Pensione di vecchiaia anticipata per invalidi all’80%: come accedere a questa opzione

Paolo Ballanti 23/09/25

I requisiti necessari al conseguimento della pensione di vecchiaia non sono uguali per tutti i lavoratori dipendenti ma differiscono a seconda del momento in cui è si è iniziato a lavorare e a versare contributi.

Lo spartiacque è rappresentato dalla data del 1° gennaio 1996.

Coloro i quali possono vantare un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (i cosiddetti vecchi iscritti) non sono infatti soggetti alle stesse regole dei loro colleghi che hanno invece avuto la prima esperienza lavorativa dal 1° gennaio 1996 o in data successiva (nuovi iscritti).

Se consideriamo infatti i vecchi iscritti, questi ultimi hanno diritto alla pensione di vecchiaia al verificarsi di tre condizioni:

  • compimento dell’età pensionabile;
  • possesso di una determinata anzianità contributiva;
  • cessazione dell’attività di lavoro dipendente.

Per questi ultimi vale la pensione di vecchia anticipata.

Analizziamo la questione in dettaglio.

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Indice

Lavoratori dipendenti con invalidità all’80%

Il diritto alla pensione anticipata ricorre per i lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’INPS, per i quali è riconosciuta un’invalidità pari o superiore all’80%.

Anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

La possibilità di ottenere la pensione di vecchiaia anticipata non è estesa a tutti i lavoratori bensì esclusivamente a coloro i quali possono vantare un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Sono pertanto esclusi quanti hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996 o in una data successiva (cosiddetti nuovi iscritti).

In cosa consiste l’anticipo?

Gli assicurati in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono ottenere la pensione di vecchiaia, nel biennio 2025-2026, al compimento dei 67 anni di età (requisito adeguato alla speranza di vita).

Pertanto, si parla di pensione anticipata (o con requisiti ridotti) dal momento che è richiesta un’età anagrafica inferiore a quella ordinaria di 67 anni.

Requisiti di età ridotti

I lavoratori con un grado di infermità pari o superiore all’80% (articolo 1, comma 8, Decreto – Legislativo numero 503/1992) possono ottenere la pensione di vecchiaia con una soglia anagrafica ridotta, pari a:

  • 56 anni per le donne;
  • 61 anni per gli uomini.

Contribuzione

Il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata è riconosciuto a fronte di almeno 20 anni di contributi versati o accreditati a beneficio dell’assicurato.
Mantengono invece il requisito di 15 anni di contribuzione e assicurazione i lavoratori che lo hanno maturato entro il 31 dicembre 1992 e quanti sono stati ammessi alla prosecuzione volontaria prima del 31 dicembre 1992.

Cessazione dell’attività lavorativa

Il diritto alla pensione di vecchiaia ricorre a fronte della cessazione del rapporto di lavoro dipendente (articolo 1, comma 7, Decreto – Legislativo numero 503/1992), ivi comprese le ipotesi di:

  • lavoratori italiani all’estero;
  • lavoratori agricoli;
  • addetti ai servizi domestici e familiari.

Il requisito della cessazione dell’attività lavorativa non preclude all’interessato di rioccuparsi:

  • a prescindere dalla durata del periodo di inattività;
  • presso lo stesso datore di lavoro alle dipendenze del quale si trovava al momento della domanda di pensione;
  • con un soggetto diverso da quello di cui al punto precedente.

Ai fini dell’accesso alla pensione deve comunque sussistere un’effettiva interruzione del rapporto di lavoro. A tal proposito è necessario concludere tutte le formalità conseguenti alla cessazione del contratto, come:

  • dimissioni telematiche;
  • comunicazione UniLav di cessazione del contratto;
  • liquidazione in busta paga delle competenze di fine rapporto.

Si sottolinea che la condizione legata all’interruzione del contratto sussiste per le sole attività di lavoro dipendente. Al contrario, è da considerarsi irrilevante (per l’accesso alla pensione) la condizione di una o più prestazioni di lavoro autonomo.

Finestra mobile

I lavoratori che accedono alla pensione di vecchiaia anticipata sono interessati dalla cosiddetta finestra mobile di 12 mesi.

In sostanza, la pensione ha decorrenza dall’apertura della finestra, corrispondente ai 12 mesi successivi la data di maturazione dei requisiti.

Si parla appunto di finestra mobile, dal momento che la decorrenza della pensione non è uguale per tutti ma personalizzata in ragione della data in cui l’assicurato raggiunge i requisiti per la pensione.

Come si richiede la pensione di vecchia anticipata?

Per accedere alla pensione di vecchiaia è necessario trasmettere apposita domanda all’INPS, collegandosi a “inps.it – Pensione e Previdenza – Pensione di vecchiaia” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

Una volta effettuato l’accesso è necessario selezionare tra le prestazioni proposte la voce “Pensione di vecchiaia anticipata”.

In sede di compilazione della domanda il sistema propone i seguenti campi:

  • Dati Anagrafici;
  • Dati Prodotto;
  • Dichiarazioni;
  • Redditi;
  • Tutele giuridiche;
  • Pagamento;
  • Stato di Famiglia;
  • Documenti.

In quest’ultima pagina è peraltro possibile allegare uno o più documenti riguardanti la propria situazione personale, come:

  • Modello SS3 (certificato medico);
  • Verbale della commissione medica;
  • Detrazioni fiscali;
  • Opzione sistema contributivo.

In alternativa all’istanza online è possibile:

  • Chiamare il Contact Center dell’Istituto al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 (da rete mobile);
  • Avvalersi dei servizi offerti da enti di patronato e intermediari INPS.

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Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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