La pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione del Decreto Bollette chiude finalmente il cerchio sul passaggio dal sistema di tassazione delle auto aziendali ad uso promiscuo basato sulle emissioni di anidride carbonica al meccanismo che considera invece il tipo di alimentazione.
La Manovra di bilancio 2025 ha infatti imposto, per il calcolo di contributi e tasse, di considerare per tutti i veicoli assegnati dallo scorso 1° gennaio il 50% del costo chilometrico annuo definito in base alle tabelle ACI, eccezion fatta per i veicoli elettrici ibridi plug-in e per quelli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.
Grazie ad un comma inserito in sede di conversione in legge del D.L. Bollette, sono stati esclusi dal meccanismo di tassazione della Manovra 2025, i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo entro il prossimo 30 giugno.
Per i mezzi in questione continua ad applicarsi il sistema previgente, che impone una tassazione graduale in base ai valori di emissione di anidride carbonica.
Ecco in dettaglio come cambia la tassazione delle auto aziendali ad uso promiscuo dal 2025.
Indice
- I mezzi aziendali tassati
- Auto ad uso esclusivamente aziendale
- Come calcolare il costo chilometrico delle auto aziendali ad uso promiscuo
- Veicoli concessi fino al 30 giugno 2020
- Auto assegnate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024
- Auto aziendali assegnate e immatricolate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024
- Veicoli assegnati e immatricolati dal 1° gennaio 2025
- Auto aziendali: cosa cambia con il Decreto Bollette
- Somme trattenute al dipendente
- Esempio di calcolo
Iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi per leggere aggiornamenti costanti in tema di fisco e lavoro.
I mezzi aziendali tassati
Per il calcolo di contributi e tasse si considerano esclusivamente le ipotesi di assegnazione dei mezzi di proprietà dell’azienda, attribuiti ai dipendenti per un uso:
- esclusivamente personale;
- personale e professionale (uso promiscuo).
Nel primo caso si assume il valore normale del bene, come definito dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917.
Al contrario, se il mezzo è attribuito al dipendente per un utilizzo a fini personali e professionali (promiscuo), la componente da assoggettare a contributi (conto azienda e dipendente) e tasse (IRPEF e relative addizionali regionali e comunali) è convenzionalmente pari ad una determinata percentuale del costo chilometrico desunto dalle tabelle ACI per una percorrenza annua di 15 mila chilometri.
La percentuale da applicare al costo chilometrico varia tuttavia in base alla data di attribuzione al dipendente e di immatricolazione del mezzo.
Auto ad uso esclusivamente aziendale
Le ipotesi di assegnazione del mezzo al dipendente per un utilizzo esclusivamente professionale non hanno alcuna rilevanza ai fini contributivi e fiscali.
Come calcolare il costo chilometrico delle auto aziendali ad uso promiscuo
Il costo chilometrico del mezzo assegnato al dipendente ad uso promiscuo si ottiene moltiplicando l’apposito valore desunto dalle tabelle ACI (annualmente aggiornate e pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre di ogni anno, con riguardo al periodo d’imposta successivo) per una percorrenza convenzionale annua di 15 mila chilometri:
Costo chilometrico da tabella ACI * 15 mila chilometri = costo chilometrico di riferimento su cui applicare la percentuale. |
Le tabelle nazionali dei costi chilometrici da utilizzare per il periodo d’imposta 2025 sono state pubblicate dall’Agenzie delle entrate sulla Gazzetta ufficiale numero 304 del 30 dicembre 2024.
Può verificarsi l’ipotesi di un mezzo assente dagli elenchi ACI. In questo caso si assume a riferimento il costo chilometrico di un veicolo simile presente invece in tabella.
Veicoli concessi fino al 30 giugno 2020
Le auto aziendali assegnate ai dipendenti ad uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 sono considerati per il calcolo di contributi e tasse per un valore pari al 30% del costo chilometrico di riferimento (costo chilometrico da tabelle ACI * 15 mila chilometri).
Auto assegnate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024
Le auto aziendali immatricolate in data antecedente luglio 2020, ma assegnate ai dipendenti con contratti stipulati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 rilevano per contributi e tasse secondo il valore normale del servizio, rappresentato dall’uso privato del mezzo.
