Assegno di inclusione: nuove domande da luglio 2025. Ecco per chi e come fare

Per i primi beneficiari ADI scadono i 18 mesi di sussidio. Al via la domanda di proroga.

Paolo Ballanti 27/06/25

Venerdì 27 giugno 2025 rappresenta per tanti beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) l’ultima data di accredito del sussidio alla luce della scadenza dei diciotto mesi di fruizione della misura introdotta dal 1° gennaio 2024 a norma del Decreto – legge 4 maggio 2023, numero 48.

La buona notizia è che, previa sospensione di un mese, l’ADI può essere rinnovato per periodi ulteriori di dodici mesi, a seguito di apposita domanda all’INPS.

Analizziamo la questione in dettaglio.

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Indice

Qual è la durata dell’Assegno di Inclusione?

A norma dell’articolo 3, comma 2, Decreto – legge numero 48/2023 il beneficio economico dell’ADI è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi.

Cosa succede dopo i diciotto mesi di ADI?

Quanti hanno beneficiato dell’ADI per i primi diciotto mesi, nello specifico da gennaio 2024 a giugno 2025, non hanno più diritto da luglio ad ulteriori quote mensili del sussidio a meno che non presentino una nuova domanda all’INPS, volta ad ottenere il rinnovo della misura.
Il citato articolo 3, comma 2 dispone infatti che, previa sospensione di un mese, la misura è rinnovata per “periodi ulteriori di dodici mesi”.
Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è “sempre prevista la sospensione di un mese”.

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Necessaria la nuova domanda all’Inps

Una volta scaduti i primi diciotto mesi di fruizione, per poter continuare a percepire l’ADI per ulteriori dodici mesi, previa sospensione di un mese, è necessario inviare apposita domanda all’INPS (già a partire da martedì 1° luglio).
L’Assegno è riconosciuto a seguito di richiesta di uno degli appartenenti il nucleo familiare in cui è presente almeno un componente nelle seguenti condizioni:

  • Disabilità, come definita ai sensi del DPCM numero 159/2013;
  • Minorenne;
  • Con almeno sessanta anni di età;
  • Situazione di svantaggio e inserimento in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali, certificato dalla Pubblica Amministrazione.

I nuclei familiari interessati possono inviare l’istanza all’Istituto in autonomia, collegandosi all’apposita piattaforma online, disponibile in “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Assegno di Inclusione (ADI)”.

Per poter accedere al servizio è necessario possedere le credenziali SPID, CIE o CNS.

In alternativa la domanda può essere trasmessa all’INPS avvalendosi dei servizi offerti da patronati e Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

I requisiti per l’Assegno di inclusione 2025

I richiedenti l’ADI, anche in fase di rinnovo della misura, devono possedere, per tutta la durata della stessa, i requisiti richiesti dal Decreto – legge numero 48/2023, in particolare:

  • Requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza;
  • Requisiti economici;
  • Ulteriori requisiti.
Macro – categoriaTipologia di requisitoRequisito
Requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenzaCittadinanza (situazioni alternative con riguardo al soggetto richiedente l’ADI)Cittadinanza italiana o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
Cittadino di altro paese dell’Unione Europea o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
Cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Titolare dello status di protezione internazionale o dello status di apolide
Residenza (con riguardo al soggetto richiedente l’ADI)Residenza in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo (il requisito della residenza è esteso agli altri componenti del nucleo familiare beneficiari dell’ADI)
Requisiti economiciCon riguardo all’intero nucleo familiare del soggetto richiedenteValore dell’ISEE in corso di validità non superiore a 10.140,00 euro
Valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.500,00 euro annui, moltiplicata per l’apposito valore della scala di equivalenza ADI (se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia reddituale passa a 8.190,00 euro annui, moltiplicati per la scala di equivalenza)
Valore del reddito familiare inferiore a 10.140,00 euro se il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione
Patrimonio mobiliare non superiore, rispettivamente, a 6.000,00 euro / 8.000,00 euro o 10.000,00 euro a seconda del numero dei familiari
Non essere intestatari o avere nella piena disponibilità autoveicoli e motoveicoli che superano determinati valori in termini di cilindrata e data di immatricolazione
Non essere intestatari o avere nella piena disponibilità navi o imbarcazioni da diporto, nonché aeromobili di qualsiasi genere
Ulteriori requisiti/Non essere sottoposti a misure cautelari / di prevenzione e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 Codice Procedura Penale, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta
Non essere disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta ai sensi dell’articolo 7, Legge numero 604/1966
Non risiedere in strutture a totale carico pubblico
Aver adempiuto all’obbligo di istruzione ovvero essere iscritto e frequentare percorsi di istruzione degli adulti di primo livello

Da quando decorre il rinnovo dell’ADI?

I dodici mesi di rinnovo dell’ADI decorrono, in ragione della sospensione di un mese (luglio 2025), dalla prossima mensilità di agosto.

Stando al calendario ufficiale dell’INPS (disponibile sulla pagina “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Assegno di Inclusione (ADI)”) il primo pagamento (a mezzo ricarica della Carta ADI) è previsto per giovedì 14 agosto.

In caso contrario, la misura è posta in pagamento il mese successivo (arretrati di agosto compresi), nello specifico lunedì 15 settembre.

I pagamenti ulteriori rispetto al primo sono previsti invece per:

  • Sabato 27 settembre 2025;
  • Lunedì 27 ottobre 2025;
  • Giovedì 27 novembre 2025;
  • Sabato 20 dicembre 2025.

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Foto copertina: istock/GamePH

Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere