Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che individua le ipotesi in cui INPS ed INAIL possono concedere la dilazione dei debiti contributi fino a sessanta mesi.
Per le regole di accesso ai piani di rateazione il D.M. rimanda alle decisioni dei Consigli di amministrazione dei singoli Istituti.
Analizziamo la novità in dettaglio.
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Indice
Cosa dispone il Collegato Lavoro
La Legge 13 dicembre 2024, numero 203 ribattezzata Collegato Lavoro, riforma all’articolo 23 la disciplina in materia di dilazione dei debiti contributivi nei confronti di INPS ed INAIL.
Nello specifico si dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è possibile ottenere il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili.
Le ipotesi in cui è ammesso il ricorso alla maxi-dilazione sono definite con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
Per i requisiti, criteri e modalità di pagamento delle rate la normativa rimanda invece alle delibere dei singoli Consigli di amministrazione di INPS ed INAIL.
Il Decreto attuativo
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2025, il D.M. attuativo del Collegato Lavoro (datato 24 ottobre 2025) riconosce ad INPS ed INAIL la possibilità di concedere il pagamento rateale dei debiti contributivi (non affidati per il recupero agli agenti della riscossione) fino al numero massimo di sessanta rate mensili, nei seguenti casi:
- dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico – finanziaria al pagamento di importi fino a 500 mila euro, per un massimo di trentasei rate mensili;
- dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico – finanziaria al pagamento di importi da 500.001 euro, per un massimo di sessanta rate mensili.
Sempre il decreto prevede (articolo 1, comma 2) che, in presenza di un piano di dilazione in corso, gli Istituti possano “concedere una seconda dilazione”.
Due soglie di dilazione a 36 e 60 mesi
Per effetto di quanto disposto dal decreto attuativo vengono introdotte due soglie debitorie:
- per importi fino a 500 mila euro la dilazione può spingersi fino a un massimo di trentasei rate mensili;
- per importi da 500.001 euro la dilazione massima è di sessanta rate mensili.
Come si accede ai nuovi piani di ammortamento
La definizione dei requisiti, dei criteri e delle modalità, anche di pagamento, dei nuovi meccanismi di dilazione dei debiti contributi a 36 / 60 mesi è rinviata ad apposite delibere dei Consigli di amministrazione di INPS ed INAIL.
I singoli organi devono pronunciarsi in merito “entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione” del D.M. attuativo.
Gli atti adottati da ciascun CDA dovranno individuare:
- i requisiti per la concessione e il permanere della modalità del pagamento dilazionato dei debiti per contributi, premi e accessori di legge;
- le modalità di presentazione della domanda, esclusivamente in via telematica;
- i criteri in base ai quali definire il numero di rate concedibili;
- la modalità con cui il pagamento delle rate concesse dev’essere effettuato per comprovare la solvibilità del debitore;
- i casi di revoca del provvedimento di concessione della dilazione.
Da quando decorrono le nuove regole
Le procedure che definite dai Consigli di amministrazione di INPS ed INAIL trovano applicazione a partire dal “trentesimo giorno successivo all’adozione dei rispettivi atti” (articolo 3, comma 1, D.M.).
Le istanze di rateazione presentate dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore del Collegato Lavoro) potranno essere rideterminate nel numero delle rate accordate (alla luce della normativa in parola) a seguito di apposita istanza del debitore, presentata entro trenta giorni dall’adozione delle delibere dei CDA INPS – INAIL.
Quali sono i debiti interessati dal Collegato Lavoro
La dilazione a 36 / 60 mesi riguarda la possibilità, per il datore di lavoro che presenta comprovate difficoltà finanziarie, di dilazionare la propria posizione debitoria, a titolo di contributi e sanzioni.
In particolare, si assumono a dilazione tutte le somme a debito per l’azienda dovute a titolo di omissione o evasione, comprese quelle dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei dipendenti.
La disciplina riguarda tuttavia i soli crediti INPS – INAIL in fase amministrativa, per i quali gli Istituti stessi non hanno ancora proceduto alla formazione dell’avviso di addebito e, di conseguenza, non sono stati ancora consegnati agli agenti della riscossione per il recupero.
La dilazione dei debiti INPS-INAIL: tabella riassuntiva
Alla luce delle novità del Collegato Lavoro, ecco una tabella riassuntiva delle condizioni di dilazione dei debiti INPS – INAIL:
| Casistica | Numero massimo di rate | Autorizzazione |
| Generalità dei casi | 24 mesi | INPS |
| Calamità naturali | 36 mesi | Ministero del Lavoro (previo parere INPS) |
| Procedure concorsuali | ||
| Carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da ritardato introito di crediti maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione | ||
| Stato di crisi aziendale dovuto a contrazione o sospensione dell’attività produttiva per eventi transitori, non imputabili all’azienda, di situazioni temporanee di mercato, di crisi economiche settoriali e locali, ovvero di un processo di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione aziendale | ||
| Trasmissione agli eredi di debiti contributivi | ||
| Carenza temporanea di liquidità finanziaria connessa a difficoltà economico-sociali territoriali o settoriali | ||
| Contestuali richieste di pagamento di contributi a vario titolo con scadenze concomitanti | ||
| Debiti contributivi di importo complessivo pari o superiore a 5.164,57 euro, considerata la precaria situazione reddituale del debito, risultante da documentazione fiscale | ||
| Dal 1° gennaio 2025, casi di dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico – finanziaria al pagamento di importi fino a 500 mila euro | 36 mesi | INPS |
| Dal 1° gennaio 2025, casi di dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico – finanziaria al pagamento di importi oltre i 500 mila euro | 60 mesi |
Eccezion fatta per le nuove regole sulla dilazione a 36 – 60 mesi (per la quale si rinvia alla tabella INPS) con riguardo a premi e contributi INAIL la dilazione è concessa:
- dal dirigente territoriale dell’Istituto per un numero di rate non superiore a dodici mensilità e importi fino a 258 mila euro;
- dal dirigente regionale dell’INAIL per debiti eccedenti i 258 mila euro o un numero di rate eccedente le dodici mensilità.
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Foto copertina: istock/MicroStockHub