Umbria) | 24 mesi dalla data dell’assunzione |
A quanto ammonta lo sgravio?
L’esonero spetta nella misura del 100% dei complessivi contributi a carico del datore di lavoro (esclusi premi e contributi INAIL) nel limite massimo di 650 euro mensili per singola lavoratrice.
Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia in parola dev’essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 20,96 (650,00 / 31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero.
Misura estesa al 31 dicembre 2026
Sulla falsariga di quanto disposto per il Bonus giovani anche per le assunzioni riguardanti le donne cosiddette svantaggiate per effetto del Milleproroghe l’esonero, previa domanda telematica all’INPS, spetterà per gli eventi incentivati che si verificano fino al 31 dicembre 2026.
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Foto di copertina: istock/TrixiePhoto