I dati forniti lo scorso 16 aprile dall’Osservatorio statistico sull’Assegno Unico e Universale (AUU) dell’INPS parlano chiaro. Nei primi due mesi dell’anno corrente sono stati erogati alle famiglie assegni per 3,3 miliardi di euro, che si sommano ai 19,8 miliardi del 2024, ai 18,2 miliardi del 2023 e ai 13,2 miliardi del 2022.
Sintomo che l’AUU è un attore centrale del sostegno economico che lo Stato garantisce alle famiglie con figli a carico.
Considerata l’importanza dello strumento, analizziamo in dettaglio le date di accredito dell’Assegno Unico nel mese di luglio.
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Indice
Le date di accredito di luglio 2025
In attesa della pubblicazione da parte dell’INPS del calendario ufficiale dei pagamenti per il periodo luglio – dicembre 2025, stando al Messaggio 19 febbraio 2025, numero 633, con cui sono state rese note le date di accredito da gennaio a giugno dell’anno corrente, i pagamenti dell’AUU sono accreditati, a luglio, con tutta probabilità:
- a decorrere da lunedì 21 per quanti già beneficiano della prestazione e non sono interessati da variazioni;
- nell’ultima settimana del mese di luglio (a partire da lunedì 28) per coloro che ricevono la prima rata dell’AUU, a fronte di domande presentate entro il mese di giugno (con le medesime tempistiche vengono altresì riconosciute le rate spettanti nelle ipotesi in cui l’AUU sia stato oggetto di conguaglio a credito o a debito).
Come viene pagato l’Assegno Unico?
L’Assegno Unico appartiene alla categoria di prestazioni liquidate direttamente dall’INPS ai soggetti beneficiari, a mezzo:
- Accredito su conto corrente bancario o postale;
- Libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
- Carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
- Bonifico domiciliato presso lo sportello postale.
La modalità di pagamento (propria e dell’altro genitore) è indicata dal soggetto richiedente in fase di compilazione della domanda di sussidio.
In caso contrario, l’altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale può accedere alla richiesta di AUU con le proprie credenziali e provvedere in autonomia ad inserire il metodo di pagamento.
La liquidazione della quota di Assegno Unico al secondo genitore decorre dal mese successivo la comunicazione all’INPS della scelta di accredito al 50 per cento.
Come chiarisce l’Istituto (Circolare 9 febbraio 2022, numero 23) nel caso di genitori “coniugati potrà essere selezionato il pagamento del 100% a uno solo di essi”. Analogamente, anche “nel caso di genitori separati o divorziati che siano comunque d’accordo tra loro sul pagamento in misura intera, può essere scelto il pagamento interamente al richiedente ovvero optare per il pagamento ripartito al 50%”.
Nel caso di affidamento temporaneo o preadottivo se trattasi di:
- Affidamento esclusivo, vale la regola per cui l’Assegno Unico spetta interamente al genitore affidatario;
- Affidamento condiviso, è possibile optare per il pagamento ripartito al 50 per cento.
Da ultimo può verificarsi l’ipotesi in cui, nonostante l’affidamento condiviso del minore, il giudice con proprio provvedimento stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente. In questa situazione si può optare per il pagamento integrale al genitore collocatario, fermo restando la possibilità dell’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50 per cento.
Leggi anche Assegno unico: Isee entro il 30 giugno per non perdere gli arretrati 2025
Natura delle somme percepite
Come espressamente indicato dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2021, numero 230, articolo 8, le somme percepite dal contribuente a titolo di AUU non concorrono alla formazione del reddito complessivo rilevante ai fini fiscali.
Al tempo stesso, l’Assegno Unico non è gravato da alcuna trattenuta a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.
Da quando decorre l’Assegno Unico?
A seconda del periodo di presentazione della domanda di AUU quest’ultimo ha un regime di decorrenza diverso.
Infatti, per le domande presentate entro il 30 giugno 2025, l’assegno spetta (arretrati compresi) a partire dallo scorso mese di marzo.
Al contrario, coloro i quali presentano le domande di AUU a partire dal 1° luglio 2025 hanno diritto alla prestazione dal mese successivo quello della domanda stessa. Questo significa che il soggetto richiedente perde la possibilità di beneficiare degli arretrati di Assegno Unico dal 1° marzo 2025.
Come si ottiene l’AUU?
Per poter beneficiare dell’Assegno Unico è necessario presentare apposita domanda all’INPS, collegandosi alla piattaforma telematica disponibile su “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Assegno unico e universale per i figli a carico”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
Pur essendo riconosciuto anche ai nuclei familiari privi di ISEE (sia pure secondo gli importi minimi previsti dalla normativa) è opportuno che, al momento della domanda, sia presente un Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità, così da permettere la liquidazione del sussidio secondo la reale condizione economico – patrimoniale della famiglia.
Si ricorda che l’AUU, erogato dal 1° marzo al 28 febbraio dell’anno successivo, è rinnovato d’ufficio, in continuità, per quanti hanno già beneficiato della misura e risultano titolari, in base agli archivi INPS, di una domanda in stato “accolta”.
L’intento è quello di evitare a coloro i quali beneficiano dell’AUU di presentare ogni anno una nuova domanda di sussidio.
In ragione della regola appena descritta, per l’anno 2025 “non è necessario provvedere alla presentazione di una nuova domanda di AUU, fermo restando che la domanda precedentemente trasmessa all’Istituto non sia decaduta, revocata, rinunciata o respinta” (Circolare 4 febbraio 2025, numero 33).
Importi Assegno unico 2025
L’ammontare mensile dell’AUU è rappresentato da:
- Una quota – base per ciascun figlio a carico, calcolata in ragione dell’ISEE;
- Una o più maggiorazioni (eventualmente ancorate all’ISEE) in ragione del numero e delle caratteristiche dei componenti il nucleo familiare.
Considerando i valori aggiornati all’annualità corrente (comunicati dall’INPS con Circolare 4 febbraio 2025, numero 33) il nucleo familiare con un figlio minorenne a carico, in possesso di un ISEE fino a 17.227,33 euro ha diritto ad una quota – base mensile dell’AUU pari a 201 euro.
La somma spettante si riduce all’aumentare dell’Indicatore sino a raggiungere la quota minima di 57,50 euro mensili per i nuclei con ISEE superiore a 45.939,56 e senza ISEE.
Foto copertina: istock/M-ART Production