Assegno di incollocabilità INAIL: rivalutazione dal 1° luglio 2025. Istruzioni per le domande

Paolo Ballanti 22/05/25
Allegati

I soggetti colpiti da infortunio sul lavoro o malattia professionale e titolari della rendita diretta INAIL possono ottenere il pagamento di una particolare prestazione riservata a quanti si trovano nell’impossibilità di beneficiare del sistema del collocamento obbligatorio nelle imprese private: l’assegno di incollocabilità.

Il sussidio svolge una funzione sostitutiva dell’avviamento obbligatorio al lavoro riconosciuto ai soggetti invalidi che hanno perso ogni capacità lavorativa ovvero che, per il grado o la natura dell’invalidità, possono risultare nocivi per l’incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti.

Dal prossimo 1° luglio, per effetto dell’aumento del costo della vita, rilevato dall’ISTAT tra il 2023 e il 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito con apposito D.M. la rivalutazione dell’assegno mensile a 308,23 euro.
Analizziamo in dettaglio a chi spetta la prestazione e come richiederla.

Indice

A chi spetta l’Assegno di incollocabilità

Stando al Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i titolari di rendita INAIL diretta possono presentare apposita richiesta all’Istituto di Assegno di incollocabilità se:

  • hanno un’età non superiore ai limiti pensionabili;
  • sono riconosciuti incollocabili dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL);
  • presentano un grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall’INAIL secondo le tabelle allegate al Testo unico per infortuni sul lavoro verificatisi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006;
  • hanno un grado di menomazione dell’integrità psico-fisica / danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.

L’ammontare dell’assegno è riconosciuto mensilmente dall’INAIL insieme alla rendita, oltre ad essere soggetto a rivalutazione, come anticipato, in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo, rilevato dall’ISTAT.

La rivalutazione dell’importo dal 1° luglio 2025

Come reso noto con Circolare INAIL 30 del 20 maggio 2025, l’ultimo Decreto del Ministro del lavoro (il numero 52 del 18 aprile 2025) rivaluta dal prossimo 1° luglio l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità, che sale a 308,23 euro.

La rivalutazione si è resa necessaria a seguito della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, intervenuta tra il 2023 e il 2024, pari allo 0,80%.

Il Decreto, in sostanza, approva la proposta del Consiglio di Amministrazione dell’INAIL di cui alla delibera del 26 marzo 2025, numero 41.
Alle operazioni di conguaglio delle somme, derivanti dalla rivalutazione dell’importo mensile, provvederà direttamente la Direzione centrale per l’organizzazione digitale con il pagamento del rateo di agosto 2025.

Allegato

Circolare INAIL n.30/2025 67 KB

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DecorrenzaImporto mensile dell’assegno di incollocabilitàDecreto ministeriale
1° luglio 2024305,78 euroDecreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 26 giugno 2024, numero 108
1° luglio 2025308,23 euroDecreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 aprile 2025, numero 52

Come ottenere l’Assegno di incollocabilità

Per poter ricevere l’Assegno di incollocabilità è necessario che il titolare della rendita presenti un’apposita richiesta in tal senso (eventualmente con l’assistenza di un patronato) alla sede INAIL territorialmente competente in base al suo luogo di domicilio, in alternativa:

  • recandosi allo sportello della sede INAIL competente (cerca qui la tua sede Inail);
  • a mezzo posta ordinaria;
  • con posta elettronica certificata (PEC).

    L’assegno può essere riconosciuto anche su espresso parere del medico INAIL al momento dell’accertamento del danno permanente.

    La domanda di assegno deve comprendere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extra-lavorativa, se esistente) e una fotocopia del documento di identità.

    In caso di invalidità extra-lavorativa, è necessario presentare la relativa certificazione.

    Per coloro che si avvalgono dei servizi dei patronati, al fine di poter presentare la domanda di assegno, è opportuno produrre i seguenti documenti:

    • documento di identità (carta di identità o altro documento equipollente);
    • tessera sanitaria (per il codice fiscale);
    • documentazione INAIL relativa alla costituzione della rendita per infortunio / malattia professionale, comprensiva di data evento, numero rendita e descrizione dell’inabilità lavorativa accertata;
    • eventuale certificazione a supporto, in presenza di invalidità extra-lavorativa;
    • coordinate IBAN di conto corrente, carta prepagata o libretto postale.

    Riconoscimento della prestazione

    L’assegno è riconosciuto dall’INAIL trascorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta e sino al compimento dell’età pensionabile, a meno che nel frattempo non si verifichino variazioni nella condizione di incollocabilità.

    La prestazione è liquidata, in alternativa, a mezzo:

    • accredito su conto corrente bancario o postale;
    • accredito su libretto di deposito nominativo bancario o libretto di deposito nominativo postale;
    • accredito su carta prepagata dotata di codice IBAN;
    • tramite gli istituti di credito convenzionati con l’INPS per i titolari di rendita che riscuotono all’estero;
    • per importi non superiori a 1.000,00 euro, con pagamento in contanti domiciliato presso uno sportello bancario o postale.

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