Bonus fiscale 100 euro: rimborso e restituzione nel Modello 730/2022

Paolo Ballanti 08/07/22
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C’è tempo fino al prossimo 30 settembre per la presentazione del modello 730/2022 relativo al periodo d’imposta 2021, e alcuni contribuenti avranno ancora a che fare con il bonus fiscale 100 euro (che dal 2022 viene erogato secondo nuove regole e requisiti).

L’invio del 730 all’Agenzia Entrate rappresenta il momento finale del rapporto tra il contribuente e l’Erario, con riferimento ad un determinato anno, in questo caso l’anno d’imposta 2021.

La dichiarazione raccoglie infatti tutti i redditi percepiti dall’interessato determinando così l’ammontare definitivo dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) dovuta.

Accade infatti che una parte delle tasse dovute venga trattenuta in anticipo al contribuente nel corso del periodo d’imposta. Si parla in questi casi di “ritenuta a titolo d’acconto”. E’ quanto si verifica ad esempio per i rapporti di lavoro dipendente: il datore di lavoro, all’atto di riconoscere il compenso, trattiene al lavoratore l’IRPEF per conto dell’Erario e la versa allo stesso con modello F24.

In sede di dichiarazione dei redditi si calcola:

  • Il reddito complessivo del contribuente, cui vanno sottratti gli oneri deducibili;
  • L’IRPEF lorda dovuta in base al reddito complessivo;
  • Le detrazioni d’imposta;
  • L’IRPEF netta, frutto dell’operazione IRPEF lorda – detrazioni.

> Dichiarazione redditi 2022: tempi di rimborso 730 e modalità pagamento <

Se l’IRPEF netta è:

  • Superiore a quanto trattenuto in anticipo nel periodo d’imposta, il contribuente sarà tenuto a corrispondere la differenza, in autonomia o subendo la trattenuta in cedolino da parte del sostituto d’imposta (datore di lavoro);
  • Inferiore a quanto già pagato nel periodo d’imposta, all’interessato spetterà un rimborso, erogato direttamente dall’Agenzia Entrate o dal sostituto d’imposta in busta paga.

Un’operazione identica a quella dell’IRPEF netta avviene con riferimento al trattamento integrativo pari a 100 euro medi mensili, introdotto ad opera del Decreto – legge del 5 febbraio 2020 numero 3 (convertito in Legge 2 aprile 2020 numero 21).

In sede di dichiarazione dei redditi si confronta il bonus anticipato nel corso del periodo d’imposta. Se quest’ultimo è superiore a quanto effettivamente spettante, il contribuente dovrà versare la differenza (in autonomia) o subire una corrispondente trattenuta in busta paga, in sede di conguaglio 730.

Analizziamo in dettaglio in quali casi e come si è tenuti a restituire in dichiarazione dei redditi il bonus 100 euro.

> Precompilata 2022: come visualizzare, scaricare e inviare il 730 online <

A chi spettava il bonus fiscale 100 euro nel 2021

Prima delle modifiche introdotte dalla Manovra 2022 (Legge 30 dicembre 2021 numero 234), decorrenti dallo scorso 1° gennaio, il trattamento integrativo, conosciuto anche come Bonus fiscale Irpef spettava in misura pari a 1.200 euro annui (100 euro medi mensili) a beneficio di coloro che, cumulativamente:

  • Percepivano redditi da lavoro dipendente (e taluni redditi assimilati);
  • Totalizzavano un’IRPEF lorda, calcolata sui redditi sopra citati, superiore all’ammontare della detrazione da lavoro dipendente (prevista all’articolo 13 comma 1 del TUIR);
  • Erano titolari di un reddito complessivo pari o inferiore a 28 mila euro.

Le regole dal 1° gennaio 2022

Per completezza, si sottolinea che la Legge di bilancio per l’anno corrente, in un’ottica di riforma della tassazione IRPEF ha, tra le altre cose, riconosciuto il trattamento integrativo:

  • in misura piena (1.200 euro annui) per quanti percepiscono un reddito complessivo non superiore a 15 mila euro (invece del precedente limite di 28 mila euro).
  • Quanti si collocano invece nella fascia di reddito superiore a 15 mila ma non eccedente i 28 mila euro hanno diritto al bonus se la somma di una serie di detrazioni (elencate all’articolo 1 comma 1 del Decreto – legge 5 febbraio 2020 numero 3) è di ammontare superiore all’IRPEF lorda.

In caso positivo, il trattamento integrativo è riconosciuto per una somma pari alla differenza tra le detrazioni sopra indicate e l’imposta lorda (comunque nel rispetto del tetto di 1.200 euro annui).

> Taglio cuneo fiscale 2020: a chi spetta il bonus, importi, detrazione <

Restituzione del Bonus fiscale 100 euro

DIPENDENTE CON DUE O PIU’ RAPPORTI DI LAVORO

Il caso classico di restituzione del bonus fiscale in dichiarazione dei redditi è quello di chi, nel 2021, è stato alle dipendenze di due o più datori di lavoro differenti, percependo in entrambi i casi il bonus 100 euro.

