Il Decreto – Legge 3 aprile 2026 numero 42 contiene una serie di misure di sostegno al tessuto economico – produttivo italiano colpito dall’aumento del costo dei carburanti conseguente alle recenti crisi internazionali in Medio Oriente e nell’area del Golfo Persico.
Il provvedimento, ribattezzato Decreto Caro Carburanti, interviene modificando il precedente D.L. 27 marzo 2026, numero 38.
Analizziamo le principali misure in dettaglio.
Indice
- Decreto Caro Carburanti: misure in materia di accise
- Decreto Caro Carburanti: riduzioni anche per HVO e biodiesel
- Decreto Caro Carburanti: credito d’imposta per il settore agricolo
- Decreto Caro Carburanti: potenziata la misura Transizione 5.0
- Decreto Caro Carburanti: contributo per l’autoproduzione da fonti rinnovabili
Decreto Caro Carburanti: misure in materia di accise
In continuità con quanto previsto dal Decreto – Legge numero 33/2026 e in considerazione dell’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa su:
- Benzina;
- Gasolio;
- Gas di petrolio liquefatti (GPL);
- Gas naturale;
usati come carburanti, sono rideterminate dall’8 aprile 2026 al 1° maggio 2026.
I nuovi valori sono pari a:
- 472,90 euro per 1000 litri per la benzina;
- 472,90 euro per 1000 litri per oli da gas o gasolio usato come carburante;
- 167,77 euro per mille chilogrammi per il GPL;
- Zero euro per metro cubo per il gas naturale usato come carburante.
Decreto Caro Carburanti: riduzioni anche per HVO e biodiesel
Sempre per il periodo 8 aprile 2026 – 1° maggio 2026 l’aliquota di accisa applicata a:
- Gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO);
- Biodiesel;
immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, è rideterminata nella misura di 472,90 euro per mille litri.
Decreto Caro Carburanti: credito d’imposta per il settore agricolo
Il Decreto – Legge numero 42/2026 al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, riconosce alle imprese agricole, nel limite di 30 milioni di euro per l’annualità corrente, un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta.
La misura, destinata a compensare parzialmente i maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina, necessari per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole, è pari al 20 per cento del costo per l’acquisto del carburante, effettuato nel mese di marzo 2026 e comprovato mediante le relative fatture, al netto dell’IVA.
Il credito d’imposta:
- È utilizzabile esclusivamente in compensazione a mezzo presentazione del modello F24, entro la data del 31 dicembre 2026;
- Non concorre alla formazione del reddito dell’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive;
- È cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetti i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il credito d’imposta, pur se previsto dal DL Carburanti, non è immediatamente operativo. Si attende infatti la pubblicazione dell’apposito decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DM, di concerto con il MEF.
Le disposizioni in materia di credito d’imposta si applicano nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
Decreto Caro Carburanti: potenziata la misura Transizione 5.0
Il Decreto – Legge numero 42/2026 riconosce un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a beneficio delle imprese che hanno presentato istanza di accesso alla misura Transizione 5.0 e che “abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024” nonché dell’esaurimento delle risorse disponibili (articolo 8, comma 1, D.L. numero 38/2026, modificato dal Decreto Caro Carburanti).
Alle realtà in parola spetta un credito d’imposta, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per l’anno 2026, pari all’89,77 per cento dell’ammontare del contributo già richiesto nell’ambito di Transizione 5.0, con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla Legge numero 232/2016 e alle spese di formazione del personale.
Entro il 30 aprile 2026, il GSE comunica ai soggetti interessati il credito d’imposta utilizzabile, dandone preventiva comunicazione all’Agenzia Entrate.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile.
Decreto Caro Carburanti: contributo per l’autoproduzione da fonti rinnovabili
Alle imprese che hanno presentato domanda di accesso a Transizione 5.0 è concesso un contributo, nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l’anno 2026, di 80 milioni di euro per l’anno 2027 e di 60 milioni di euro per l’anno 2028.
La misura spetta in proporzione:
- Alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell’energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH);
- Alle spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati.
Il contributo non può eccedere, per ciascuna istanza, l’ammontare del credito d’imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy provvede all’erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalità individuate con proprio decreto.
Le disposizioni in argomento si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
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