Assegno divorzile, va versato all’ex disoccupato anche se potrebbe lavorare

Rosalba Vitale 29/07/17
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Con la sentenza n. 17971/2017 depositata il 20 luglio la Cassazione rigettando il ricorso di un ex coniuge ha disposto che l’attitudine dell’altro coniuge al lavoro assume rilievo solo se è riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche.

Sulla separazione dei due coniugi si era già espressa la Corte di Appello di Venezia che sul caso riconosceva un assegno mensile in favore dell’ ex moglie.

Infatti, i Giudici ebbero modo di precisare che tale assegno era stato attribuito tenendo conto della disparità economica creatasi tra i coniugi, quale la percezione di un reddito stabile e continuativo del marito e dallo stato di disoccupazione della moglie.

Tuttavia, il ricorrente impugnava la sentenza di appello lamentando violazione di legge e difetto di motivazione riferito alla determinazione dell’ an e al quantum dell’ assegno di mantenimento a lei riconosciuto.

La Cassazione chiamata a pronunciarsi ribadì che erano prive di fondamento le critiche sollevate sulla capacità lavorativa del coniuge.

Ne consegue la condanna della parte attrice al versamento dell’assegno mensile e al pagamento delle spese processuali.

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Rosalba Vitale

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