Il Decreto n.159 del 31 ottobre 2025 è intervenuto aggiornando il limite massimo di età previsto per la fruizione dell’assegno di incollocabilità erogato dall’INAIL.
L’articolo 9 del decreto introduce un meccanismo di adeguamento automatico della soglia anagrafica richiesta per l’assegno, agganciandosi all’età prevista per il collocamento in quiescenza, adeguata dal legislatore in base alla speranza di vita.
In questo modo si elimina il riferimento ad un’età specifica previsto dalla normativa precedente.
Grazie al D.L. numero 159/2025, chiarisce INAIL con Circolare 11 dicembre 2025, numero 55 l’assegno è esteso dal 1° gennaio 2026 sino al compimento del 67° anno di età.
Analizziamo la novità in dettaglio.
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Indice
Cos’è l’assegno di incollocabilità?
Disciplinato dall’articolo 180 del Decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1965, numero 1124 l’assegno di incollocabilità assicura un sostegno economico mensile sostitutivo dell’avviamento obbligatorio al lavoro nei confronti degli invalidi che hanno perso ogni capacità lavorativa o che, per il grado o la natura dell’invalidità, potrebbero essere nocivi per l’incolumità degli altri lavoratori o la sicurezza degli impianti.
A quanto ammonta la prestazione?
Soggetto a rivalutazione periodica, l’assegno è erogato dall’INAIL con la rendita diretta e concesso previa istanza all’Istituto.
Dal 1° luglio 2025 l’importo mensile della prestazione è pari a 308,23 euro.
Cosa cambia con il Decreto numero 159/2025?
In vigore dal 31 ottobre 2025 il Decreto – Legge numero 159 modifica il requisito anagrafico richiesto per ottenere l’assegno di incollocabilità.
Il precedente riferimento di legge (articolo 10, L. n. 248/1976) ad un’età specifica per ottenere la prestazione è ora sostituito (articolo 9, comma 1) con un requisito mobile, in quanto corrispondente alla “età non superiore ai limiti previsti per l’ammissione al beneficio dell’assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata periodicamente all’età pensionabile”.
Quali sono i requisiti per l’assegno?
I requisiti attuali per l’erogazione dell’assegno sono:
- età non superiore a 65 anni;
- riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34% per gli infortuni sul lavoro occorsi e per le malattie professionali denunciate sino al 31 dicembre 2006;
- menomazione dell’integrità psicofisica di grado superiore al 20% per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007;
- non applicabilità nei confronti degli invalidi in possesso dei requisiti, del beneficio dell’assunzione obbligatoria.
Il requisito anagrafico
Tra le condizioni necessarie per ottenere l’assegno di incollocabilità figura il rispetto di un preciso limite di età, corrispondente al compimento del 65° anno di età, quale requisito anagrafico per il collocamento in quiescenza.
Il citato articolo 9 del Decreto – Legge numero 156/2025 adegua il diritto all’assegno ai nuovi limiti anagrafici previsti per l’ammissione al beneficio dell’assunzione obbligatoria, in coerenza con gli aumenti periodici dell’età per l’accesso alla pensione e con il principio di tutela del lavoro di cui all’articolo 38 della Costituzione.
Richiesti 67 anni di età
Nelle more della conversione in legge del D.L. numero 156/2025 dal 1° gennaio 2026 “viene estesa la fruizione dell’assegno di incollocabilità sino al compimento del 67° anno di età agli assicurati che siano in possesso dei previsti requisiti” (Circolare INAIL).
Sono quindi interessati dall’estensione i periodi successivi al compimento del 65° anno di età, sino alla maturazione dei requisiti anagrafici utili “per il collocamento in quiescenza, attualmente fissati al compimento del 67° anno” ed entro i limiti di età per l’ammissione al beneficio dell’assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguati periodicamente in relazione all’età pensionabile.
Cosa accade se aumenta l’età pensionabile?
Per effetto di quanto previsto dal Decreto – Legge numero 156/2025 l’eventuale innalzamento dell’età pensionabile comporterà “l’adeguamento automatico anche del limite anagrafico per ottenere” l’assegno, sottolinea INAIL.
Chi è interessato dall’estensione a 67 anni?
L’estensione dell’età anagrafica interessa i titolari di rendita e con assegno attualmente in erogazione che, a far data dal 1° gennaio 2026, compiono il 65° anno di età.
Tali assicurati, in mancanza della novità in parola, avrebbero perso il diritto al beneficio.
Nei loro confronti INAIL “procederà d’ufficio al mantenimento della erogazione dell’assegno di incollocabilità”.
Assicurati che non percepiscono più l’assegno
I titolari di rendita diretta che, in possesso dei requisiti di legge, hanno compiuto il 65° anno di età anteriormente al 1° gennaio 2026 e, pertanto non godono più dell’assegno, saranno avvisati dalle Sedi INAIL competenti “nel più breve tempo possibile” (Circolare).
Questi ultimi sono tenuti a presentare “con la massima urgenza l’istanza per il riconoscimento dell’assegno, tenendo conto che il diritto stesso potrà decorrere dal mese successivo alla presentazione dell’istanza”.
Assicurati che non hanno mai percepito l’assegno
Una terza casistica riguarda i titolari di rendita diretta che, pur in possesso dei requisiti prescritti, non hanno mai presentato istanza e, pertanto, non sono mai stati destinatari dell’assegno.
Per quest’ultima tipologia, gli interessati che non abbiano ancora compiuto l’età per accedere al collocamento in quiescenza (67 anni di età) potranno presentare istanza alla Sede INAIL competente e ottenere l’eventuale riconoscimento dell’assegno, con decorrenza sempre dal mese successivo alla data dell’istanza.
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