Il comunicato, in realtà, non è poi così diverso dallo stesso che fu emesso il 16 settembre 2011, quando l’aliquota passò dal 20 al 21%; infatti quello attuale rinvia chiaramente alle modalità da osservare, per correggere possibili errori, alla circolare 45/E/2011. Nella fattispecie, per i contribuenti mensili non sono dovute sanzioni se la correzione della fatturazione con la minore aliquota viene realizzata entro il termine fissato per il versamento dell’acconto Iva, 27 dicembre, riguardante le fatture emesse nei mesi di ottobre e novembre, ed entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo), per le fatture emesse nel mese di dicembre.
Per coloro che invece effettuano le liquidazioni periodiche a cadenza trimestrale, sia per previsione di legge che per opzione, la regolarizzazione è possibile senza sanzioni entro il limite previsto dalla liquidazione annuale, 16 marzo, per le fatture emesse nel quarto trimestre 2013.
Bisognerà impiegare i codici tributo delle liquidazioni di riferimento per effettuare il versamento della maggiore imposta eventualmente dovuta, ad ogni modo, sono dovuti gli interessi nel caso in cui le suddette scadenze determinino un differimento dei termini ordinari di liquidazione e versamento.
In virtù del rinvio operato dal comunicato stampa alla circolare 45/E/2011, bisogna considerare altresì valida l’agevolazione contemplata per il cessionario o il committente soggetto passivo Iva destinatario di una fattura sbagliata; questi, sebbene avrebbe l’obbligo di regolarizzare le fatture ricevute con l’indicazione dell’aliquota minore entro il trentesimo giorno da quello della registrazione (art. 6, comma 8, lettera b del Dlgs 471/97), nel caso in cui non abbia ricevuto la fattura integrativa, può fare la predetta regolarizzazione, senza incorrere in multe, oltre tale scadenza purché entro il 30 aprile.
Ad ogni modo, come accadde nel 2011, non tutti i dubbi sono stati fugati, soprattutto intorno all’interpretazione del comunicato. Per prima cosa, almeno apparentemente, la moratoria non giustifica tutti gli errori ma solo quelli connessi a “ragioni di ordine tecnico” che non hanno permesse l’adeguamento dei “software per la fatturazione e i misuratori fiscali”. Gli operatori, inoltre, devono provvedere a regolarizzare “le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento” ai sensi del primo comma dell’art. 26 del Dpr 633/72, entro le predette scadenze.
La sensazione è che il comunicato, e quindi la moratoria, si riferisca principalmente al requisito rappresentato dalle “ragioni di ordine tecnico” da cui è dipeso l’errore e il riferimento alla variazione ai sensi dell’articolo 26 del Dpr 633/72. In merito al primo aspetto, persiste il dubbio circa il grado di complessità richiesto affinché si possa godere della disapplicazione delle sanzioni. Comunque il comunicato, ad una attenta lettura, sembra escludere che possano essere scusati errori di natura umana o che non siano attribuibili a software e strumenti informatici.
Per quanto riguarda il rinvio alla procedura articolo 26, utilizzabile limitatamente alle operazioni con emissione della fattura, tale impostazione finisce per trascurare i corrispettivi certificati con ricevuta o scontrino. Per cui, per beneficiare della disapplicazione delle sanzioni, sarà necessario provvedere, in sede di liquidazione, a stabilire la quota imponibile dell’operazione attraverso scorporo dividendo l’importo al lordo di Iva per 122.
Vai allo speciale sull’Iva.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento