Omessa dichiarazione IMU 2025: entro il 29 settembre ci si può ancora ravvedere

Paolo Ballanti 26/09/25

I contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IMU entro lo scorso 30 giugno hanno ancora la possibilità di sanare l’irregolarità entro il 29 settembre 2025 facendosi carico di sanzioni ridotte.

In questi casi opera infatti la finestra temporale di novanta giorni concessa dalla normativa in materia di ravvedimento operoso.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

Entro quando presentare la dichiarazione IMU

A norma dell’articolo 1, comma 769, Legge numero 160/2019, la dichiarazione IMU dev’essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Si precisa che la dichiarazione ha effetto anche per le annualità successive, a meno che non vengano modificati i dati dichiarati, da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

In caso di locazione finanziaria per l’acquisto dell’immobile (anche da costruire o in corso di costruzione con contestuale stipula del contratto di leasing) la dichiarazione IMU si presenta entro novanta giorni dalla stipula del contratto. A fronte della risoluzione anticipata o del mancato riscatto, la dichiarazione dev’essere trasmessa entro novanta giorni dalla riconsegna del bene, comprovata dal verbale di consegna.

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Dichiarazioni fiscali non inviate entro i termini

Il legislatore (articolo 2, comma 7, del D.P.R. numero 322/1998) precisa che sono comunque considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, fermo restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per invio tardivo.

Al contrario, le dichiarazioni inviate con un ritardo superiore a novanta giorni sono considerate omesse ma costituiscono comunque titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili denunciati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta (articolo 2, comma 7, secondo periodo).

Tale disposizione, tuttavia, vale per le sole dichiarazioni relative a imposte sui redditi, IRAP ed IVA, non potendo essere estesa in maniera automatica ad altri tributi (come l’IMU).

Dichiarazione IMU non inviata

Con esclusivo riferimento alla dichiarazione IMU inviata in ritardo, valgono le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo numero 472/1997 (in vigore fino al 31 dicembre 2025).

Ne consegue che:

  • se la dichiarazione è trasmessa entro novanta giorni dalla scadenza, sempre che la violazione non sia già stata contestata e “comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza” la sanzione è ridotta “ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione” (articolo 13, comma 1, lettera c), Decreto Legislativo numero 472/1997);
  • se la dichiarazione IMU è inviata con un ritardo superiore a novanta giorni, la riduzione della sanzione non è applicabile (articolo 13, comma 2-ter, Decreto Legislativo numero 472/1997).

Il pagamento della sanzione ridotta dev’essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze

In occasione di una serie di incontri con la stampa specializzata, risalenti a febbraio 2024, il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che, in materia di tributi locali, la dichiarazione può essere presentata in ogni momento, a patto di sanare l’adempimento tardivo con l’istituto del ravvedimento operoso.

In assenza di disposizioni specifiche, precisa il MEF, è sempre possibile ravvedere una dichiarazione omessa anche oltre i novanta giorni dalla scadenza, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo numero 472/1997.

In sintesi:

  • se la dichiarazione IMU è trasmessa entro novanta giorni dalla scadenza, si applica la sanzione ridotta di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), Decreto Legislativo numero 472/1997;
  • se la dichiarazione è inviata oltre i novanta giorni dalla scadenza, il contribuente ha comunque la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13 citato, purché compatibili.

La revisione del sistema sanzionatorio tributario

Grazie alla revisione del sistema sanzionatorio tributario, intervenuta con Decreto Legislativo 14 giugno 2024, numero 87, articolo 5, il legislatore ha previsto che l’articolo 13, comma 2-ter in parola (operativo sino al 31 dicembre 2025) è applicabile per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

I contribuenti possono sanare l’omessa presentazione della dichiarazione IMU entro il termine del 30 giugno 2025, approfittando della riduzione della sanzione a patto che si ottemperi all’adempimento entro il 29 settembre 2025 (il novantesimo giorno cade di domenica).
Spirato il termine è comunque possibile presentare la dichiarazione, senza poter però beneficiare della riduzione della sanzione.

Come procedere al ravvedimento operoso

Per procedere al ravvedimento operoso entro il 29 settembre 2025, oltre a presentare la dichiarazione IMU è necessario versare l’imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi con:

  • modello F24 telematico o cartaceo (barrando l’apposita casella relativa al ravvedimento);
  • bollettino postale, dove indicare i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) e il codice catastale del comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

Se i fabbricati sono situati in comuni diversi, è necessario compilare tanti bollettini quanti sono i comuni interessati.

A quanto ammontano le sanzioni IMU

La normativa in materia di IMU (articolo 1, comma 775, Legge 27 dicembre 2019, numero 160) prevede, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, una sanzione dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Al contrario, in caso di:

  • infedele dichiarazione, opera la sanzione dal 50 al 100 percento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro;
  • mancata, incompleta o infedele risposta al questionario opera la sanzione da 100,00 a 500,00 euro;
  • risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50,00 a 200,00 euro.

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Foto copertina: istock/ridvan_celik

Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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