L’accredito delle pensioni lo scorso 2 novembre ha segnato l’inizio della campagna di pagamento del bonus 150 euro, introdotto dal Decreto Aiuti Ter, come ulteriore sostegno alle famiglie, colpite dall’aumento del costo della vita e dalla morsa dell’inflazione.
Prevista agli articoli 18 e 19, l’indennità una tantum di 150 euro si concretizza in una somma netta, non soggetta a trattenute per contributi Inps o tassazione Irpef, riconosciuta a lavoratori dipendenti, pensionati ed altre categorie beneficiarie, in presenza di determinati requisiti.
Come è normale che accada in occasione di novità normative, sono sorti una serie di dubbi sulla spettanza o meno del bonus, in alcune situazioni particolari. Tra queste rientra il diritto ai 150 euro per i soggetti incapienti.
Per incapienti si intende coloro che, per effetto delle detrazioni (a seconda dei casi) da lavoro dipendente / assimilato, pensione o altri redditi, non devono subire alcuna trattenuta fiscale. Ricordiamo infatti che l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) si calcola applicando una determinata aliquota (per i redditi fino a 15.000,00 euro annui è il 23%) ottenendo così l’imposta lorda.
Quest’ultima dev’essere appunto diminuita delle detrazioni riconosciute a coloro che generano determinati redditi (escluse, pertanto, le detrazioni per carichi di famiglia).
Nel caso in cui le detrazioni per redditi siano uguali o superiori all’Irpef lorda, il contribuente non deve farsi carico di alcuna imposta da versare all’Erario, da qui il termine “no tax area”. Fatta questa utile premessa, analizziamo in dettaglio se i cosiddetti “incapienti” hanno o meno diritto al bonus una tantum di 150 euro.
Indice
Bonus 150 euro spetta agli incapienti?
Anche le persone considerate incapienti possono beneficiare del bonus 150 euro? La risposta è sì, a patto che si rispettino le altre condizioni di legge. Considerando i diversi requisiti indicati per i lavoratori dipendenti, i pensionati e le altre categorie beneficiarie, non si rinviene infatti nel Decreto Aiuti Ter alcuna limitazione legata alla capienza dell’imposta, tale da escludere chi ricade nella no tax area. Ad ogni buon conto riepiloghiamo in questa tabella a chi spetta (e a quali condizioni) il bonus 150 euro.
Destinatari bonus 150 euro | Norma | Condizioni | Erogazione | A domanda/Automatico |
Dipendenti | Articolo 18 | Retribuzione imponibile ai fini previdenziali di 1.538,00 euro + non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19 | Datore di lavoro | Dichiarazione scritta al datore di lavoro |
Pensionati | Articolo 19 comma 1 | Decorrenza pensione entro 1° ottobre 2022 + reddito personale Irpef non superiore a 20 mila euro nel 2021 | Inps | D’Ufficio |
Domestici | Articolo 19 comma 8 | Avere in essere uno o più rapporto di lavoro, al 24 settembre 2022 + aver beneficiato dell’indennità una tantum di 200 euro | Inps | D’ufficio |
Beneficiari Naspi e Dis-coll | Articolo 19 comma 9 | Percettori nel mese di novembre di NASpI e DIS-COLL | Inps | D’ufficio |
Beneficiari indennità disoccupazione agricola | Articolo 19 comma 10 | Percettori nel 2022 indennità di disoccupazione agricola competenza 2021 | Inps | D’ufficio |
Co.co.co., dottorandi, assegnisti di ricerca | Articolo 19 comma 11 | Contratti attivi al 18 maggio 2022 + iscrizione Gestione separata + non titolari di pensione + reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20 mila euro nel 2021 | Inps | a domanda |
Beneficiari indennità una tantum COVID-19 + collaboratori sportivi | Articolo 19 comma 12 | Inps / Sport e Salute S.p.A. | D’ufficio | |
Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti | Articolo 19 comma 13 | 50 giornate di lavoro nel 2021 + reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20 mila euro (sempre nel 2021) | Inps | A domanda |
Iscritti Fondo pensione lavoratori spettacolo | Articolo 19 comma 14 | 50 contributi giornalieri versati nel 2021 + reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20 mila euro (sempre nel 2021) | Inps | D’ufficio |
Beneficiari indennità una tantum 200 euro, di cui all’articolo 32, commi 15 e 16 D.L. numero 50/2022 | Articolo 19 comma 15 | Aver beneficiato, in quanto appartenente alle categorie di cui ai commi 15 e 16, articolo 32, D.L. numero 50/2022 | Inps | D’ufficio |
Nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza | Articolo 19 comma 16 | Indennità non spetta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario del bonus 150 euro | Ricarica Carta RDC | D’ufficio |
A quanto ammonta la No Tax Area
Per approfondire la situazione degli incapienti e il loro accesso al bonus 150 euro, occorre capire qual sia il limite di reddito a partire dal quale scatta la “no tax area”. La risposta non è una sola, essendo legata al tipo di reddito preso in considerazione.
