Abolizione Province Siciliane. Approvato il ddl

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Per non fare venire i nodi al pettine è sufficiente non riordinare i capelli. La soluzione trovata dal Governo regionale siciliano per abrogare le Province, senza affrontare i relativi problemi, è stata quella di rimandare l’acconciatura, rinviando il tutto al 31 dicembre.

La legge approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana, nella serata del 20 marzo (51 voti favorevoli, 22 voti contrari ed un astenuto), non risolve nessuna delle questioni che erano state sollevate nel momento in cui si è iniziato a parlare di abolizione delle Province.

Non dice nulla sui 6.500 dipendenti provinciali che dovrebbe transitare verso la Regione o verso i Comuni. Non chiarisce se questo passaggio avverrà in deroga ai vincoli di legge in materia di costo del personale e che conseguenze avrà sul rispetto del patto di stabilità. E’ ovvio che sarebbe necessaria una deroga espressa ma questa deve essere negoziata, quanto meno, con il Governo nazionale.

La soluzione alternativa sarebbe trasferire i dipendenti provinciali ai nascituri Liberi Consorzi dei Comuni. Delle competenze dei Liberi Consorzi, però, il ddl approvato dall’Assemblea Regionale Siciliana non parla, limitandosi a fare riferimento a generiche funzioni di governo di area vasta.

Non è detto, ad esempio, se tra queste competenze rientreranno le funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale e se questo comporterà il diritto dei nuovi soggetti giuridici ad incassare il relativo tributo provinciale, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.

Così come nulla è chiarito in merito alle altre entrate tributarie provinciali, a partire dalle tasse automobilistiche.

I Comuni dovrebbero ereditare nuove funzioni (ad esempio l’edilizia scolastica) senza potere contare su alcune entrate delle Province.

La legge, di soli tre articoli, è sicuramente qualcosa in più di un proclama televisivo ma sicuramente è molto meno di un progetto di riforma dell’architettura istituzionale.

Dalla nuova normativa manca, e non poteva essere altrimenti, qualsiasi accenno alla sorte di Prefetture, Questure ed altre uffici statali insistenti su base provinciale. L’Assemblea Regionale non poteva autarchicamente intervenire su questa materia.

Quello che sembrava che dovesse essere disciplinato, da subito, era il numero di Liberi Consorzi dei Comuni o, quanto meno, il numero minimo di abitanti per la sua costituzione.

Il disegno di legge governativo prevedeva la soglia di 150 mila abitanti. Livello che consentirebbe la nascita di un numero di Consorzi superiore a quello delle attuali nove Province. Si tratta di un limite minimo molto gradito al Governatore, Rosario Crocetta, poiché permettere la nascita di un Ente intermedio nella sua Gela (città della quale è stato Sindaco). Secondo questa ipotesi si potrebbe arrivare a ben trentatré Liberi Consorzi, ma Crocetta ne ipotizza da dodici a quindici.

Le uniche cose concrete, d’immediata attuazione, previste dal ddl n.278/2013, così come emendato in aula, sono la sospensione del rinnovo degli organi politici provinciali ed il commissariamento degli stessi.

Agli organi delle Province regionali che cessano per scadenza naturale o anticipata nel corso del 2013, si applicherà, sino al 31 dicembre 2013, la disciplina prevista all’articolo 145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963 n. 16 e s.m.i.

Le Province saranno guidate da un Commissario Straordinario scelto dal Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale alle Autonomie Locali.

Quello che non si capisce è la ragione per la quale il legislatore ha voluto prevedere la sostituzione dei Commissari Straordinari già nominati.

L’unica previsione che genererà risparmi di spesa è quella che riguarda i futuri organi dei nascituri Liberi Consorzi che saranno eletti con il sistema indiretto di secondo grado. In pratica dovrebbe l’assemblea dei Sindaci dei Comuni associati ad eleggere al proprio interno il Presidente del Consorzio. Gli incarichi politici dovrebbero essere svolti a titolo gratuito. La legge, però, oggi si limita a prevedere che le modalità di elezione, la composizione e le funzioni di questi organi dovranno essere disciplinate dal nuovo provvedimento legislativo.

Un’altra previsione riguarda l’istituzione nel territorio della Regione delle città metropolitane. Ma anche in questo caso si tratta solo di norma-bandiera.

Malgrado sia stata ridotto all’osso, il ddl continua a scontare anche dubbi di costituzionalità. Il disegno tende ad attuare il principio di autonomia sancito dallo Statuto siciliano che ha rango di legge costituzionale. Nell’ambito dei poteri statutari della Regione vi è quello di auto-organizzazione dei propri organi istituzionali e delle funzioni dagli stessi espletato.

La riforma del titolo V della Costituzione, però, nel 2001, ha “costituzionalizzato” le Province facendone uno dei pilastri della propria architettura.

L’art. 114 della Carta Costituzione, oggi, sancisce che “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”.

Proprio perché esistono dubbi di costituzionalità, il testo del ddl sull’abolizione delle Province ha subìto dei cambiamenti, per evitare l’intervento del Commissario dello Stato e le sue censure.

Il Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Marzo Forzese, ha, in maniera inconsueta, prima della discussione in aula, incontrato informalmente proprio il Commissario di Stato, Carmelo Aronica, il quale ha suggerito di cambiare il testo iniziale del ddl.

Il consiglio, del tutto informale, del Commissario di Stato è stato quello di limitarsi a dare una nuova disciplina ai Liberi Consorzi di Comuni già previsti dall’art. 15 dello Statuto regionale e di non avventurarsi a parlare di abolizione delle Province e creazione di nuovi organismi.

L’attuale struttura istituzionale della Regione Sicilia potrebbe essere, in qualche modo, garantita dal rango costituzionale del proprio Statuto, ma se questa architettura venisse cambiata, ciò potrebbe avvenire solo attraverso la procedura di revisione costituzionale.

La Regione non può creare qualcosa che già esiste ma si può solo limitare a regolamentarlo.

Per molti, però, anche i “vecchi” Liberi Consorzi previsti dallo Statuto non rispondono più all’impianto costituzionale, così come riformato dalla legge n. 3/2001.

 

Luciano Catania

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