Arbitro assicurativo: un sistema destinato a fallire, tra decisioni non vincolanti e imbuti amministrativi

Massimo Quezel 24/02/26
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A circa un mese dall’entrata in funzione della procedura di ricorso all’Arbitro Assicurativo, è opportuno condividere alcune perplessità su questo nuovo istituto. La premessa è doverosa: l’auspicio è che l’esperienza applicativa possa smentire queste considerazioni. Tuttavia, di fronte all’ennesimo intervento volto a deflazionare il ricorso al giudice in materia assicurativa, appare necessario evidenziarne sin da ora i possibili limiti strutturali.

Dal 15 gennaio 2026 è operativo l’Arbitro Assicurativo, presentato come uno strumento rapido ed economico di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia assicurativa. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire al consumatore una tutela alternativa al giudice ordinario, riducendo tempi e costi del contenzioso.
Tuttavia, a un’analisi più attenta, questo nuovo istituto solleva più di una perplessità, soprattutto se osservato dal punto di vista del danneggiato.

Il primo nodo critico riguarda la sua reale capacità di risolvere un conflitto già cristallizzato. Se danneggiato e compagnia non sono riusciti a trovare un accordo in sede prima di trattativa e poi di reclamo, è lecito dubitare che un arbitro possa ribaltare una posizione che nasce da interessi economici contrapposti e da valutazioni tecniche spesso controverse. Non si tratta di una lite su un disservizio bancario standardizzato, ma di questioni complesse che riguardano responsabilità, nesso causale, danni alla persona, clausole contrattuali e interpretazioni peritali.

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A ciò si aggiunge un profilo strutturale che appare difficilmente conciliabile con l’idea di terzietà sostanziale: l’Arbitro Assicurativo è istituito e disciplinato su proposta dell’IVASS, cioè dell’Autorità che vigila sulle stesse imprese chiamate a rispondere davanti all’Arbitro. Pur trattandosi formalmente di un organismo amministrativo indipendente, il suo inserimento nell’orbita dell’Autorità di vigilanza del settore assicurativo rischia di generare un problema di fiducia e di neutralità, perché l’IVASS è un organismo di controllo, non di risoluzione di controversie individuali e quindi opera secondo una logica di stabilità e regolazione del mercato piuttosto che di accertamento pieno del diritto del singolo nel caso concreto. Il danneggiato potrebbe legittimamente chiedersi se il sistema non sia, in realtà, più funzionale alla deflazione del contenzioso che alla piena tutela dei diritti.

Un’ulteriore criticità deriva dalla natura non vincolante delle decisioni. L’Arbitro non emette provvedimenti esecutivi, ma semplici determinazioni prive di forza cogente. La compagnia può scegliere di non adeguarsi, senza subire alcuna conseguenza giuridica diretta. L’unico strumento di pressione è la cosiddetta “sanzione reputazionale”, cioè la pubblicazione dell’inadempimento. È difficile ritenere che questo meccanismo sia realmente efficace nei confronti di grandi gruppi assicurativi, per i quali il danno d’immagine derivante da una singola segnalazione appare del tutto marginale rispetto al vantaggio economico di una sistematica riduzione degli indennizzi.

A queste criticità si aggiunge un ulteriore profilo che merita particolare attenzione: il rischio concreto di saturazione del sistema. L’Arbitro Assicurativo, in questi primi mesi, potrà sembrare una opportunità per molti operatori del settore, che vi ricorreranno in massa. È quindi prevedibile che il nuovo organismo venga investito da un flusso massivo di ricorsi, provenienti non solo dai casi più semplici, ma anche dalle controversie tecnicamente più complesse.

Per quanto l’ambito di competenza dell’Arbitro Assicurativo in materia di RC sia limitato a contestazioni per valori relativamente bassi (2.500 euro è una soglia che, fortunatamente, riserva alla competenza di un giudice la valutazione dei sinistri più gravi) il numero di sinistri di piccola o media gravità che potrebbe essere chiamato a dover gestire rischia di essere molto consistente.

In un contesto simile, i tempi dichiarati di decisione rischiano di rivelarsi meramente teorici. L’esperienza di altri sistemi para-giurisdizionali insegna che, quando la domanda supera la capacità organizzativa della struttura, la rapidità si trasforma inevitabilmente in arretrato. E nel momento in cui si formeranno code procedimentali significative emergeranno tutti i limiti di questo sistema.

Il risultato sarà un effetto a cascata. Il danneggiato attenderà mesi per una decisione non vincolante e successivamente dovrà comunque rivolgersi al tribunale. L’Arbitro diventerà così un imbuto amministrativo che ritarda l’accesso alla tutela giurisdizionale, generando una duplicazione dei tempi complessivi anziché una riduzione.

L’Arbitro Assicurativo perderà la sua funzione dichiarata di strumento rapido ed economico (ma, attenzione, non gratuito…) e si trasformerà in un collo di bottiglia procedurale, con il rischio concreto di un vero e proprio collasso operativo del servizio.

In un settore già caratterizzato da forti asimmetrie di potere, introdurre un ulteriore filtro non vincolante, collocato nell’alveo dell’Autorità di vigilanza e privo di vera forza esecutiva, rischia di indebolire, anziché rafforzare, la posizione del danneggiato.

Concludo assicurando che l’arbitro assicurativo è destinato a fallire, restando presto solo un ricordo.


Foto copertina: istock/thomas-bethge

Massimo Quezel

Massimo Quezel (1965), imprenditore da sempre, svolge l’attività di consulente in infortunistica dal 1997 quando, dopo essere rimasto vittima di un grave incidente stradale, ha imparato a sue spese cosa significa confrontarsi con il complesso mondo assicurativo e del risarciment…Continua a leggere

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