QUALI LAVORATORI HANNO DIRITTO AL BONUS
Il lavoratore, come anticipato, non deve aver compiuto 36 anni, deve avere almeno un figlio che non abbia compiuto 18 anni e deve iscriversi nella Banca Dati Giovani Genitori. Ai fini dell’iscrizione, il lavoratore deve essere titolare di uno dei rapporti seguenti :
– contratto di lavoro subordinato a termine;
– contratto di somministrazione (interinale);
– contratto intermittente;
– collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o contratto a progetto (co.co.pro);
– lavoro occasionale accessorio.
In caso il contratto di lavoro sia cessato, il lavoratore deve registrare lo stato di disoccupazione presso un Centro per l’impiego, un Centro Servizi per il lavoro o un’Agenzia per il lavoro.
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QUALI AZIENDE POSSONO RICEVERE IL BONUS
Si tratta delle aziende private, comprese le imprese sociali, e le società cooperative. Sono invece esclusi gli enti pubblici (economici e non), i gruppi parlamentari, le associazioni e, più in generale, i datori di lavoro non qualificabili come imprenditori. Le imprese, inoltre, devono possedere il Durc (in regola quindi con gli adempimenti previdenziali) e non devono aver effettuato: licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per diminuzione del personale nei 6 mesi precedenti; sospensioni dal lavoro o restringimenti dell’orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione o riconversione industriale; antecedenti assunzioni di almeno 5 dipendenti usufruendo dell’analoga agevolazione.
COME RICHIEDERE IL BONUS
L’azienda deve prima assumere il lavoratore con Comunicazione Obbligatoria (Co), utilizzando il modello Unilav e inserendo il codice agevolazione Giovani Genitori. Successivamente, collegandosi al portale dell’Inps, sezione “Servizi per le aziende ed i consulenti”, “Cassetto Previdenziale”, “Comunicazioni Online”, dovrà entrare nella comunicazione con codice “GIOV-GE” e compilare la relativa richiesta. Spetterà poi all’Istituto comunicare l’attribuzione dell’incentivo tramite Cassetto previdenziale.
QUANDO RICEVERE IL BONUS
L’Inps non eroga il denaro, ma concede uno sgravio contributivo. L’impresa può dunque compensare i contributi che deve versare mensilmente con l’incentivo spettante, precisando poi il conguaglio effettuato nella dichiarazione UniEmens. Il bonus non viene concesso in un unico momento, ma in quote mensili che non sono superiori alla retribuzione del mese ricevuta dal dipendente.
COME VERIFICARE SE IL LAVORATORE PUO’ BENEFICIARE DEL BONUS
Le aziende possono verificare l’iscrizione alla Banca dati sul portale dell’Inps o del Ministero della Gioventù, immettendo il codice fiscale del lavoratore interessato.
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