Come chiarito dall’AE (Risposta ad Interpello 14 agosto 2020, numero 46/E) dal valore normale del bene si sottrae il valore relativo all’utilizzo dello stesso nell’interesse del datore di lavoro.
Auto aziendali assegnate e immatricolate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024
La situazione cambia radicalmente per i veicoli assegnati ad uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e immatricolati nello stesso periodo.
In tal caso la percentuale da applicare al costo chilometrico di riferimento varia in funzione dei valori di emissione di anidride carbonica, quali risultano dal libretto di circolazione del mezzo, come descritto in tabella:
Valori di emissione di anidride carbonica (dato relativo al test europeo WLTP sulle emissioni) | Percentuale dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15 mila chilometri (tabelle ACI) |
Non superiori a 60 grammi per chilometro | 25% |
Tra 61 grammi e 160 grammi per chilometro | 30% |
Tra 161 e 190 grammi per chilometro | 50% |
Da 191 grammi per chilometro | 60% |
Veicoli assegnati e immatricolati dal 1° gennaio 2025
Il trattamento contributivo e fiscale dei mezzi ad uso promiscuo cambia ulteriormente per le auto aziendali assegnate dal 1° gennaio 2025 e parimenti immatricolate a decorrere dall’anno corrente.
A seguito delle modifiche disposte dalla Legge 30 dicembre 2024 numero 207 (Manovra 2025), articolo 1, comma 48, si assume il 50% del costo chilometrico di riferimento, al netto delle eventuali somme trattenute al dipendente.
La percentuale è tuttavia ridotta:
- al 10%, per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
- al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
Auto aziendali: cosa cambia con il Decreto Bollette
In sede di conversione in legge del Decreto Bollette (D.L. 28 febbraio 2025, numero 19) è stata introdotta un’eccezione (articolo 6, comma 2-bis) per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi ai dipendenti ad uso promiscuo entro il 30 giugno 2025.
Per questi mezzi, anziché applicare il regime imposto dalla legge di bilancio per l’anno corrente (percentuale al 50% per tutti i veicoli o ridotta al 10-20%), opera il sistema previgente in base al quale la percentuale varia in ragione delle emissioni di anidride carbonica, secondo la seguente tabella:
Valori di emissione di anidride carbonica (dato relativo al test europeo WLTP sulle emissioni) | Percentuale dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15 mila chilometri (tabelle ACI) |
Non superiori a 60 grammi per chilometro | 25% |
Tra 61 grammi e 160 grammi per chilometro | 30% |
Tra 161 e 190 grammi per chilometro | 50% |
Da 191 grammi per chilometro | 60% |
Somme trattenute al dipendente
In tutti i casi sopra citati, il valore del mezzo ad uso promiscuo da assoggettare a contributi e tasse dev’essere assunto al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente (comprensive di IVA) o da quest’ultimo corrisposte.
Ne consegue che se la trattenuta o il corrispettivo eccedono il valore di riferimento del mezzo, nessun ammontare concorre a tassazione e contributi.
Si precisa inoltre che, essendo la percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri assunta su base annua, il compenso dev’essere ragguagliato al periodo dell’anno in cui il mezzo è concesso ad uso promiscuo.
A tal proposito si fa riferimento ai giorni di assegnazione del veicolo, a prescindere dal suo effettivo utilizzo.
Esempio di calcolo
Ipotizziamo il caso di un motoveicolo assegnato ad uso promiscuo al dipendente nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2024 e immatricolato nello stesso periodo (anno 2023).
In base al libretto di circolazione risultano emissioni di anidride carbonica tali che si assume a riferimento il 25% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15 mila chilometri, pari a:
(0,1828 costo chilometrico da tabelle ACI * 15 mila chilometri) * 25% = 685,50 euro.
La somma ottenuta dev’essere pertanto imputata in busta paga per il calcolo di contributi e tasse.
Se il motoveicolo è concesso in uso al dipendente sino al 28 febbraio 2025 il valore riproporzionato si attesta a (685,50 / 365) * 59 giorni di gennaio e febbraio 2025 = 110,81 euro.
Vuoi ricevere altri aggiornamenti come questo? Iscriviti gratis alla Newsletter LeggiOggi: compila il form qui sotto:
Iscriviti alla newsletter
Scegli quale newsletter vuoi ricevere
Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.
Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.
Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.
Grazie per esserti iscritto alla newsletter.
Foto copertina: istock/zamrznutitonovi