In mancanza di diversa comunicazione da parte del lavoratore, l’azienda è tenuta a riconoscere il trattamento integrativo in maniera automatica, considerando i soli redditi dalla stessa erogati.

Potrebbe pertanto accadere che, in base agli stipendi riconosciuti da ogni singolo datore di lavoro il lavoratore abbia diritto al bonus ma in realtà, sommando quanto ha percepito nell’ambito di tutti i contratti, si supera la soglia dei 28 mila euro e, pertanto, si è costretti a restituire in dichiarazione dei redditi l’intero bonus non spettante.

Esempio

Consideriamo il dipendente Caio, che nel 2021 ha lavorato presso:

  • L’azienda Alfa, dal 1° gennaio al 31 maggio 2021, percependo un reddito ai fini fiscali di 15.000,00 euro;
  • L’azienda Beta, dal 1° giugno al 31 dicembre 2021, percependo un reddito ai fini fiscali di 15.000,00.

Prese singolarmente, Alfa e Beta hanno entrambe riconosciuto il bonus 100 euro dal momento che i singoli redditi non eccedevano i 28 mila euro.

Tuttavia, nel modello 730-2022 anno 2021, dal totale delle somme percepite da Caio risulta un superamento della soglia di spettanza (28 mila euro) e, pertanto, il contribuente si vedrà una trattenuta per bonus erogato in eccedenza, in sede di liquidazione delle imposte.

DIPENDENTE CON RAPPORTI DI LAVORO CONTEMPORANEI

Un caso analogo è quello di chi, assunto part-time, ha avuto nel 2021 più rapporti di lavoro in contemporanea.

Dal momento che il bonus fiscale 100 euro spetta una sola volta al singolo contribuente (e non si moltiplica in base al numero di rapporti di lavoro) la procedura corretta prevede di decidere da quale datore di lavoro percepire il trattamento integrativo, rinunciando ad ottenerlo da tutti gli altri.

In caso contrario, il rischio è quello di dover restituire il bonus percepito in eccedenza nel corso del 2021 in sede di presentazione del modello 730.

Esempio

Riprendiamo il dipendente Caio. I due rapporti di cui sopra si sono concretizzati in contemporanea. L’interessato ha percepito, a titolo di bonus, 1.200 euro all’anno dall’azienda Alfa e 1.200 euro all’anno dall’azienda Beta.

Sulla base del fatto che il trattamento integrativo spetta, a prescindere dal numero di rapporti di lavoro in essere, in misura non superiore a 1.200 euro, Caio dovrà restituire in dichiarazione 730 il bonus fiscale ricevuto in eccedenza (di cui non aveva diritto), corrispondente a:

2.400,00 (bonus percepito da Caio nel 2021) – 1.200,00 (bonus di cui ha diritto Caio nel 2021) = 1.200,00 euro da trattenere.

CONTRIBUENTE CON PIU’ REDDITI

La legittima spettanza del trattamento integrativo, tanto nel 2021 quanto nell’anno corrente, è legata all’ammontare del reddito complessivo del contribuente:

  • Pari o inferiore a 28 mila euro nel 2021;
  • Pari o inferiore a 15 mila euro nel 2022 (nella fascia 15 mila – 28 mila euro, come sopra descritto, il bonus spetta ma non in misura “piena”).

Pertanto, in virtù del principio per cui l’azienda eroga il trattamento integrativo in base ai soli redditi dalla stessa erogati (in assenza di esplicita comunicazione da parte del contribuente) potrebbe verificarsi l’ipotesi di chi ha percepito il bonus nel 2021 in quanto al di sotto della soglia dei 28 mila euro (grazie ai redditi da lavoro dipendente) ma, sommando altri importi, eccede il limite di spettanza e, pertanto, dovrà restituire i 1.200 euro in dichiarazione dei redditi.

I casi più frequenti sono quelli di chi è:

  • Lavoratore dipendente ma percepisce anche redditi da pensione (pensionato che continua a lavorare);
  • Lavoratore dipendente che ha svolto anche incarichi di lavoro autonomo;
  • Lavoratore dipendente coinvolto in prestazioni di lavoro autonomo occasionale (qualificabili, per opportuna conoscenza, come “redditi diversi”);
  • Lavoratore dipendente che ha svolto anche collaborazioni coordinate e continuative (i cui compensi rientrano nella categoria dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente).

Esempio

Caio, nel 2021, ha percepito il bonus 100 euro dall’azienda Alfa in quanto il reddito ai fini fiscali (corrisposto dalla stessa) è stato pari ad euro 25.000,00.

Nel corso dello stesso anno, l’interessato è stato coinvolto in collaborazioni coordinate e continuative con soggetti diversi da Alfa, da cui ha percepito 10.000,00 euro di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

Di conseguenza, in sede di presentazione del modello 730-2022 anno 2021, Caio sarà tenuto a restituire l’intero bonus percepito, dal momento che il suo reddito complessivo è stato superiore a 28.000 euro (35.000,00 euro)

Paolo Ballanti

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