Sulla separazione dei due coniugi si era già espressa la Corte di Appello di Venezia che sul caso riconosceva un assegno mensile in favore dell’ ex moglie.
Infatti, i Giudici ebbero modo di precisare che tale assegno era stato attribuito tenendo conto della disparità economica creatasi tra i coniugi, quale la percezione di un reddito stabile e continuativo del marito e dallo stato di disoccupazione della moglie.
Tuttavia, il ricorrente impugnava la sentenza di appello lamentando violazione di legge e difetto di motivazione riferito alla determinazione dell’ an e al quantum dell’ assegno di mantenimento a lei riconosciuto.
La Cassazione chiamata a pronunciarsi ribadì che erano prive di fondamento le critiche sollevate sulla capacità lavorativa del coniuge.
Ne consegue la condanna della parte attrice al versamento dell’assegno mensile e al pagamento delle spese processuali.
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