Lavoro dipendente ed assimilato
Nelle ipotesi di produzione di uno o più redditi la “no tax area” opera per coloro che totalizzano un reddito pari o inferiore a 8.174,00 euro. In questi casi:
- reddito da lavoro dipendente;
- redditi asimilati a quelli da lavoro dipendente, di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) ed l) del TUIR
Si ricorda che tra quanti ricevono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, figurano i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).
Redditi da pensione
Quanti producono uno o più redditi da pensione (di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR), sono considerati “incapienti” se totalizzano un reddito annuo pari o inferiore a 8.500,00 euro.
Altri redditi
Nei confronti di coloro che generano redditi diversi da quelli da lavoro dipendente e pensione, la “no tax area” ha come asticella i 5.500,00 euro annui.
Oltre al caso classico dei lavoratori autonomi occasionali, rientrano in generale in questa categoria i contribuenti che ricevono i redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l) del TUIR, nello specifico:
- Compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all’articolo 102 del D.P.R. n. 382/1980 e del personale di cui all’articolo 6 comma 5 del D.Lgs. n. 502/1992 (articolo 50 comma 1 lettera e);
- Indennità, gettoni di presenza ed altri compensi riconosciuti da Stato, regioni, province, comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti a membri delle commissioni tributarie, agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato (articolo 50 comma 1 lettera f);
- Le indennità di cui all’articolo 1 Legge numero 1261/1965 ed articolo 1 Legge numero 384/1979 percepite dai membri del Parlamento nazionale del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, oltre agli assegni vitalizi percepiti a seguito della cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l’assegno del Presidente della Repubblica (articolo 50 comma 1 lettera g);
- Le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle con funzione previdenziale (articolo 50 comma 1 lettera h);
- Gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro (articolo 50 comma 1 lettera i) compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 articolo 10 tra gli oneri deducibili, eccezion fatta per le somme di cui alla lettera c), comma 1, articolo 41;
- Redditi di lavoro autonomo (articolo 53);
- Redditi di imprese minori (articolo 66);
- Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (articolo 67 comma 1 lettera i);
- Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (articolo 67 comma 1 lettera l).
Tabella riepilogativa
Reddito | Limite No tax Area | Irpef Lorda | Detrazione |
Lavoro dipendente ed assimilato | 8.174 euro | 1.880,02 euro | 1.880 euro |
Pensioni | 8.500 euro | 1.955 euro | 1.955 euro |
Altri redditi | 5.500 euro | 1.265 euro | 1.265 euro |
Differenza con il Bonus 100 euro
Previsto dal Decreto legge 5 febbraio 2020 numero 3, il trattamento integrativo si sostanzia in una somma netta pari a 1.200 euro annui (equivalenti a 100 euro medi mensili, da qui anche l’appellativo di “bonus 100 euro”) a condizione che:
- Un’Irpef lorda di 5.000,00 * 23% = 1.150,00;
- Una detrazione da lavoro dipendente pari a 1.880,00 euro.
Con riferimento al primo requisito, pertanto, si consuma la differenza con il bonus 150 euro. Vero è che, infatti, il trattamento integrativo non opera nei confronti degli “incapienti”, non soggetti ad alcuna trattenuta fiscale dal momento che l’Irpef lorda è di ammontare inferiore alle detrazioni.
Si pensi ad un contribuente che ha lavorato per l’intero anno 2022, ottenendo un reddito complessivo di 5.000,00 euro.
A questo corrisponde:
- Un’Irpef lorda di 5.000,00 * 23% = 1.150,00;
- Una detrazione da lavoro dipendente pari a 1.880,00 euro.
Dal momento che la detrazione ha lo scopo di abbattere l’Irpef lorda, al massimo azzerandola (senza quindi determinare un credito per l’interessato), ne consegue che nulla sarà dovuto come imposta netta per l’anno 2022, trattandosi di un soggetto “incapiente”:
- Irpef lorda euro 1.150,00 – detrazione lavoro dipendente euro 1.880,00 = 0 euro.
- In tal caso non spetterà pertanto il trattamento integrativo di 100 euro mensili.
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