Assegno di mantenimento: quando è possibile il sequestro dei beni dell’ex

Redazione 05/09/16
In materia di assegni di mantenimento, il soggetto beneficiario dell’assegno ha la possibilità di chiedere il sequestro conservativo dei beni del partner nel caso in cui vi sia un pericolo oggettivo di mancata retribuzione del dovuto.

A stabilirlo la prima sezione civile del Tribunale di Perugia con l’ordinanza di accoglimento del 1° agosto 2016 con la quale ha deliberato in favore di una donna separata che chiedeva il sequestro dell’appartamento dell’ex partner.

Sequestro beni dell’ex partner: caso e sentenza del Tribunale

La donna in questione si era rivolta al Tribunale chiedendo il disporsi del sequestro conservativo dell’appartamento e dei 3 garage dell’ex marito dopo aver dedotto la sussistenza del periculum in mora riguardo il possibile pagamento dell’assegno di mantenimento che doveva esserle corrisposto.

Diritto all’assegno di mantenimento e periculum in mora

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Il periculum in mora rappresenta il pericolo oggettivo (di perdita irreparabile, in questo caso, della garanzia patrimoniale) nel quale incorrerebbe il ricorrente se dovesse attendere fino alla pronuncia di merito. Pertanto, la donna aveva ritenuto che il coniuge separato non avrebbe avuto più i mezzi, dopo il tempo trascorso nell’attesa del giudizio definitivo, per corrisponderle l’assegno mensile.

Secondo la stessa,  a rivelare la sussistenza del pericolo sarebbe stata l’intenzione del marito di vendere la casa coniugale, le dichiarazioni di aver chiesto in prestito del denaro per far fronte a dei debiti e l’aver subito una riduzione del rispettivo orario lavorativo, oltre al fatto che l’uomo fosse titolare di conti correnti in rosso.

La richiesta della donna è stata così accolta dal Tribunale di Perugia che le ha fornito l’autorizzazione per il sequestro conservativo. Dall’ordinanza si apprende come non vi sia alcun dubbio sul fatto che il sequestro dei beni “sia perfettamente compatibile con il giudizio di separazione personale” quale forma di tutela aggiuntiva.

Il giudice ha pienamente riconosciuto il periculum in mora, rilevando come le contestazioni del marito riguardassero “fatti non rilevanti in questa sede” e non intervenissero nel merito dell’effettiva esistenza del pericolo futuro di mancata corrispondenza dell’assegno di mantenimento.

Sequestro conservativo dei beni: cosa prevede

Il sequestro conservativo, così come rilevato dal Tribunale, presuppone la contemporanea sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris.

In sostanza, il richiedente deve provare davanti al giudice che il mancato sequestro dei beni potrebbe ragionevolmente portare al mancato pagamento della somma dovuta, oltre al fatto che devono sussistere fondati motivi per il diritto del credito richiesto.

Il Codice di procedura civile, all’art. 671, infatti, prevede che “il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo” di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, “nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento“.

Redazione

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