Il rinnovo del contratto dei metalmeccanici dell’industria è finalmente arrivato. Dopo mesi di attesa, il 22 novembre 2025 Federmeccanica, Assistal e i sindacati Fiom, Fim e Uilm hanno firmato l’accordo che aggiorna il CCNL scaduto nel giugno 2024.
Si tratta di un rinnovo importante, non solo perché porta un incremento economico significativo in busta paga, ma anche perché introduce nuove tutele per lavoratori e famiglie.
Dal sostegno per chi affronta patologie gravi alle regole più chiare sui contratti a termine, passando per permessi aggiuntivi per i genitori, l’intesa definisce una serie di misure che avranno un impatto concreto sulla vita quotidiana di oltre un milione di addetti del settore. In questo articolo vediamo in modo semplice e dettagliato tutte le novità previste dal nuovo CCNL.
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Indice
Aumenti di stipendio
Nel corso del periodo di vigenza dell’accordo di rinnovo è previsto un aumento economico di 205,32 euro lordi con riguardo al livello medio C3.
A decorrere dal mese di giugno sarà riconosciuto un incremento dei minimi tabellari di:
- 53,17 euro nel 2026;
- 59,58 euro nel 2027;
- 64,87 euro nel 2028;
cui si sommano i 27,70 euro già riconosciuti a giugno 2025 per effetto del regime di ultrattività del CCNL.
Ecco descritti in tabella gli incrementi retributivi previsti nelle tre tranches di giugno 2026, 2027 e 2028:
| Livello | Dal 1° giugno 2026 | Dal 1° giugno 2027 | Dal 1° giugno 2028 |
| D1 | 1.784,94 | 1.833,02 | 1.885,37 |
| D2 | 1.979,37 | 2.032,70 | 2.090,76 |
| C1 | 2.022,12 | 2.076,59 | 2.135,89 |
| C2 | 2.064,88 | 2.120,52 | 2.181,09 |
| C3 | 2.211,43 | 2.271,01 | 2.335,88 |
| B1 | 2.370,33 | 2.434,19 | 2.503,72 |
| B2 | 2.542,98 | 2.611,49 | 2.686,08 |
| B3 | 2.838,99 | 2.915,48 | 2.998,76 |
| A1 | 2.907,01 | 2.985,33 | 3.070,61 |
Novità sul welfare
A decorrere dall’anno 2026, entro il 1° giugno di ciascun anno, le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di euro 250,00 da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Per la sola annualità 2026 l’importo annuo di 250,00 euro sarà messo a disposizione entro il mese di febbraio.
I contratti a termine
A norma dell’articolo 19, comma 1, lettera a), Decreto Legislativo numero 81/2015 al contratto di lavoro a tempo determinato può essere apposto un termine di durata superiore a dodici mesi, comunque non eccedente i ventiquattro mesi, nei seguenti casi da verificare all’atto dell’assunzione, che costituiscono elementi di riferimento anche per l’agenzia di somministrazione:
- Assunzione di lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età;
- Assunzione di lavoratori che abbiano età inferiore ai 35 anni e soddisfino una delle seguenti condizioni:
- Non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- Vivano soli con una o più persone a carico;
- Assunzione di lavoratori che abbiano fruito della CIGS da almeno sei mesi o siano inseriti nelle liste di disoccupazione da almeno sei mesi;
- Assunzione di lavoratori da impiegare nei periodi di svolgimento di mostre e di ferie, compresi tra quindici giorni precedenti e quindici giorni successivi all’evento;
- Assunzione di lavoratori da impiegare nelle attività di coordinamento di progetti aventi durata predeterminata;
- Assunzione di lavoratori da impiegare nell’esecuzione di specifiche commesse, ordini o incarichi, la cui realizzazione presenti un carattere temporaneo.
Le ipotesi descritte potranno essere utilizzate per i contratti di durata superiore ai dodici mesi (e non eccedenti i ventiquattro mesi), nonché per proroghe e rinnovi di contratti oltre i dodici mesi.
Dal 1° gennaio 2027 l’utilizzo delle causali in parola è subordinato alla stabilizzazione a tempo indeterminato presso la medesima azienda di contratti a termine in misura pari al 20 percento dei lavoratori a tempo determinato cessati nell’anno civile precedente (1° gennaio – 31 dicembre).
Il testo del nuovo CCNL metalmeccanici 2025/28
Nel box Allegati qui sotto è possibile scaricare il testo in pdf del nuovo CCNL metalmeccanici.
Ferie
Nelle aziende con più di 150 dipendenti i lavoratori migranti con oltre cinque anni di anzianità di servizio potranno richiedere, per una volta ogni triennio, un periodo di aspettativa della durata minima di un mese e massima di due non frazionabili per il ricongiungimento familiare nei Paesi d’origine.
Malattie e invalidità
Dal 1° gennaio 2026 i lavoratori affetti da malattie oncologiche ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 percento, come stabilito anche dalla nuova legge 106, hanno diritto:
- a dieci ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché cure mediche frequenti;
- a un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, di durata non superiore a ventiquattro mesi (con conservazione del posto).
Sempre dal 1° gennaio 2026 i lavoratori con disabilità certificata avranno diritto a:
- ulteriori trenta giorni di conservazione del posto, se l’anzianità di servizio è fino a tre anni;
- ulteriori quarantacinque giorni di conservazione del posto se l’anzianità di servizio eccede i tre anni ma non i sei anni;
- ulteriori sessanta giorni di conservazione del posto con anzianità di servizio superiore a sei anni.
Per tali periodi sarà riconosciuta un’integrazione a carico azienda fino al raggiungimento dell’80% della normale retribuzione che avrebbe percepito in caso di attività ordinaria.
Permessi malattia figli/e
Con decorrenza 1° gennaio 2026 sono introdotti tre giorni di permesso annui per le malattie dei figli/e fino a quattro anni di età.
Per questi periodi spetterà un’indennità a carico azienda pari all’80% del normale trattamento economico complessivo netto che il dipendente avrebbe percepito in caso di attività ordinaria.
Validità del nuovo CCNL metalmeccanici
L’accordo di rinnovo decorre dal 22 novembre 2025 e sarà in vigore fino a tutto il 30 giugno 2028.
Il precedente CCNL del 5 febbraio 2021 ha operato in regime di ultrattività dal 1° luglio 2024 (giorno successivo quello di scadenza dell’accordo) sino alla data di stipula del rinnovo.
Il contratto si intenderà rinnovato se non disdetto, sei mesi prima della scadenza, con raccomandata con A/R.
In caso di disdetta l’accordo resterà in vigore “fino a che non sia sostituito dal successivo Contratto nazionale”.
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