Benefici e agevolazioni sul lavoro: tutte le condizioni e requisiti per accedere e mantenerli

Paolo Ballanti 05/01/26
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La Legge numero 296/2006 elenca le condizioni necessarie affinché il datore di lavoro possa fruire dei benefici economici previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.

Di recente il comma 1175 è stato modificato ad opera del Decreto – Legge numero 19/2024 in base al quale la fruizione dei benefici, prima subordinata al solo possesso del DURC e al rispetto degli obblighi di legge e dei contratti collettivi, è ora legata anche all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al fine di illustrare le descritte modifiche e i risvolti operativi per le aziende è intervenuta la Circolare INPS numero 150 del 16 dicembre 2025.

Analizziamo le novità in dettaglio.

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Indice

Le modifiche al comma 1175

L’articolo 29, comma 1, Decreto – Legge 2 marzo 2024, numero 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, numero 56 è intervenuto sull’articolo 1, Legge 27 dicembre 2006, numero 296, comma 1175.

La norma ha ampliato le condizioni cui è subordinata la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale ricomprendendo anche l’assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

È stato altresì introdotto il comma 1175-bis il quale prevede:

  • che resta fermo il diritto ai benefici normativi e contributivi a seguito della successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, nei termini indicati dagli organi di vigilanza;
  • un limite massimo all’importo che può formare oggetto di recupero in caso di violazioni amministrative non regolarizzabili.

Quali sono i benefici normativi e contributivi?

I requisiti descritti dal comma 1175 sono condizione necessaria per poter legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

Sul punto la Circolare INPS numero 150/2025 chiarisce che si intendono:

  • benefici contributivi, gli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, tali da determinare una riduzione (deroga) rispetto all’ordinario regime contributivo (si pensi, ad esempio, al Bonus giovani under 35 previsto dal Decreto Coesione);
  • benefici normativi, le agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale ma “hanno natura patrimoniale e comunque sempre in materia di lavoro e legislazione sociale” (in tale nozione rientrano le agevolazioni di carattere fiscale, nonché i contributi e le sovvenzioni previste dalla normativa statale, regionale o da atti a valenza comunque normativa connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro).

Con riguardo ai benefici normativi ne è un recente esempio il credito di imposta per nuove assunzioni effettuate in ambiti territoriali o settori determinati.

Quali sono i requisiti richiesti dal nuovo comma 1175?

Il Decreto – Legge numero 19//2024, come anticipato, amplia le condizioni descritte dal comma 1175 per la legittima fruizione dei benefici normativi e contributivi.

La Circolare INPS numero 150/2025 coglie l’occasione per riepilogare i requisiti richiesti alle aziende.

Il possesso del DURC
La prima condizione citata dal comma 1175 rimane il possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
A tal proposito si rammenta che l’esito negativo della verifica del DURC determina il recupero dei benefici per tutti i periodi per i quali, alla data dell’interrogazione, il sistema restituisce un esito di irregolarità.

Come precisa la circolare in parola il recupero, incidendo sull’intera compagine aziendale, opera con riguardo ai benefici fruiti dal datore di lavoro nei medesimi periodi per tutti i dipendenti.

Rispetto degli obblighi di legge
In merito al rispetto degli obblighi di legge, ossia alle specifiche condizioni poste dal legislatore in relazione alla fruizione di un determinato beneficio, degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello (nazionali, regionali, territoriali o aziendali ove presenti) stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito (Circolare numero 3/2017) che le relative violazioni comportano il recupero dei benefici fruiti dall’azienda solo per i lavoratori per i quali è stata accertata la violazione e per il periodo in cui la stessa si è prodotta.

Assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale
Il nuovo comma 1175, come modificato dal Decreto – Legge numero 19/2024, dispone che, oltre alle citate condizioni, per la fruizione dei benefici normativi e contributivi è richiesta anche l’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

In queste ultime sono comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate con apposito DM.

Con riguardo a tali ultime violazioni, chiarisce l’INPS, la verifica in merito all’esistenza di provvedimenti di carattere sanzionatorio nei confronti del soggetto richiedente l’agevolazione viene effettuata attraverso l’interrogazione del Portale Nazionale del Sommerso.

L’Istituto continuerà pertanto a fare riferimento all’elenco “delle fattispecie riportate nell’Allegato A del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, 30 gennaio 2025”.

Mitigato il recupero dei benefici normativi e contributivi

In base al comma 1175-bis i benefici normativi e contributivi di cui il datore di lavoro ha già fruito non sono oggetto di recupero se il medesimo provvede a regolarizzare i contenuti del verbale di accertamento entro le tempistiche indicate dagli organi di vigilanza.

Il secondo periodo del comma 1175-bis dispone, per le violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione (per loro natura o per espressa previsione normativa), che il recupero dei benefici erogati non possa eccedere il doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

Le indicazioni operative dell’INPS

Come poc’anzi descritto la verifica dell’inesistenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale è effettuata tramite interrogazione del “Portale Nazionale del Sommerso”.

Nelle more del completamento dell’interoperabilità che consentirà il predetto colloquio “continua a trovare applicazione la previsione in base al quale il datore di lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, è tenuto ad autocertificare al competente Ispettorato territoriale del lavoro” la non commissione delle violazioni ostative al rilascio del DURC.

Le implementazioni della procedura “VerbaliWeb” saranno comunicate, rende noto l’Istituto, con apposito e successivo messaggio.

Le stesse implementazioni consentiranno di evidenziare il recupero relativo ai benefici normativi e contributivi in relazione alla tipologia di violazioni regolarizzabili, ai fini dell’applicazione del regime mitigatorio di cui al citato comma 1175-bis.

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Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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