Apprendistato di primo livello: regole e chiarimenti INL 2023

Paolo Ballanti 15/09/23
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Arrivano dall’Ispettorato del lavoro alcuni chiarimenti importanti sull’instaurazione di un contratto di Apprendistato di primo livello. Qualificato come contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’apprendistato è un rapporto finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.

L’azienda, non a caso, oltre a riconoscere la retribuzione a fronte della prestazione lavorativa dell’apprendista, fornisce gli insegnamenti necessari (direttamente o a mezzo delle strutture competenti) per ottenere: un titolo di studio; una professionalità o le competenze specifiche di un mestiere; esperienze funzionali al raggiungimento di titoli di studio di livello universitario o di alta formazione.

Ciascuna di queste tre ipotesi identifica altrettanti tipi di apprendistato. Alla luce dei chiarimenti forniti di recente dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la Nota del 7 agosto 2023 numero 1369 analizziamo in dettaglio cos’è e come funziona l’apprendistato di primo livello.

Per approfondire tutti gli aspetti di un contratto di lavoro dipendente consigliamo il libro “Il lavoro subordinato“. Il volume analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile.

Indice

Apprendistato di primo livello: cos’è e a cosa serve

L’apprendistato di primo livello si differenzia, in virtù delle finalità e dei percorsi formativi diversi, dalle altre due tipologie di rapporto:

  • apprendistato professionalizzante (di secondo livello);
  • apprendistato di alta formazione e ricerca (di terzo livello);

In particolare, l’apprendistato di primo livello è costruito per assicurare al lavoratore:

  • la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • l’acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di competenze tecnico – professionali ulteriori rispetto a quelle previste dai regolamenti scolastici.

Ecco in tabella i dettagli dell’attività formativa:

ApprendistatoCaratteristiche del rapporto
Per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore– Viene coniugata la formazione in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione;
–  Finalizzato al conseguimento di un titolo riconosciuto nell’ordinamento scolastico
Per l’acquisizione, oltre che del diplomaRivolto ai giovani:
– Iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore;
–  Frequentanti il corso annuale integrativo che si conclude con l’esame di Stato;
–  Frequentanti il corso annuale integrativo che si conclude con l’esame di Stato;
e finalizzato al conseguimento di competenze tecnico – professionali ulteriori rispetto a quelle previste dai regolamenti scolastici (utili anche per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore)

Apprendistato di primo livello: come funziona la Formazione

Nell’apprendistato di primo livello la formazione in azienda si coniuga con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione, sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni.

A regioni e province autonome è affidato il compito di regolamentare i profili formativi dell’apprendistato di primo livello con autonomi provvedimenti.
In assenza di regolamentazione regionale l’attivazione è rimessa al Ministero del Lavoro, attraverso propri decreti.

Al datore di lavoro è chiesto di sottoscrivere un protocollo formativo con l’istituzione cui lo studente è iscritto. Nel documento sono stabiliti contenuti e durata degli obblighi formativi dell’azienda.

Nell’ambito dell’apprendistato che si svolge con riferimento al sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna all’azienda è a carico dell’istituzione formativa cui l’apprendista è iscritto, nel limite del 60% dell’orario ordinamentale (per il secondo anno) e del 50% per il terzo e quarto anno, nonché per l’anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica.

Apprendistato di primo livello: a chi è rivolto

L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore può interessare i soggetti dai 15 anni compiuti fino al compimento dei 25 anni.

