Il Decreto – Legge 7 maggio 2026, numero 66 pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dallo scorso 8 maggio, contiene misure urgenti per la realizzazione del cosiddetto Piano Casa.
Nel testo sono racchiusi interventi straordinari, necessari e urgenti per favorire la realizzazione e la valorizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, di recupero e di riconversione di immobili del patrimonio pubblico, con l’obiettivo di incrementare l’offerta sostenibile di immobili a prezzi accessibili.
Gli interventi del Piano Casa (articolo 1, comma 2) sono finalizzati, in particolare, a fornire una risposta ai fabbisogni abitativi di giovani, studenti universitari, lavoratori fuori sede, giovani coppie e genitori separati, nonché a realizzare modelli di coabitazione solidale domiciliare per persone anziane e di coabitazione intergenerazionale.
Analizziamo le novità in dettaglio.
Indice
Piano Casa 2026: Programma straordinario nazionale di recupero degli immobili
Al fine di provvedere (articolo 2, comma 1) con urgenza all’ampliamento dell’offerta abitativa a canone sostenibile, attraverso:
- Il ripristino del residuo storico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica attualmente non assegnabili per carenze manutentive;
- Il recupero di immobili destinati all’edilizia sociale;
il legislatore detta disposizioni finalizzate alla realizzazione di un “programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale”.
Per le descritte finalità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato all’erogazione di contributi a favore degli enti costituiti o partecipati da enti territoriali titolari di funzioni in materia di edilizia pubblica e aventi come scopo l’acquisizione, la costruzione, la gestione e la cessione di beni destinati all’edilizia residenziale pubblica e sociale, comunque denominati, compresi gli ex Istituti autonomi case popolari.
Al fine di assicurare l’attuazione degli interventi previsti dal citato comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è nominato un Commissario straordinario, in carica fino al 31 dicembre 2027.
Piano Casa 2026: Fondo di garanzia per morosità incolpevole
Nell’ottica di sostenere i conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica (articolo 4) in condizione di morosità incolpevole, è istituito, nell’ambito dello stato di previsione del MEF, un Fondo di garanzia con una dotazione iniziale pari a 22 milioni di euro per l’anno 2026 e 2 milioni di euro per l’anno 2027.
Il Fondo è destinato a coprire il rischio di morosità incolpevole e il deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione di edilizia residenziale pubblica nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà.
Il Fondo stesso è alimentato grazie ad una quota dei canoni di locazione versati dai conduttori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Nei limiti delle somme erogate il Fondo di garanzia si “surroga nei diritti del locatore” (articolo 4).
Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 66/2026, sono definiti:
- L’entità della quota del canone di locazione destinato al Fondo;
- I criteri e le condizioni di accesso al Fondo;
- Le modalità di erogazione e di surrogazione.
Piano Casa 2026: Fondo housing coesione
Nell’ottica di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale attraverso interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a sottoscrivere nell’anno 2026 quote per un importo pari a 100 milioni di euro di un apposito fondo denominato “Fondo housing coesione”, istituito dalla società Investimenti immobiliari italiani – società di gestione del risparmio (INVIMIT SGR S.p.A.).
Piano Casa 2026: Programmi di edilizia integrata
L’articolo 9 del Piano Casa si concentra sulla necessità di assicurare un’offerta abitativa coerente con le disponibilità dei soggetti per i quali, senza poter accedere ai programmi di edilizia residenziale pubblica in considerazione della loro condizione economico-patrimoniale, l’accesso al libero mercato abitativo in locazione o in acquisto per il conseguimento della casa di abitazione principale “rappresenta comunque un onere non sostenibile”, tenuto conto di molteplici fattori, come:
- La condizione sociale ed economica, attestata dall’ISEE;
- L’età;
- La composizione del nucleo familiare;
- Altri elementi che saranno identificati dal D.M. attuativo.
Per rispondere a quanto descritto, il legislatore prevede la realizzazione di programmi infrastrutturali di edilizia integrata, anche su aree urbane diverse, che si articolano nell’intero periodo di realizzazione del programma di investimento complessivo, volti a consentire l’accesso ad un’offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili.
Investimenti privati
I programmi infrastrutturali sono realizzati “con l’attrazione prevalente di investimenti privati” e con le “eventuali risorse pubbliche disponibili a legislazione vigente” (articolo 9).
Programmi estesi a studenti e lavoratori privati
Ai programmi infrastrutturali di edilizia integrata “possono accedere anche studenti universitari fuori sede e lavoratori del settore privato” per le relative esigenze abitative a carico del datore di lavoro, i quali abbiano necessità di trasferirsi in un’altra località rispetto a quella di abitazione principale, inclusi i lavoratori stagionali.
Le condizioni
I programmi infrastrutturali di edilizia integrata sono chiamati a rispettare, tra le altre, le seguenti condizioni, a norma dell’articolo 9, comma 3:
- L’investimento occorrente per la realizzazione dei programmi infrastrutturali è destinato agli interventi di edilizia convenzionata in misura non inferiore al 70 per cento dell’investimento complessivo per il medesimo contesto territoriale;
- Il prezzo e il canone calmierati sono determinati in apposito atto convenzionale con il comune interessato, anche in maniera differenziata per le diverse categorie di destinazione degli alloggi e delle diverse zone territoriali interessate e deve, in ogni caso, garantire una riduzione di almeno il 33 per cento rispetto ai valori correnti di mercato nella stessa zona.
Le unità immobiliari nell’ambito degli interventi di edilizia convenzionata sono destinate alla cessione in proprietà o alla locazione, rispettivamente a prezzo o canone calmierati, esclusivamente a beneficio dei soggetti per i quali risultino i seguenti requisiti:
- Condizione economica e patrimoniale attestata dal relativo ISEE superiore ai limiti vigenti per l’accesso a programmi di edilizia residenziale pubblica o sovvenzionata;
- Gli oneri su base annua connessi all’acquisto in proprietà o alla locazione a prezzo o canone in base ai correnti valori di mercato, risultano eccedenti il 30 per cento del reddito medio disponibile personale o del nucleo familiare convivente;
- Reddito medio disponibile personale o del nucleo familiare convivente su base annua non superiore a cinque volte l’importo degli oneri su base annua, di cui al punto precedente.
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