Artigiani e commercianti, sconto contributi rifiutato: come chiedere il riesame della domanda INPS

Paolo Ballanti 23/07/25
Allegati

In piena emergenza COVID-19 la Legge 30 dicembre 2020, numero 178 per ridurre gli effetti negativi causati dalla pandemia sul reddito di lavoratori autonomi e professionisti ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un apposito fondo destinato a finanziare l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali.

Beneficiari dello sgravio sono autonomi e professionisti delle Gestioni previdenziali dell’INPS oltre agli iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi numero 509/1994 e numero 103/1996.

Conclusasi il 30 settembre 2021 la finestra temporale di presentazione delle domande di esonero, l’Istituto ha avviato una serie di verifiche dirette ad accertare il possesso dei requisiti per la legittima fruizione della misura.

Contro l’eventuale annullamento totale o parziale dell’esonero, conseguente ai controlli INPS, è possibile inviare un’apposita istanza di riesame.
Grazie al recente Messaggio 15 luglio 2025, numero 2253 l’Istituto ricorda la procedura che artigiani e commercianti devono seguire per trasmettere in via telematica la domanda di riesame.

Indice

L’esonero parziale dei contributi

Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 17 maggio 2021, fissa l’esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi dovuti per la stessa annualità 2021, ad un importo massimo individuale di 3 mila euro su base annua, da riparametrare e applicare mensilmente per ciascun lavoratore autonomo o professionista.

Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL.

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A chi spetta l’esonero parziale

L’esonero parziale spetta agli iscritti:

  • Alle Gestioni speciali dell’AGO (INPS) come artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • Alla Gestione separata dell’INPS che dichiarano redditi di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR;
  • Alle Casse professioni autonome disciplinate dai decreti legislativi numero 509/1994 e numero 103/1996;
  • Alla Gestione separata INPS come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla Legge numero 3/2018, già collocati in pensione;
  • Alle Casse professioni autonome disciplinate dai citati decreti legislativi numero 509/1994 e numero 103/1996, come professionisti, medici, infermieri e altri operatori di cui alla Legge numero 3/2018, già collocati in pensione.

Requisiti specifici

Per gli iscritti alla Gestioni previdenziali INPS l’esonero spetta a condizione che:

  • Risulti una posizione aziendale attiva alla data del 31 dicembre 2020;
  • Risulti un’iscrizione alla Gestione previdenziale per la quale è richiesto l’esonero alla data del 1° gennaio 2021.

E’ altresì necessario:

  • Aver subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto agli stessi dati dell’annualità 2019;
  • Aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione previdenziale non superiore a 50 mila euro;
  • Il possesso del DURC, per attestare la regolarità contributiva;
  • Non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, eccezion fatta per il lavoro a chiamata senza diritto all’indennità di disponibilità;
  • Non essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato.

Le verifiche Inps

Al pari di quanto avviene per altre forme di sostegno economico riconosciute dall’INPS, l’Istituto stesso ha effettuato, in due successive fasi, la verifica centralizzata sulla sussistenza dei requisiti per beneficiare dell’esonero parziale dei contributi, in particolare:

  • Iscrizione alla Gestione previdenziale;
  • Assenza di contratto di lavoro subordinato, eccezion fatta per il rapporto di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità;
  • Titolarità di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato.

A seguire (Messaggio INPS 27 giugno 2024, numero 2406) l’Istituto ha comunicato il completamento dei controlli relativi ai seguenti ulteriori requisiti:

  • Possesso del requisito della regolarità contributiva, attestato con il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
  • Aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
  • Aver percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione previdenziale non eccedente i 50 mila euro;
  • Rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

L’esito delle verifiche è consultabile dai soggetti assicurati nel Cassetto previdenziale della Gestione di riferimento, in calce alla domanda di esonero.
A fronte di un esito positivo dei controlli, per gli importi concessi a titolo di esonero, si “procederà con l’aggiornamento della posizione assicurativa UNEX” (Messaggio INPS numero 2406/2024). 

In caso di annullamento totale o parziale dell’esonero, il relativo provvedimento (ancora l’INPS) “viene notificato direttamente al contribuente interessatoil quale ha la possibilità di trasmettere una domanda di riesame.

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Chiedere il riesame

Contro gli esiti delle verifiche condotte dall’INPS sulla spettanza dell’esonero parziale dei contributi è possibile proporre istanza di riesame avvalendosi dell’apposita funzionalità presente sul sito inps.it e, altresì, trasmettere la documentazione a supporto della domanda.

A tal proposito si utilizza il link “Riesame” disponibile nella stessa sezione del Cassetto previdenziale in cui è stata presentata la domanda di esonero.

Domanda di riesame online per artigiani e commercianti, come inviarla?

Con il Messaggio 15 luglio 2025, numero 2253 l’INPS ribadisce le istruzioni per inviare le istanze di riesame da parte degli iscritti alle Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali.

Nello specifico, per trasmettere l’istanza e inviare la documentazione necessaria, è sufficiente selezionare il link “Riesame” presente nella pagina raggiungibile collegandosi a “inps.it – Imprese e Liberi Professionisti – Cassetto previdenziale artigiani e commercianti – Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L. 178/2020 – Consultazione – Domanda”.

Si ricorda che l’accesso al cassetto previdenziale è possibile solo per gli utenti con le credenziali, in alternativa, SPID, CIE o CNS.

Il sistema, rende noto l’INPS, effettua comunque una verifica sull’istanza che si intende trasmettere, bloccandone l’invio nel caso in cui l’utente abbia già presentato una domanda di riesame.

In situazioni simili è necessario contattare la sede INPS territorialmente competente (sempre online) sfruttando la funzionalità “Comunicazione Bidirezionale” presente nel servizio “Cassetto Previdenziale del Contribuente” dove, dopo aver inserito il proprio codice fiscale e selezionato la specifica posizione previdenziale, è possibile abilitare nella sezione “Contatti” la funzionalità “Nuova richiesta” contenente il messaggio da inviare all’Istituto.

La comunicazione dovrà essere qualificata con:

  • Oggetto Contribuzione ordinaria fissi / oltre il minimale;
  • L’inserimento nelle note della dicitura “Esonero contributivo legge n. 178/2020”.

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Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere