Conguaglio 730, attivo il servizio di assistenza fiscale per i pensionati: come funziona

Paolo Ballanti 21/06/23
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Anche per quest’anno è attivo il servizio di assistenza fiscale rivolto ai pensionati per il conguaglio 730. La dichiarazione dei redditi è l’occasione per i contribuenti soggetti ad Irpef di stabilire l’imposta effettivamente dovuta per una determinata annualità. All’interno della dichiarazione, da rendere con il modello 730 o Redditi Persone Fisiche, si sommano tutti i redditi maturati e / o percepiti dal contribuente e, sulla base di questi, si calcola l’imposta effettivamente a carico dell’interessato, dopo aver scomputato le detrazioni fiscali (Irpef netta).

A questo punto si confronta la tassazione prevista con le imposte già pagate o trattenute al contribuente a titolo di acconto nel corso del periodo d’imposta. Dal confronto possono scaturire:

  • Un conguaglio a debito, se residuano delle imposte ancora da pagare;
  • Un conguaglio a credito, se le imposte pagate o trattenute al contribuente sono superiori a quelle effettivamente dovute.

L’Inps, nei confronti di coloro che ricevono dall’Istituto stesso prestazioni economiche (si pensi ai pensionati), opera come sostituto d’imposta e, in quanto tale, può occuparsi di regolare direttamente in cedolino:

  • La trattenuta del conguaglio a debito;
  • Il rimborso del conguaglio a credito.

Grazie al Messaggio del 14 giugno 2023 numero 2207 l’Istituto ha comunicato che svolgerà, anche quest’anno, la citata attività di assistenza fiscale a coloro che abbiano indicato l’Inps come sostituto d’imposta nel modello 730.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

Pensioni: quando opera il conguaglio 730

L’Inps può operare il conguaglio 730 (a credito o a debito) soltanto nell’ipotesi in cui, nell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, sussista un rapporto di sostituzione d’imposta con il contribuente.
Al contrario, il rapporto di sostituzione non ricorre a fronte delle erogazioni esenti da imposte, ad esempio:

  • Le prestazioni pensionistiche riconosciute alle vittime del terrorismo o del dovere;
  • Le prestazioni assistenziali, come assegni sociali, pensioni di invalidità civile, assegno unico e universale per i figli a carico, assegno per il nucleo familiare).

Al tempo stesso la sostituzione non opera nei casi in cui la prestazione erogata si sia interrotta in data antecedente al 1° aprile 2023.  

Conguaglio 730: serve una retribuzione imponibile ai fini Irpef

Il conguaglio 730 è realizzabile dall’Inps a seguito della trasmissione, da parte dell’Agenzia entrate, dei modelli 730/4. A seguire, i conguagli saranno effettuati sulle prestazioni erogate al dichiarante, ad esempio le retribuzioni dei lavoratori dipendenti o i trattamenti pensionistici.

Di conseguenza, l’Inps gestirà le risultanze contabili del modello 730/4 se, nell’anno 2023, il dichiarante percepisce una prestazione imponibile ai fini Irpef (come pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, indennità di disoccupazione NASpI, etc.).

Al contrario, qualora il dichiarante sia beneficiario esclusivamente di una prestazione assistenziale, l’Inps è tenuto a respingere tali risultanze (cosiddetto “diniego”). Ad esempio, non è ammessa l’assistenza fiscale a beneficio di:

  • Titolari in via esclusiva di assegno sociale, di assegno al nucleo familiare nonché delle indennità una tantum esentasse;
  • Contribuenti che non abbiano percepito alcuna prestazione, anche qualora sia stata emessa una Certificazione Unica per redditi corrisposti nel periodo d’imposta precedente.

Il volume “Il contenzioso contributivo con l’Inps“, attraverso la proposta di modelli di ricorsi, si presenta come un valido strumento sia in una fase propedeutica sia nel predisporre e implementare una valida strategia difensiva (preventiva, in sede amministrativa o giudiziaria) nei confronti dell’INPS.

Quando l’Inps non può effettuare il conguaglio 730?

