Nella riunione del 4 settembre 2025 numero 140 il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che introduce disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare in Italia di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio, in special modo per il settore colf e badanti.
Tra gli obiettivi del provvedimento figurano una maggiore efficienza degli Sportelli unici per l’immigrazione, a beneficio dell’utenza e dei datori di lavoro, nonché il rafforzamento del quadro giuridico in materia di lavoro dei cittadini stranieri in Italia, nell’ottica di garantire un’entrata legale e ordinata di tali cittadini e contrastare così il reclutamento e l’impiego illegale di manodopera straniera.
Una delle novità di maggior rilievo interessa le quote di ingresso di assistenti familiari o sociosanitari.
Analizziamo la questione in dettaglio.
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Indice
Cosa cambia per colf e badanti?
Il decreto approvato in Consiglio dei ministri di recente interviene sulle procedure di ingresso in Italia per colf e badanti.
Nello specifico, stando al comunicato stampa diffuso a margine del CDM, grazie al nuovo provvedimento si “pongono stabilmente al di fuori del meccanismo delle quote l’ingresso e il soggiorno di lavoratori da impiegare” nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria, a patto che l’assistenza sia diretta a persone con “disabilità o grandi anziane”.
Si dispone inoltre che, nei primi dodici mesi di effettiva occupazione legale in Italia, tali lavoratori possano svolgere esclusivamente l’attività autorizzata” e “cambiare datore di lavoro solo con autorizzazione degli Ispettorati territoriali del lavoro.
La riforma descritta rende pertanto strutturale l’eliminazione dei vincoli numerici per colf e badanti, già prevista in via sperimentale per l’annualità corrente, a norma del D.L. numero 145/2024.
Resta fermo sia il riscontro rigoroso dei requisiti d’ingresso sia l’obbligo di presentare domanda di nulla osta al lavoro esclusivamente attraverso le agenzie per il lavoro o le associazioni datoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico”.
La misura sperimentale per il 2025
A decorrere dal 7 febbraio 2025 ore 9:00 (come risulta dalla Circolare interministeriale 24 ottobre 2024 numero 9032) in via sperimentale e solo per l’annualità corrente, il Decreto – Legge 11 ottobre 2024, numero 145 ha previsto il rilascio “al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, del T.U.I., di nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato” entro un numero massimo di 10 mila istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di:
- persone con disabilità, come definite ai sensi dell’articolo 2, Decreto Legislativo 3 maggio 2024, numero 62;
- grandi anziani, come definiti dall’articolo 2, lettera b), del Decreto Legislativo 15 marzo 2024, numero 29.
Nello specifico si intende per persona con disabilità, a norma della Legge numero 104/1992 (articolo 3, comma 1), chi “presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base”.
Si intendono invece come grandi anziane, le persone che hanno compiuto 80 anni, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), Decreto Legislativo numero 29/2024.
Come avviene la richiesta di nulla osta al lavoro?
Le regole sperimentali in vigore nel 2025 impongono, come anticipato, la presentazione allo Sportello unico per l’immigrazione competente, delle istanze di nulla osta al lavoro, per l’assunzione a termine o a tempo indeterminato, esclusivamente da parte:
- delle agenzie per il lavoro regolarmente iscritte all’albo informatico di cui al Decreto Legislativo numero 276/2003;
- delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico.
Le richieste di assunzione possono essere altresì presentate per l’assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall’articolo 3, comma 3 della Legge 104, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorché non conviventi, residenti in Italia.
Non è consentita l’assunzione del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro.
Alle agenzie per il lavoro e associazioni datoriali è richiesto di allegare alle istanze di nulla osta la documentazione attestante i presupposti di cui al terzo e quarto periodo dell’articolo 2, comma 2, D.L. numero 145/2024, nello specifico la certificazione su:
- Condizione di disabilità;
- Età anagrafica per la categoria dei grandi anziani.
La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno sono “disciplinati dalle disposizioni di cui all’articolo 22, del T.U.I., con esclusione del comma 5.01 del medesimo articolo” (circolare 24 ottobre 2024).
Il nulla osta è infatti concesso previa verifica dell’Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all’articolo 24-bis del medesimo Testo Unico Immigrazione.
Requisito dell’attività svolta
I lavoratori stranieri assunti per assistenza familiare o sociosanitaria, come peraltro contemplato nel nuovo decreto – legge approvato in CDM del 4 settembre 2025, limitatamente “ai primi dodici mesi di effettiva occupazione legale sul territorio nazionale, possono esercitare esclusivamente l’attività lavorativa per la quale sono stati assunti” (circolare interministeriale).
Eventuali cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi del rapporto di lavoro sono soggetti all’autorizzazione preliminare dell’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) competente.
Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a termine o a tempo indeterminato, è richiesto allo Sportello unico per l’immigrazione un nuovo nulla osta.