La Legge 27 dicembre 2006 numero 296 ha introdotto con effetto dal 1° gennaio 2008 una riduzione dei premi dovuti all’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
La misura agisce in diminuzione delle somme a titolo di regolazione (saldo) da liquidare all’Istituto in sede di autoliquidazione, da parte delle imprese artigiane.
Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, datato 22 settembre 2025, è stata fissata la percentuale di riduzione da applicare al premio dovuto per il 2025.
Analizziamo la questione in dettaglio.
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Indice
La riduzione dei premi
La citata Legge numero 296/2006 prevede, con effetto dal 1° gennaio 2008, che, con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di amministrazione dell’Inail, è stabilita la riduzione dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i famosi premi Inail.
Interessate dalla misura sono le imprese inquadrate nella gestione Inail di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo numero 38/2000.
Trattasi, in particolare, del settore artigianato, in cui confluiscono le attività di cui alla Legge numero 443/1985.
La misura è “prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti” dalla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo numero 81/2008) nonché dalle specifiche normative di settore, le quali:
- abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all’interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro;
- non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.
I requisiti
La riduzione, come descritto nell’Istruzione operativa del 24 ottobre 2025 diffusa dall’INAIL, spetta alle imprese:
- iscritte alla gestione Artigianato;
- in regola con gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal Decreto Legislativo numero 81/2008 e dalle specifiche normative di settore;
- che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2023-2024.
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Come ottenere la riduzione dei premi
Le imprese in possesso dei requisiti poc’anzi descritti possono ottenere la riduzione dei premi a patto di aver barrato l’apposita casella “Certificato di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni relativa all’annualità 2024.
Quest’ultima è stata trasmessa dalle imprese entro la scadenza del 28 febbraio 2025.
La riduzione opera in sede di regolazione 2025
Le realtà ammesse a fruire della riduzione vedono applicarsi la misura direttamente in sede di calcolo della regolazione (saldo) 2025 per l’autoliquidazione 2025 – 2026.
Come di consueto INAIL invierà nelle prossime settimane le basi di calcolo per determinare l’ammontare del saldo del premio relativo all’annualità corrente.
In quella sede la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione sarà evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2025 Agevolazioni” con il codice identificativo 127.
Nella comunicazione in parola, all’interno della sezione dedicata alle agevolazioni saranno indicati nel campo:
- “POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE” il codice identificativo (PAT) su cui applicare la riduzione;
- “Tipo agev.” Il codice della riduzione da applicare;
- “Agevolazione (% sul premio)” la misura della riduzione da applicare al premio della corrispondente PAT;
- “Descrizione” il tipo di agevolazione da applicare.
A quanto ammonta la riduzione
L’abbattimento, come da Decreto interministeriale del 22 settembre 2025, opera in misura pari al 5,07% dell’importo dovuto a titolo di premio INAIL per l’anno 2025.
In sede di regolazione (saldo) dell’anno precedente, per effetto del D.M. 9 ottobre 2024 la riduzione si è attestata al 4,81 per cento.
| Anno | Percentuale di riduzione dei premi |
| 2025 | 5,07% |
| 2024 | 4,81% |
| 2023 | 4,99% |
Come ottenere la riduzione nel 2026
Le imprese artigiane che intendono beneficiare della riduzione del premio in sede di regolazione (saldo) per l’annualità 2026 (con effetto sull’autoliquidazione 2026 – 2027) dovranno barrare l’apposita casella della l’apposita casella “Certificato di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni relativa all’annualità 2025.
Quest’ultima dev’essere trasmessa all’Istituto entro la scadenza ordinaria del 28 febbraio dell’anno successivo quello di riferimento delle retribuzioni stesse.
La dichiarazione in parola può essere trasmessa grazie ai seguenti servizi, disponibili sul portale “inail.it”:
- servizio “AL.P.I. online” il quale permette di presentare la dichiarazione delle retribuzioni, comunicare la volontà di pagare o meno il premio in quattro rate e, per quanto di nostro interesse, inoltrare la domanda di riduzione dei premi artigiani (il servizio “AL.P.I. online”, a differenza di quanto descritto nel punto successivo, permette di calcolare automaticamente il premio dovuto, recuperando le basi di calcolo dagli archivi INAIL);
- servizio “Invio Telematico Dichiarazione Salari” grazie al quale l’impresa invia la dichiarazione delle retribuzioni, comunica la volontà di pagare o meno il premio in quattro rate e inoltra la domanda di riduzione del premio per gli artigiani.
In quest’ultima ipotesi l’impresa (a differenza di “AL.P.I. online”) è chiamata a calcolare in autonomia il premio dovuto, grazie alle basi di calcolo fornite dall’INAIL.
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