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Il lavoro subordinato

Il volume analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni). L’opera è stata realizzata pensando al direttore del personale, al consulente del lavoro, all’avvocato e al giudice che si trovano all’inizio della loro vita professionale o che si avvicinano alla materia per ragioni professionali provenendo da altri ambiti, ma ha l’ambizione di essere utile anche all’esperto, offrendo una sistematica esposizione dello stato dell’arte in merito alle tante questioni che si incontrano nelle aule del Tribunale del lavoro e nella vita professionale di ogni giorno. L’opera si colloca nell’ambito di una collana nella quale, oltre all’opera dedicata alla cessazione del rapporto di lavoro (a cura di C. Colosimo), sono già apparsi i volumi che seguono: Il processo del lavoro (a cura di D. Paliaga); Lavoro e crisi d’impresa (di M. Belviso); Il Lavoro pubblico (a cura di A. Boscati); Diritto sindacale (a cura di G. Perone e M.C. Cataudella). Vincenzo FerranteUniversità Cattolica di Milano, direttore del Master in Consulenza del lavoro e direzione del personale (MUCL);Mirko AltimariUniversità Cattolica di Milano;Silvia BertoccoUniversità di Padova;Laura CalafàUniversità di Verona;Matteo CortiUniversità Cattolica di Milano;Ombretta DessìUniversità di Cagliari;Maria Giovanna GrecoUniversità di Parma;Francesca MalzaniUniversità di Brescia;Marco NovellaUniversità di Genova;Fabio PantanoUniversità di Parma;Roberto PettinelliUniversità del Piemonte orientale;Flavio Vincenzo PonteUniversità della Calabria;Fabio RavelliUniversità di Brescia;Nicolò RossiAvvocato in Novara;Alessandra SartoriUniversità degli studi di Milano;Claudio SerraAvvocato in Torino.

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In particolare, l’apprendista deve risultare regolarmente iscritto ad un percorso formativo. Inoltre, il contratto può essere attivato:

  • prima dell’avvio del tirocinio, purché la persona risulti già iscritta;
  • contestualmente all’avvio del percorso formativo;
  • in itinere, a percorso formativo avviato, a condizione che sia garantita la durata minima contrattuale di sei mesi ed il rispetto dell’orario minimo.

Chi può assumere apprendisti?

I datori di lavoro di qualunque settore produttivo possono ricorrere all’apprendistato, nel rispetto di determinati limiti numerici:

  • aziende da 0 a 2 dipendenti: possono assumere un numero massimo di 3 apprendisti;
  • aziende da 3 a 9 dipendenti: il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio;
  • datori di lavoro oltre 9 dipendenti: rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio

Il mancato rispetto delle soglie citate, previo accertamento del personale ispettivo, comporta la conversione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato.

Limiti specifici, diversi a seconda dell’attività svolta, operano con riferimento alle aziende artigiane.

Quanto può durare l’Apprendistato di primo livello?

La durata del contratto, comunque non inferiore ai sei mesi, varia a seconda della tipologia di apprendistato.

In termini di Apprendistato di primo livello, è importante distinguere tra apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, da un lato, ed apprendistato per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai regolamenti scolastici.

  • Per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore >> non superiore a 3 anni, elevati a 4 in caso di diploma professionale quadriennale;
  • Per l’acquisizione (oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore) di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai regolamenti scolastici >> non superiore a 4 anni, ridotti a 2 per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l’esame di Stato

L’apprendistato stagionale per i minori: i chiarimenti INL

La Nota INL del 7 agosto 2023 prende le mosse da una richiesta di parere formulata dall’Ispettorato interregionale del lavoro di Venezia, a seguito di un quesito dell’ITL di Rimini, riguardante i requisiti per la stipulazione di un contratto di apprendistato di primo livello con uno studente minorenne, di età compresa tra i 16 e i 17 anni, per l’attività stagionale in qualità di cuoco, soltanto se proveniente da un istituto scolastico alberghiero.

Allegato

Nota INL 7 agosto 2023 – Apprendistato 263 KB

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Nel ricordare che con l’apprendistato si instaura un percorso formativo “duale”, che si realizza in parte presso un’istituzione formativa che eroga la formazione esterna ed in parte presso un’impresa che garantisce invece la formazione interna, l’INL sottolinea che:

  • non si evince in linea di principio una preclusione per l’accesso al contratto di apprendistato stagionale derivante dall’iscrizione ad uno specifico percorso di istruzione;
  • tuttavia, al datore di lavoro è chiesto di verificare, nel corso del primo contatto con l’istituzione formativa, l’effettiva fattibilità del contratto di apprendistato, attraverso l’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (come qualifica o diploma).

In conclusione, a parere dell’Ispettorato Nazionale, fermi restando gli ulteriori requisiti di legge, pur non derivando, a livello di Regione Emilia – Romagna, la necessità di una stretta correlazione tra percorso di istruzione ed attività lavorativa, l’azienda e l’istituzione formativa “non possono prescindere dal valutare la sussistenza di tale correlazione, anche alla luce della certificazione finale che dovrà essere rilasciata dall’istituzione formativa di provenienza dello studente ai sensi dell’art. 46, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015”.
 


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Foto di copertina: istock/simonkr

Paolo Ballanti