Affitti: parte il Fondo per la morosità incolpevole. Le nuove norme

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Affitti, rivoluzione nei pagamenti. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto 102/2013, entrano in vigore le disposizioni che stabiliscono le nuove modalità di pagamento per gli inquilini afflitti da morosità incolpevole.

Non sarà più un reato il mancato pagamento dell’affitto, ma la linea morbida adottata con il decreto di fresca pubblicazione dipenderà solo dal persistere di determinate condizioni. Solo in tal caso, infatti, i residenti che non pagano l’affitto ai proprietari potranno attingere al fondo contributivo predisposto dal governo.

Quali sono i requisiti

Secondo quanto stabilisce il decreto 102 uscito in Gazzetta, da lunedì 14 luglio si definisce morosità incolpevole come la “situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare”. Per questa ragione, il provvedimento identifica alcune condizioni specifiche attraverso cui questa condizione si più realizzare:

  • licenziamento
  • cassa integrazione
  • riduzione dell’orario di lavoro
  • malattia grave
  • infortunio
  • decesso di un familiare

In generale, viene riconosciuto il diritto alla morosità incolpevole a quelle famiglie vittime di una riduzione del reddito oppure incapaci di affrontare le normali spese mediche e assistenziali.

Come accedere agli aiuti?

Il decreto 102 dispone non solo i criteri attraverso cui viene riconosciuta la morosità incolpevole degli inquilini, ma anche il passaggio successivo, cioè le modalità e i limiti di accesso al Fondo apposito messo a disposizione dallo Stato. Nello specifico, viene stabilito il tetto a 8mila euro.

La precedenza ne riconoscimento dei contributi, ovviamente, verrà concessa ai quei residenti in arretrato con il pagamento del canone, che abbiano già ricevuto il provvedimento di rilascio esecutivo. A questi sarà consentito stipulare un nuovo accordo con il proprietario a canone concordato e cedolare secca del 10%.

Qualora non sussistano le condizioni per il deposito cauzionale al fine di avviare la sottoscrizione di un nuovo accordo sull’affitto, invece, sarà il Comune a intervenire per fare in modo che nel momento dell’ingresso dell’inquilino in casa secondo le nuove condizioni, non sussista più lo stato di morosità.

Vai al testo del decreto 

 

Francesco Maltoni

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