Bonus assunzioni under 35: come funziona?

Ecco cos’è e a chi si rivolge lo sgravio contributivo confermato dal Decreto Dignità per favorire l’occupazione giovanile

Una delle misure confermate dal Decreto dignità, (la Legge  9 agosto 2018, n. 96, di conversione del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), in materia di lavoro e occupazione giovanile è senz’altro il Bonus assunzioni under 35: l’esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile.. Un tema molto dibattuto, che in prima battuta il governo giallo-verde aveva tralasciato, successivamente ripreso in sede di conversione in legge del testo.

La novità, contenuta nell’art. 1-bis della L. n. 96/2018, ricalca sostanzialmente il bonus assunzioni under 35 (anche se non fa espresso riferimento) già in vigore dall’1 gennaio 2018 grazie all’art. 1, co. 100-108 e 114-115 della Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017). Ma come funziona il nuovo bonus under 35? Quali sono i limiti e le condizioni da rispettare per poter fruire dell’incentivo? In attesa che il Ministero del Lavoro emani il relativo decreto attuativo, entro l’11 ottobre 2018, si illustrano i principali aspetti dell’incentivo contributivo in trattazione.

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Bonus assunzioni under 35: a chi spetta?

Sulle orme dell’art. 100 e ss. della L. n. 205/2017, il Decreto Dignità ha introdotto una norma che permette ai datori di lavoro di poter promuovere l’occupazione giovanile stabile, e quindi assumere negli anni 2019 e 2020 lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

In sostanza, viene prorogato il limite dei 35 anni per ulteriori due anni (2019 e 2020), poiché la Legge di Bilancio 2018 stabilisce che dal 1° gennaio 2019 l’età anagrafica dei beneficiari sarebbe scesa a 30. Quindi si amplia in un certo senso la platea dei potenziali lavoratori che possono essere assunti con tale inventivo.

Consulta lo speciale “Decreto Dignità”

Lo sgravio, inoltre, è subordinato alla condizione che i soggetti assunti non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato; i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro – qualora non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato – non costituiscono una causa ostativa.

Bonus assunzioni under 35: quanto dura e quanto spetta?

La decontribuzione è riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi. Mentre l’esonero dal versamento è del 50%dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 250 (euro 3.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,22 (euro 3.000/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Bonus assunzioni under 35: rapporti di lavoro incentivabili

Se il nuovo incentivo contributivo segue gli stessi criteri del bonus assunzione under 35 attualmente in vigore, è possibile affermare che l’esonero riguarda le assunzioni con:

  • contratto a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine);
  • contratti part-time;
  • rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001;
  • contratto a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato
  • contratto di apprendistato per mantenimento in servizio al termine del periodo di formazione.

Bonus assunzioni under 35: chi resta escluso

Restano esclusi invece:

  • i contratti di apprendistato;
  • il lavoro domestico;
  • il contratto intermittente (c.d. a chiamata);
  • i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale;
  • il lavoro occasionale

Daniele Bonaddio

Laureato nel 2011 presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro in Economia Aziendale, svolge ormai da diversi anni la professione di redattore presso numerose testate giornalistiche online, occupandosi di temi riguardanti il diritto del lavoro e della previdenza sociale. Ha f…Continua a leggere

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