Il mittente unico dei modelli 730/4 è l’Agenzia entrate. Di conseguenza, l’Inps segnala direttamente all’AE i casi per i quali non è tenuto ad effettuare i conguagli (il cosiddetto “diniego”).

Al contrario, una volta avviata l’assistenza fiscale, se l’Istituto si trova nell’impossibilità di completare i conguagli a debito del modello 730/4, per esempio a seguito di cessazione della prestazione, decesso del dichiarante o incapienza dei pagamenti spettanti, sarà inviata un’apposita comunicazione all’interessato o agli eredi dello stesso, con l’invito a provvedere in autonomia al versamento degli importi a debito.

Conguaglio 730: decesso del dichiarante

In caso di decesso del dichiarante è opportuno distinguere:

  • Gli importi a debito non trattenuti dall’Inps dovranno essere versati dagli eredi all’Agenzia entrate, eccezion fatta per gli acconti sulle imposte 2023;
  • Le somme a credito non rimborsate, riportate nella CU 2024, potranno essere oggetto della dichiarazione dei redditi dell’anno 2024 (redditi 2023) per conto della persona deceduta (in alternativa gli eredi potranno chiederne il rimborso direttamente all’AE).

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Messaggio Inps numero 2207 del 14 giugno 2023 121 KB

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Conguaglio 739: la piattaforma Inps per l’assistenza fiscale

Grazie alla piattaforma “inps.it – Pensione e Previdenza – Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, accessibile con le credenziali SPID, CIE o CNS, i contribuenti possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione dei redditi e i relativi esiti.

Attraverso tale servizio è possibile consultare i seguenti dati:

  • Avvenuta ricezione da parte dell’Inps delle risultanze contabili trasmesse dall’AE, con il dettaglio dei relativi importi;
  • Conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’Inps sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
  • Eventuale diniego della risultanza con conseguente comunicazione da parte dell’Inps all’AE, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta;
  • Importo delle trattenute e / o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’Inps.

Conguaglio 730 Inps: come verificare se è corretto?

Il contribuente può verificare che il prospetto di liquidazione del modello 730 corrisponda ai conguagli che saranno effettuati dall’Inps sulla prestazione in pagamento. Si precisa infatti che il risultato contabile della dichiarazione dei redditi è rappresentato con un singolo importo complessivo, a debito o a credito, generato dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito (compresi eventuali primo acconto Irpef, cedolare secca e acconto tassazione separata) e di quelle a credito, del dichiarante e dell’eventuale coniuge, se la dichiarazione è congiunta, scaturite dalla liquidazione della dichiarazione presentata con il modello 730/4.

Nel prospetto di liquidazione le somme sono riportate:

  • Al rigo 161 se a debito del contribuente, con la descrizione “Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga” (colonna 1 e 2);
  • Al rigo 163 se a credito del contribuente con la descrizione “Importo che sarà rimborsato al datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”.

Da ultimo si precisa che anche attraverso l’app “INPS mobile” è possibile consultare i dati relativi alle risultanze contabili della propria dichiarazione e gli esiti relativi all’applicazione dei conguagli.

Come cambiare o annullare la seconda rata di acconto Irpef

La piattaforma Inps appena descritta consente altresì ai contribuenti di trasmettere online la richiesta di annullamento e / o di variazione della seconda rata di acconto Irpef o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la data di scadenza del 10 ottobre 2023.

Conguaglio 730 Inps: le scadenze

Il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi con modello 730 è fissato al 30 settembre 2023. La data in questione slitta quest’anno al 2 ottobre prossimo, dal momento che il giorno 30 è un sabato.
Da notare che, nel caso in cui il dichiarante scelga di vedersi trattenute le somme del conguaglio a debito a rate, il piano di ammortamento deve concludersi entro il mese di novembre.

Di conseguenza, precisa l’Inps, in considerazione “dei tempi necessari all’elaborazione delle prestazioni erogate dall’INPS, si precisa che non è possibile garantire l’applicazione del numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta, qualora la risultanza contabile sia ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello di giugno”.

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