Un lavoro da fare all’estero: quali adempimenti per svolgerlo

 

Interrogativo DOMANDA

Gentile LeggiOggi, mio figlio ha deciso di andarsene dall’Italia dopo la laurea e di cercare lavoro all’estero, fino a che studiava era a carico mio fiscalmente, ora come dovrò comportarmi se inizierà, all’estero a conseguire un reddito per il lavoro, che mi auguro, svolgerà? Dovrà pagare le tasse in Italia? Ringrazio fin da ora. Marco. (Marco B. – Prelo – PC).

 

Nuvola   

 

 I PUNTI A CUI RISPONDERE

Il Sig. Marco B. pone una serie di domande alle quali risponderemo per gradi.

  1. Come si deve comportare il genitore che ad un certo punto non ha più il figlio fiscalmente a carico, poiché inizia a lavorare e a conseguire un reddito?
  2. Se il figlio si trasferisce all’estero quali sono gli obblighi da considerare?
  3. Se il figlio consegue un reddito all’estero come deve comportarsi con il fisco italiano?

 

Lampadina  RISPOSTA

Il genitore ed il figlio a carico

Generalmente accade che un genitore (o entrambi), che ha un figlio fiscalmente a carico benefici delle “detrazioni per famigliari a carico”; quando il figlio stesso inizia a lavorare, è bene che il genitore o i genitori comunichino al datore di lavoro o all’ente pensionistico, a seconda che essi lavorino ancora o siano in pensione, la nuova condizione del figlio, in modo tale da non attribuire più ai genitori il carico fiscale.

Nell’eventualità poi che il figlio, nonostante l’attività lavorativa, non maturi reddito sufficiente per non essere più considerato a carico (2.582 euro di reddito lordo conseguito dal figlio), il genitore o i genitori, potranno recuperare la minore detrazione avuta nell’anno, facendola valere nella dichiarazione dei redditi (Unico o 730).

Se il figlio si trasferisce all’estero quali obblighi occorre osservare

Ai fini della tassazione italiana, pagano le imposte in Italia:

  • gli italiani che producono reddito in Italia
  • gli stranieri che producono reddito in Italia
  • gli italiani che producono reddito all’estero (con alcune eccezioni)

La prima regola essenziale è verificare che il reddito prodotto al di fuori dell’Italia non sia il frutto della permanenza di più di 183 giorni nello stato estero. La residenza in Italia per più della metà dell’anno d’imposta è infatti requisito essenziale per essere considerati debitori di imposte al Fisco italiano. Infatti potrebbero verificarsi, per il figlio del Sig. Marco B. le seguenti ipotesi:

  1. è iscritto all’anagrafe del comune dove risiedono anche i genitori, ma vive e  lavora all’estero.
  2. non è iscritto all’anagrafe del comune di residenza, è iscritto all’Aire e vive e lavora all’estero.

Nel caso 1, indipendentemente dalla materiale residenza del soggetto in Italia, se esso è iscritto all’anagrafe comunale, risulta essere residente sul territorio italiano e qualunque reddito egli produca è soggetto al pagamento delle imposte italiane.

Nel caso 2, invece, occorre premettere che la Legge n.470/88 ha istituito l’AIRE (l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) che raccoglie i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore a 12 mesi.

I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all’estero (compresi i Paesi dell’Unione europea) devono rendere una dichiarazione all’Ufficio anagrafe del proprio comune oppure, all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza (artt. 2 e 6 della predetta Legge n. 470 – 1988).

La predetta iscrizione, che viene eseguita gratuitamente, è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 L. 470-1988) e comporta la cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente del Comune italiano di provenienza.

L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.

 

Il reddito conseguito all’estero e il fisco italiano

L’iscrizione all’AIRE però non basta per potere affermare di risiedere fiscalmente all’estero e pagare le tasse solo in quel Paese.

