Il 16 giugno 2025 è scaduto il termine per il versamento della prima rata dell’IMU 2025, l’imposta sugli immobili.
I soggetti passivi privati tenuti al pagamento dell’imposta liquidano gli importi dovuti a mezzo modello F24 (telematico o cartaceo), bollettino postale o piattaforma PagoPA (in attesa dell’apposito DM attuativo).
Trattandosi di somme che vengono autoliquidate dai contribuenti possono verificarsi ipotesi di omessi o tardivi versamenti.
Analizziamo in dettaglio a quanto ammontano, in questi casi, sanzioni e interessi se si ricorre all’istituto del ravvedimento operoso.
Indice
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Le date per il versamento dell’IMU
I soggetti privati versano l’Imposta Municipale Propria, per l’anno in corso, in alternativa:
- In un’unica soluzione, entro il 16 giugno 2025;
- In due rate, entro il 16 giugno 2025 e il 16 dicembre 2025.
In quest’ultima situazione:
- La prima rata (in acconto) è pari all’imposta dovuta per il primo semestre, determinata in ragione dell’aliquota e delle detrazioni dell’anno precedente;
- La seconda rata (a saldo) corrisponde all’imposta dovuta per l’anno in corso, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze al 28 ottobre di ciascuna annualità (in caso di mancata pubblicazione delle aliquote entro la data in parola si applicano le aliquote base).
L’obbligo di versare l’IMU ricorre solo se la somma dovuta eccede i 12,00 euro o l’importo eventualmente deliberato dal comune.
Se l’acconto è pari o inferiore alle soglie citate il contribuente versa l’intera IMU direttamente entro il 16 dicembre 2025.
Per le abitazioni principali contano solo gli immobili di lusso
Si precisa che, con riguardo all’abitazione principale e relative pertinenze, l’IMU opera solo per le categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili di lusso).
Si assumono come pertinenze le unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per categoria, anche se risultano iscritte in catasto unitamente all’abitazione e destinate in modo durevole al suo servizio e ornamento.
L’imposta è commisurata ai mesi di possesso del bene, considerando come mese intero i periodi in cui il possesso stesso ha interessato più della metà dei giorni di cui il mese è composto.
In caso di acquisto, il giorno di trasferimento dell’immobile è imputato al soggetto acquirente.
Chi si fa carico dell’IMU?
Si considerano soggetti passivi dell’imposta, tenuti al versamento delle somme:
- Proprietario, a partire dal momento dell’acquisto dell’immobile;
- Titolari di diritti reali in caso di usufrutto, uso o abitazione, superficie o enfiteusi (a decorrere dall’acquisto del diritto);
- Genitore assegnatario della casa familiare per provvedimento del giudice che costituisce anche il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
- Locatario in base ad un contratto di leasing, a decorrere dalla stipula del contratto e per tutta la sua durata.
Per l’acconto IMU c’è il ravvedimento operoso
Il contribuente che omette o versa in ritardo l’acconto IMU in scadenza il 16 giugno 2025 può sanare la violazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
In tal caso è necessario versare sanzioni e interessi unitamente all’IMU dovuta.
L’istituto del ravvedimento è possibile, ricordiamolo, sino a quando non si ricevono:
- Atti di accertamento, liquidazione, recupero di crediti d’imposta, irrogazione di sanzioni (la preclusione interessa il periodo d’imposta / imposta oggetto dell’atto);
- Comunicazione relativa agli errori rinvenuti a seguito di controllo automatico e formale delle dichiarazioni (la preclusione riguarda le sole irregolarità evidenziate nella comunicazione, mentre le altre violazioni possono essere comunque oggetto di ravvedimento).
Come si perfeziona il ravvedimento?
Per poter ravvedere l’acconto IMU 2025 il contribuente è tenuto a:
- Eseguire l’adempimento omesso;
- Versare la sanzione in misura ridotta;
- Versare l’IMU dovuta e gli interessi di mora.
Si precisa che il ravvedimento non preclude in ogni caso l’avvio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre amministrative di controllo/accertamento.
Come si calcolano gli interessi di mora?
Gli interessi di mora, da versare insieme all’imposta e alle sanzioni, si calcolano sull’ammontare dell’IMU non versata entro la scadenza del 16 giugno 2025, in base alla seguente formula:
Interessi = capitale (IMU dovuta) * saggio di interesse legale (il 2 per cento annuo per l’anno corrente) * numero giorni di ritardo rispetto alla scadenza del 16 giugno 2025 / 365 giorni (anche se trattasi di anni bisestili).
A quanto ammonta il ravvedimento operoso?
Nelle ipotesi di omesso o tardivo versamento totale o parziale dell’acconto IMU operano, in caso le regole del ravvedimento operoso.
Nello specifico, la sanzione può essere ridotta a:
- 1/15 del 12,5 per cento per ogni giorno di ritardo, corrispondente allo 0,0833 per cento per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni (ravvedimento sprint);
- 1/10 del 12,5 per cento (1,25 per cento) se i versamenti vengono effettuati con un ritardo superiore a quindici ma inferiore a trenta giorni (ravvedimento breve);
- 1/9 del 12,5 per cento (1,3889 per cento) a fronte di versamenti effettuati con un ritardo superiore a trenta ma inferiore a novanta giorni;
- 1/8 del 25 per cento (3,1250 per cento) per i versamenti effettuati oltre i novanta giorni ma entro un anno (ravvedimento lungo);
- 1/7 del 25 per cento (3,5714 per cento) se i versamenti vengono effettuati oltre un anno ma entro i due anni;
- 1/6 del 25 per cento (4,1667 per cento) per i versamenti effettuati oltre i due anni dalla scadenza.
Foto copertina: istock/Jirapong Manustrong