Bonus affitto 2020 Forfettari: come funziona, requisiti e chiarimenti Agenzia entrate

Anche i professionisti in regime forfetario possono accedere al credito d’imposta al 60 per cento per affitti

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Il Decreto Rilancio ha istituito all’articolo 28 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi (nel 2019) non superiori a 5 milioni di euro, un credito d’imposta con riferimento all’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale di lavoro autonomo.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14 del 6 giugno scorso, ha fornito i primi chiarimenti per l’applicazione della misura agevolativa. Condizione per beneficiare del credito, è la riduzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. La riduzione deve essere verificata mese per mese, potendo verificarsi cosi il caso che il credito d’imposta spetti solo per uno dei tre mesi.

Chi può utilizzare il Bonus affitto 2020

Il credito di imposta è rivolto agli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto “Rilancio” (19 maggio 2020). Tra i beneficiari vi sono:

  • gli imprenditori individuali;
  • le società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
  • gli enti e le società indicati nell’articolo 73 comma 1lettera a) e b) del Tuir;
  • le stabili organizzazioni dei soggetti non residenti;
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del Tuir.

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Bonus affitto 2020: spetta anche ai forfettari 

Secondo quanto chiarito nella circolare delle entrate, non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività, sono inclusi anche i soggetti in regime forfettario, gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.

Non hanno invece diritto al bonus, coloro che svolgono attività non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del Tuir).

La soglia dei ricavi o compensi, va determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito. Per i soggetti che determinano il proprio reddito catastale, il limite deve essere determinato avendo riguardo ai ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019 o, in assenza di scritture contabili, all’importo del fatturato relativo al medesimo periodo d’imposta.

Il credito spetta anche alle strutture alberghiere e agrituristiche, in questo caso a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Sono esclusi coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente, mentre sono inclusi chi svolge un’attività alberghiera o agrituristica stagionale (i mesi da prendere a riferimento ai fini del credito d’imposta sono quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno).

Il credito spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale. L’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale, non pregiudica la fruizione del credito d’imposta.

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Bonus affitto 2020: a quanto ammonta

Il credito d’imposta è nello specifico stabilito in misura pari al 60% in relazione ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, e pari al 30%, con riferimento ai canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.

Per poter fruire del beneficio è necessario che il canone sia stato corrisposto, e in caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Nel caso in cui il canone invece è stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.

Per dimostrare l’avvenuto pagamento, i beneficiari devono rispettare i principi previsti per il riconoscimento degli oneri ai fini della deduzione dal reddito d’impresa (articolo 109 del Tuir), per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle regole di determinazione del reddito d’impresa, conservando il documento contabile e la quietanza di pagamento.

Bonus affitto 2020: come si utilizza 

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello di pagamento F24, o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa. Alternativamente, può essere ceduto al locatore o al concedente, o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.

La compensazione deve avvenire dopo al pagamento dei canoni agevolabili, mediante il modello di pagamento F24 presentandolo esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e indicando il codice tributo 6920. Il credito d’imposta può essere oggetto anche di cessione parziale. Il cessionario può utilizzare il credito con le stesse modalità, (dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è avvenuta la cessione, o compensazione). L’eventuale quota non utilizzata, non può essere rimandata negli anni successivi e non è previsto il rimborso.

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Divieto di cumulo con il credito per “botteghe e negozi”

Il comma 8 dell’articolo 28, prevede il divieto di cumulo con il credito d’imposta disposto dall’articolo 65 del decreto “Cura Italia” (Bonus botteghe e negozi) per i canoni di locazione pagati relativi al mese di marzo.

La circolare precisa che se ancora non è stato utilizzato il credito d’imposta per botteghe e negozi, (ad esempio per mancato pagamento del canone di locazione) su può optare per il “nuovo”, credito d’imposta previsto dal decreto “Rilancio”.

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(Foto copertina Pixabay.com)

Giuseppe Moschella

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