Ciò a causa del fatto che la legge italiana dispone che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti nel territorio italiano le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono

  • iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o
  • hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Le condizioni sopra citate sono alternative tra loro, nel senso che è sufficiente che ricorra una sola di esse perché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia (e quindi dichiari qui tutti i redditi posseduti, indipendentemente dal luogo nel quale siano stati prodotti).

Ai fini fiscali i concetti di domicilio (luogo dove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi) e residenza (luogo in cui la persona ha la propria dimora abituale) devono intendersi non solo letteralmente secondo quanto disposto dall’art. 43 del Codice civile, ma più ampiamente, ricomprendendo all’interno della categoria affari e interessi non solo quelli di natura strettamente patrimoniale ma anche quelli morali, sociali e familiari e considerando quale dimora abituale quella che può essere dimostrata dalle abitudini di vita. Pare quindi che

  • lasciare i genitori, la fidanzata, gli amici per andare a lavorare all’estero,
  • mantenere ad esempio un conto corrente bancario in Italia dove vengono accreditati gli stipendi,
  • tornare “spesso” in Italia per rivedere i propri “affetti”
  • dichiarare di non risiedere in Italia iscrivendosi all’AIRE,

non basti.

Detto quanto sopra le soluzioni sono due:

  1. il figlio del Sig. Marco B, sarà residente fiscalmente all’estero e quindi dichiarerà i redditi e pagherà le imposte dovute, nel Paese straniero (dando un taglio netto con l’Italia, almeno per un po);
  2. il figlio del Sig. Marco B non possiede tutti i requisiti per potere essere considerato fiscalmente residente all’estero e quindi dovrà dichiarare in Italia i redditi conseguiti nel Paese straniero. In questa ipotesi però si deve ricordare che l’Italia ha stipulato molti trattati bilaterali con Paesi esteri allo scopo evitare le doppie imposizioni e stabilire quindi le pretese impositive di ciascuno di essi; in questi casi, per la tassazione dei vari redditi, bisognerà seguire le disposizioni ivi previste.

Nel caso in cui non esistesse alcun Trattato oppure questo prevedesse la tassazione sia in Italia che nel Paese estero dei redditi posseduti dal contribuente, questi saranno dichiarati nei quadri dell’Unico secondo la loro natura (RC, RE, RF ecc.) e sarà possibile, ai sensi dell’art. 165 del TUIR, recuperare le imposte pagate definitivamente all’estero sui predetti redditi .

Per riassumere occorre:

  • l’iscrizione all’AIRE;
  • verificare il periodo d’iscrizione nell’arco del periodo d’imposta, nelle anagrafi della popolazione residente;
  • verificare il requisito della residenza e del domicilio;
  • appurare l’esistenza di Trattati contro le doppie imposizioni stipulate da l’Italia e il Paese straniero, attenendosi ad esso per il trattamento fiscale dei redditi da dichiarare;
  • se non esistessero i Trattati di cui sopra oppure i redditi fossero da tassare in entrambi i Paesi, presentare in Italia la dichiarazione dei redditi per il recupero di quanto pagato a titolo di imposte all’estero.

 

 Lavori  

  ESEMPIO PRATICO

Nel caso pratico proposto dal Sig. Marco B. purtroppo non è dato di sapere se suo figlio si recherà in un paese privo di convenzioni, tuttavia egli potrà considerare quanto segue.

È sempre riconosciuta la possibilità di detrarre il credito spettante per le imposte pagate a titolo definitivo all’estero sulla base delle regole dettate dall’art. 165 del TUIR.

 

Va precisato che il credito d’imposta spetta solo quando l’imposta estera risulti pagata a titolo definitivo entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita ai redditi oggetto di dichiarazione; diversamente sarà possibile beneficiare del credito d’imposta nei periodi successivi in cui la stessa risulterà pagata a titolo definitivo.

 

Esclamativo

 

PER RIASSUMERE

I mantenimento della residenza in Italia comporta l’obbligo di pagare le imposte nel nostro paese anche sui redditi prodotti all’estero sulla base del principio della world wide taxation, salvo previsioni particolari contenute nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

 

Matilde Fiammelli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento