Accesso agli atti da cui è tratta origine un’azione ispettiva di polizia giudiziaria

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L’esposto alla PA dal quale trae origine un’attività amministrativa che si traduce, prima, in verifiche ispettive e successivamente in verbali di accertamento di illeciti non può essere fatto oggetto di accesso agli atti, non sussistendo il requisito della stretta connessione e del rapporto di strumentalità necessaria rispetto alla tutela delle proprie posizioni soggettive in giudizio. Questo insegnamento legislativo lo si trae dal combinato disposto dettato dall’art. 24 comma 7 della Legge 241/1990, che così recita: “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” e dell’art. 22 Definizioni e principi in materia di accesso e seguenti che trattano l’istituto del diritto di accesso.

Se a questo aggiungiamo quanto pronunciato dalla Sentenza del TAR Toscana n. 1323 del 07/10/2015, emessa a seguito di un sopralluogo svolto dal personale della Polizia Municipale a seguito di esposto che evidenziava il maltrattamento di animali, per cui ricorre il dettato dell’art. 544 ter del c.p. che prevede: “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

 La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

 La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale”,  l’azione amministrativa si trasforma in penale e pertanto valgono in primis le norme del diritto penale.

L’azione del ricorso è scaturita a seguito di richiesta di accesso agli atti, respinta dalla pubblica amministrazione, sostenendo che quanto richiesto non poteva essere rilasciato, infatti in essa si legge che: “Con nota del 12/2/2014 il Comandante della Polizia municipale (omissis ) ha respinto l’istanza precisando: “degli esposti o segnalazioni non è possibile autorizzare il rilascio di copia perché l’accesso agli essi non è consentito ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, trattandosi di atti interni”.

Analizzando la sentenza del TAR Toscana, in ordine all’accesso degli atti ha ribadito la giurisprudenza amministrativa, ormai consolidata nel senso che :” “il soggetto che subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti utilizzati dall’amministrazione nell’esercizio del potere di vigilanza, compresi gli esposti e le denunce che hanno determinato l’attivazione di tale potere (C.d.S., sez. IV, 19 gennaio 2012, n. 231; sez. V, 19 maggio 2009, n. 3081), non ostandovi neppure il diritto alla riservatezza che non può essere invocato quando la richiesta di accesso ha ad oggetto il nome di coloro che hanno reso denunce o rapporti informativi nell’ambito di un procedimento ispettivo, giacché al predetto diritto alla riservatezza non può riconoscersi un’estensione tale da includere il diritto all’anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi, tanto più che l’ordinamento non attribuisce valore giuridico positivo all’anonimato (C.d.S., sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3601).”

Importante e focale è il punto dove così si legge:” poi osservare che l’art. 24 comma 6 lett. c) della legge n. 241/1990, richiamato dall’Amministrazione a sostegno delle proprie tesi, prevede la possibilità di sottrarre all’accesso i documenti che “riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini“. Dal canto suo l’art. 329 c.p.p. assoggetta al segreto istruttorio “gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria“, nei limiti ivi stabiliti.”

Le conclusioni sono state riassunte in : “In relazione a quanto sopra il ricorso deve essere accolto; il diniego impugnato va conseguentemente annullato, con ordine al Comune di (omissis ) di consentire l’accesso richiesto, rilasciando al ricorrente, entro 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza, copia integrale dell’esposto oggetto della domanda presentata all’Amministrazione il 07/04/2015. “.

Secondo questo pensiero giuridico, le attività di indagine poste in essere dalla Polizia Municipale, quale organo di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 57 c.p.p., sono coperte da segreto istruttorio e quindi sottratte all’accesso agli atti.

Tra gli atti  di indagine non rientra un esposto da cui è scaturita l’attività in questione, che si configura piuttosto come notitia criminis.

Ne consegue che è illegittimo il diniego di accesso agli atti, da parte del privato da cui ha tratto origine l’accertamento  onde verificare se vi fosse in atto un’maltrattamento di animali punito con una sanzione di carattere penale.

Girolamo Simonato

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