Assegno di maternità dei Comuni 2024: guida al sussidio di 2mila euro

Chi può chiederlo, gli importi 2024 e la domanda

Paolo Ballanti 05/03/24
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Importi un po’ più alti per l’Assegno di maternità dei Comuni 2024, che può essere richiesto dalle neo-mamme (anche affidatarie o adottive) disoccupate al momento della nascita o dell’ingresso in famiglia del bambino.

Il Decreto legislativo 26 marzo 2001 numero 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53ha disciplinato all’articolo 74 l’Assegno di maternità di base.

La misura è stata introdotta per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001 ovvero per ciascun minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, a partire dalla stessa data.

A differenza di altre prestazioni liquidate dall’Inps, l’Assegno di maternità è concesso dai comuni di residenza, previa domanda inviata agli stessi.
Alla luce della Circolare Inps del 29 febbraio 2024 numero 40 con cui è stato comunicato l’importo del sussidio per l’anno corrente, analizziamo l’istituto in dettaglio.

Indice

Chi può richiedere l’Assegno di maternità dei Comuni

L’Assegno di maternità dei comuni spetta alle donne che:

  • hanno il bambino convivente ed iscritto nella propria scheda anagrafica;
  • non percepiscono l’indennità di maternità riconosciuta dall’Inps o da altri enti previdenziali;
  • non percepiscono alcun trattamento economico dal datore di lavoro per il periodo di maternità.

Possono comunque richiedere la prestazione coloro che sono destinatarie di un trattamento economico di importo inferiore all’assegno stesso. In tal caso il sussidio spetta per la quota differenziale.

La prestazione è estesa anche alle madri di:

  • bambini in affidamento preadottivo;
  • bambini ricevuti in adozione senza affidamento;
  • neonati riconosciuti dalla sola madre.

Assegno di maternità dei Comuni: i requisiti 2024

I requisiti per accedere alla prestazione sono quelli descritti in tabella:

Tipologia requisitiRequisiti*
Cittadinanza e residenzaResidenza nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento
Residenza nel comune al quale si trasmette la domanda, al momento della presentazione della stessa
Essere, in alternativa: Cittadini italiani o comunitari,Cittadini non comunitari in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;Cittadini non comunitari con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo;Cittadini non comunitari in possesso di permesso unico lavoro;Familiari di cittadini italiani, comunitari o di soggiornanti di lungo periodo, titolari di permesso di soggiorno
Figli minori residenti nel comune cui si trasmette la richiesta di assegno ed iscritti nella stessa scheda anagrafica del soggetto richiedente, per tutto il periodo di erogazione della prestazione
OccupazioneEssere casalinga o disoccupata ovvero non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica della maternità dall’Inps o dal datore di lavoro per il periodo di maternità, ovvero aver ricevuto prestazioni inferiori al valore dell’assegno
IseeNon superiore al valore annualmente aggiornato e comunicato dall’Inps
FigliI figli, se non sono nati in Italia o non sono cittadini comunitari, devono essere in possesso del permesso di soggiorno, ossia essere iscritti sul permesso di soggiorno di uno dei genitori
*I requisiti richiesti per ottenere il beneficio devono essere posseduti all’atto della presentazione dell’istanza, pena l’esclusione dallo stesso

Quanto dura l’Assegno di maternità dei Comuni

L’Assegno di maternità decorre dalla data del parto, dell’affidamento preadottivo o dell’adozione senza affidamento e può avere una durata massima di cinque mesi, a patto che il minore sia iscritto nella scheda anagrafica del richiedente per tutto il periodo citato.

La prestazione si interrompe, al contrario, qualora il minore venga iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella del richiedente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche della famiglia, ha reso noto che la variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 numero 81, da applicarsi per l’anno corrente all’Assegno di maternità, è pari ad un +5,4%.

L’importo “dell’assegno mensile di maternità e il relativo requisito economicosono pertanto adeguati di conseguenza (Circolare Inps 29 febbraio 2024 numero 40).

Assegno di maternità dei Comuni: importi 2024

Alla luce del fatto che:

  • l’importo dell’assegno in vigore nel 2023 si è attestato a 383,46 euro per cinque mensilità, corrispondenti a complessivi 1.917,30 euro (come da Circolare Inps dell’8 marzo 2023 numero 26);
  • l’indice di rivalutazione da applicare per l’anno corrente è del 5,4%;

la somma mensile di maternità “spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024” (Circolare numero 40) è pari a:

  • 404,17 euro per cinque mensilità;
  • 2.020,85 euro complessivi.

Le soglie ISEE 2024 per l’Assegno dei Comuni

Al pari dell’Assegno mensile di maternità, è rivalutato in misura pari al 5,4% anche il valore dell’Isee da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Il suddetto valore si attesta a 20.221,13 euro (rispetto ai 19.185,13 euro del 2023).

Di conseguenza, la prestazione spetta, in presenza degli altri requisiti sopra descritti, a quanti totalizzano un Isee non superiore a 20.221,13 euro per l’anno corrente. Si considera a tal proposito l’Isee ordinario valido per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.

Come ottenere l’Assegno di maternità dei Comuni 2024

L’Assegno di maternità, come anticipato, è una prestazione concessa dai singoli comuni, anche se liquidata dall’Inps, direttamente al soggetto beneficiario. La domanda si presenta entro 6 mesi dalla nascita del bambino/a.

Di conseguenza, l’istanza dev’essere presentata al comune di residenza, secondo le modalità fissate dallo stesso, entro sei mesi da:

  • data del parto;
  • data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve, per gli eventi di adozione o affidamento preadottivo.

La domanda va presentata al comune di residenza. Il Comune verificherà poi che la donna abbia i requisiti richiesti al momento della domanda.

Assegno esentasse

L’Assegno di maternità non rappresenta per i soggetti beneficiari un importo che concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali.

La prestazione inoltre non è soggetta a trattenute a titolo di:

  • Contributi previdenziali ed assistenziali;
  • Tassazione per Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) e relative addizionali.

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Foto: istock/Ildar Abulkhanov

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