Bandi di concorso UE: adesso anche in italiano

Redazione 27/11/12
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La pubblicazione in tre lingue dei bandi di concorso UE e l’obbligo di sostenere le prove di selezione in una di queste tre lingue costituiscono una discriminazione fondata sulla lingua. La limitazione della scelta della seconda lingua di un concorso deve fondarsi su criteri chiari, oggettivi e prevedibili.

E’ quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’UE nella sentenza della Grande Sezione 27 novembre 2012, resa a conclusione della causa C‑566/10 P.

La vicenda. Nel 2007, l’EPSO, l’organismo incaricato dell’organizzazione delle procedure di assunzione dei funzionari dell’Unione, ha pubblicato alcuni bandi di concorso per varie figure professionali, esclusivamente nelle lingue tedesca, inglese e francese nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Per quanto riguarda l’ammissione e lo svolgimento dei test di preselezione, erano richieste una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione come lingua principale e una conoscenza soddisfacente del tedesco, dell’inglese o del francese come seconda lingua, differente da quella principale. Inoltre, era previsto che le convocazioni, la corrispondenza tra l’EPSO e i candidati, nonché i test di preselezione si sarebbero svolti unicamente in tedesco, in inglese o in francese. Le medesime condizioni erano previste per l’ammissione alle prove scritte, nonché per lo svolgimento di queste ultime.

Il ricorso dell’Italia. L’Italia ha proposto dinanzi al Tribunale alcuni ricorsi per l’annullamento dei bandi in questione, contestando essenzialmente la mancata pubblicazione integrale dei bandi nelle lingue ufficiali diverse da quelle tedesca, inglese e francese, nonché l’arbitraria limitazione della scelta della seconda lingua a tre lingue soltanto ai fini della partecipazione ai concorsi, delle comunicazioni con l’EPSO e dello svolgimento delle prove.

La sentenza. Il Tribunale rigettava però i ricorsi, da qui l’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, facendo valere l’errore di diritto del giudice di prime cure.

Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda che il regime linguistico dell’Unione europea definisce come lingue ufficiali e lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione le 23 lingue attuali dell’Unione, che la GUUE deve essere pubblicata in tutte le lingue ufficiali e che, secondo lo Statuto dei funzionari dell’Unione, i bandi di concorso generale devono essere pubblicati nella GUUE.

Pertanto, la combinazione di tali regole implica che i concorsi controversi avrebbero dovuto essere pubblicati integralmente in tutte le lingue ufficiali. Poiché tali disposizioni non prevedono alcuna eccezione, il Tribunale ha commesso un errore di diritto statuendo che la pubblicazione successiva delle modifiche aveva posto rimedio alla mancata pubblicazione integrale. Ad ogni modo, partendo dal presupposto che i cittadini dell’Unione europea leggano la GUUE nella loro lingua materna e che tale lingua sia una delle lingue ufficiali, un potenziale candidato la cui lingua materna non fosse una delle tre lingue in cui erano stati pubblicati integralmente i bandi avrebbe dovuto procurarsi la citata Gazzetta in una di tali lingue e leggere il bando in questa lingua prima di decidere se presentare la propria candidatura. Un candidato siffatto era dunque svantaggiato rispetto ad un candidato di lingua materna inglese, francese o tedesca, sia sotto il profilo della corretta comprensione di tali bandi sia relativamente al termine per preparare ed inviare la propria candidatura.

A giudizio della Corte, inoltre, eventuali regole che limitino la scelta della seconda lingua devono prevedere criteri chiari, oggettivi e prevedibili, per permettere ai candidati di conoscere con sufficiente anticipo le conoscenze linguistiche richieste e per potersi preparare ai concorsi nelle migliori condizioni.

Spetta alle istituzioni, a parere della Corte, effettuare un bilanciamento tra, da un lato, la limitazione del numero di lingue dei concorsi e, dall’altro, l’obiettivo di individuare i candidati aventi le più elevate qualità di competenza e le possibilità di apprendimento, da parte dei funzionari assunti, delle lingue necessarie all’interesse del servizio.

Di conseguenza, la Corte statuendo definitivamente sulla controversia, annulla i bandi relativi ai concorsi generali, ma, al fine di salvaguardare il legittimo affidamento dei candidati selezionati, i risultati dei concorsi non verranno rimessi in discussione.

 

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